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Numero d'incarto:
15.2002.136
Data decisione, Autorità:
13.11.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00136
Lugano
13 novembre
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 di
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e
meglio contro il provvedimento 2 settembre 2002 nell'ambito della procedura esecutiva
n. __________ promossa contro la ricorrente da
preso atto
delle osservazioni 1. ottobre 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano e del
complemento 7 ottobre 2002 della ricorrente;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 3 febbraio 2000 dell'UE di Lugano la
__________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l'incasso di fr.
314.65. L'11 febbraio 2000 la debitrice ha interposto opposizione. Con
decisione 4 aprile 2000 la __________ ha rigettato l'opposizione. Contro questa
__________ si è opposta con scritto 11 maggio 2000. Il 26 settembre 2000 la
__________ ha respinto l'opposizione. Con ricorso 26 ottobre 2000 l'escussa ha
impugnato la decisione su opposizione presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Con sentenza 16 maggio 2001 il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, nella misura in cui era ricevibile, ha respinto
il ricorso. Con domanda 10 luglio 2002 la __________ ha chiesto di proseguire
l'esecuzione.
Il 12 luglio 2002
l'UE di Lugano ha comunicato alla creditrice di non poter dar seguito alla sua
domanda di proseguimento, l'esecuzione essendo perenta.
Con PE n.
__________ del 16 luglio 2002 dell'UE di Lugano, notificato alla ricorrente il
5 agosto 2002, la __________ ha nuovamente escusso __________ per l'incasso di
fr. 254.05, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni del 16 maggio 2001. Il 5 agosto 2002 la
ricorrente ha interposto opposizione. Con domanda 7 agosto 2002 __________ ha
chiesto all'UE di Lugano di invitare la creditrice a depositare la sentenza 16
maggio 2001 del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA) in originale. Con
lettera 28 agosto 2002 __________ ha preteso dall'UE di Lugano lo stralcio
dell'esecuzione n. __________ presentata da __________, sostenendo che la
sentenza 16 maggio 2001 del TCA non riportava l'attestazione di crescita in
giudicato. Essa ha poi rilevato che la creditrice aveva già promosso in
precedenza il 3 marzo 2000 la procedura esecutiva n. __________ sempre per lo
stesso credito, nonostante la legge non permetta di fare spiccare precetti
esecutivi a propria discrezione, per cui la ricorrente ha chiesto all'UE di
Lugano di stralciare il PE n. __________.
Con scritto 2
settembre 2002 l'UE di Lugano ha comunicato a __________ di non avere la
facoltà di procedere alla cancellazione del PE n. __________ e che il PE n.
__________ non figura più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perento.
B. Contro il provvedimento 2 settembre 2002 dell'UE di Lugano
__________ ha presentato ricorso, sostenendo che la creditrice ha fatto
spiccare un precetto esecutivo n. __________ per uno stesso credito fondato su
una sentenza 16 maggio 2001 del TCA non ancora cresciuta in giudicato, per il
quale in precedenza aveva promosso la procedura esecutiva n. __________.
Secondo la ricorrente la __________ non può far spiccare contro di lei precetti
esecutivi "a destra e a manca", ritenuto che la creditrice solo dopo
essere venuta in possesso dell'attestazione di crescita in giudicato della
sentenza, può proseguire l'esecuzione di cui al PE n. , senza dovere
notificare un nuovo PE ha poi rilevato che il 2 settembre 2002
l'Ufficiale dell'UE le ha comunicato di non avere la facoltà di procedere alla
cancellazione del PE n. __________ e che il PE n. __________ "non figura
più nell'elenco delle esecuzioni in quanto perento". Secondo la ricorrente
nessuna norma legale permette all'Ufficiale dell'UE di dichiarare un PE
perento. La cancellazione del PE dall'elenco delle esecuzioni deve essere
richiesta dal creditore oppure dall'escusso stesso che può domandare in ogni
tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza
del debito, della sua estinzione o della concessione di dilazione secondo gli
art. 85 e 85a LEF.
C. Delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 88 cpv. 1 e 2 LEF se l'esecuzione non è stata sospesa in
virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni
dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione.
Secondo l'art. 88
cpv. 2 LEF questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del
precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno
in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua
definizione.
b) Come già emerge dalla narrativa fattuale, con PE n. __________ del 3
febbraio 2000,notificato alla debitrice l'11 febbraio 2002 la __________ ha
__________ per l'incasso di fr. 314.65. Interposta tempestiva opposizione
dall'escussa la __________ con decisione 4 aprile 2000 ha condannato l'escussa
a pagare fr. 314.65 più spese rigettando contestualmente per tale importo
l'opposizione secondo l'art. 80 LAMal. Contro questa decisione si è opposta
__________.
La sua opposizione
è stata respinta da __________ con decisione 26 settembre 2000.
Con sentenza 16
maggio 2001 il TCA ha infine, nella misura in cui era ricevibile, respinto il
ricorso dell'escussa contro la decisione 26 settembre 2000 della __________.
A richiesta di
questa Camera, il TCA ha comunicato che la menzionata decisione non è stata
impugnata, per cui è cresciuta in giudicato il 9 luglio 2002. Con domanda 10
luglio 2002 la creditrice ha chiesto all'UE di Lugano di proseguire
l'esecuzione n. __________. Il 12 luglio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato alla
__________ di non poter dar seguito alla sua richiesta, essendo l'esecuzione
perenta. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'UE di Lugano ha
agito correttamente dichiarando ex art. 88 cpv. 2 LEF l'esecuzione perenta,
essendo trascorso oltre un anno dalla notifica del PE (avvenuta l'11 febbraio
2000) alla domanda di proseguimento (del 10 luglio 2002), escluso il tempo
trascorso dal giorno in cui è stato chiesto il rigetto dell'opposizione al PE
(il 4 aprile 2000) e la sua definizione da parte del TCA, ritenuto che la
relativa decisione 16 maggio 2001 è stata spedita il 31 maggio 2001 e che
tenuto conto del periodo di giacenza di 7 giorni presso la Posta di una
raccomandata e del termine d'impugnazione al Tribunale federale delle
assicurazioni di 30 giorni, è cresciuta in giudicato al più tardi il 9 luglio
2001. Pertanto rilevato che la domanda di proseguimento è stata presentata il
10 luglio 2002, ossia dopo un anno dalla crescita in giudicato della sentenza
del TCA, e che dalla notifica del PE, avvenuta l'11 febbraio 2000, fino alla
richiesta di rigetto dell'opposizione del 4 aprile 2002 erano già trascorsi 1
mese e 24 giorni, l'anno di validità del PE previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF
era pienamente trascorso.
c) L'inoltro di diverse esecuzioni per lo stesso credito è
inammissibile soltanto se il creditore ha già chiesto il proseguimento in una
delle esecuzioni precedenti o è
grado di chiederlo
(cfr. DTF 100 III 42 s.). In casu la __________ era legittimata a
promuovere con domanda 16 luglio 2002 per lo stesso credito una nuova
esecuzione e l'UE di Lugano ha agito correttamente emettendo il PE n. __________,
ritenuto che la procedura esecutiva n. __________, come si è visto al
precedente considerando, non poteva più essere proseguita, essendo perenta.
Alla ricorrente va ricordato che soltanto l'abuso manifesto di un diritto non è
protetto dalla legge (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo
particolarmente restrittivo in materia esecutiva visto il limitato potere di
cognizione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio
della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69) e l’esistenza di mezzi
di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (cfr. art. 85
e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito, cfr. DTF
125 III 149 ss.). In casu non è dato alcun abuso di diritto da
parte dell'UE di Lugano.
-
Il ricorso 16 ottobre 2002 di __________ va quindi respinto, la
ricorrente non avendo in sostanza corretta nozione della differenza tra
perenzione dell’esecuzione e prescrizione del credito dedotto in esecuzione,
per il quale valgono i principi del CO (art. 127 ss. CO). Nel caso di specie,
trattandosi di credito accertato in sentenza, vale il termine di prescrizione
di dieci anni ex. art. 127 CO).
-
Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 88 LEF
Pronuncia:
-
Il ricorso 16 settembre 2002 di __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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