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Numero d'incarto:
15.2002.101
Data decisione, Autorità:
02.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.101
Lugano
2 dicembre
2002
JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso “di gemellaggio” 8 luglio 2002
nonché sul ricorso 3 settembre 2002 dell’
contro
__________,
e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 12 giugno 2002 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ dirette contro il
ricorrente da:
rispettivamente
contro i precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi contro il
ricorrente dallo stesso Ufficio su richiesta della stessa creditrice;
visti la
“risposta” 5 giugno 2002 di __________, la “precisione procedurale” 24 luglio
2002 del ricorrente, le osservazioni 25 luglio 2002 dell’UE di Lugano, la
“replica” 30 luglio 2002 del ricorrente alla “risposta” di __________, la “specificazione
subalterna” a siffatta “replica” trasmessa dal ricorrente per via fax il 31
luglio 2002, lo scritto 28 settembre 2002 del ricorrente nonché i numerosi atti
spediti dal ricorrente in copia per conoscenza;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 23
giugno 2002, il ricorrente è insorto contro quattro comminatorie di fallimento
emesse nelle esecuzioni n. __________ __________, __________ e __________
promosse dalla __________;
che
questa Camera, con decisione 26 giugno 2002 (inc. 15.2002.75), ha stralciato la
causa dai ruoli, considerato come la procedura fosse divenuta priva d'oggetto
in seguito al provvedimento 4 giugno 2002 con il quale l'UE di __________ aveva
annullato le comminatorie di fallimento in questione, non essendo più il
ricorrente iscritto a registro di commercio, poiché la ditta individuale
"__________" era stata radiata dal RC il 21 giugno 1994;
che il
ricorrente, nel suo “ricorso di gemellaggio in abbinamento a quello del
23.05.2002” precitato, si aggrava contro la decisione 4 giugno 2002 annullante
le quattro comminatorie di fallimento nonché contro “la lettera 20.06.2002”
dell’UE di __________ confermante l’emissione in data 12 giugno 2002 di quattro
avvisi di pignoramento in luogo delle comminatorie di fallimento annullate;
che dal
“ricorso di gemellaggio” risulta che in realtà il ricorrente non contesta la
decisione 4 giugno 2002, che peraltro comporta solo vantaggi per lui, siffatto
ricorso, dell’8 luglio 2002, essendo in ogni caso da considerare tardivo su
questa questione;
che lo
scritto 20 giugno 2002 dell’UE di __________ non costituisce un provvedimento
impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF, in quanto si limita a confermare
l’emissione degli avvisi di pignoramento del 12 giugno 2002 (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 22, 4.
trattino, ad art. 17; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 54 ad art. 17);
che dal
contesto risulta che oggetto del gravame siano in realtà appunto questi quattro
avvisi di pignoramento;
che il
ricorrente ne ha avuto conoscenza al più tardi il 18 giugno 2002 (cfr. scritto
__________ /UE Lugano di pari data), di guisa che il ricorso 8 luglio 2002 è
tardivo anche su questo punto;
che non è
necessario entrare nel merito della questione di sapere se lo scritto 18 giugno
2002 del ricorrente sia da considerare quale (tempestivo) ricorso contro
l’emissione dei quattro avvisi di pignoramento, dato che il gravame va comunque
esaminato d’ufficio;
che
infatti l’arch. __________ fa valere che le opposizioni ai precetti esecutivi
su cui sono fondati gli avvisi di pignoramento contestati non sarebbero state
validamente rigettate, ciò che costituisce una censura di nullità (ex art. 22
LEF) da esaminare d’ufficio (cfr. CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290],
confermata dal TF in STF 14 marzo 2002 [7B.29/2002], cons. 2c);
che con
sentenza 23 settembre 2002 (inc. 36.2002.79), il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha respinto il ricorso 10 luglio 2002 dell’arch. __________
tendente a far accertare la nullità delle decisioni con cui __________ ha
rigettato le opposizioni interposte alle esecuzioni in oggetto (recte: a far
constatare che siffatte decisioni non gli sono mai state intimate);
che il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che tali decisioni sono
state notificate al ricorrente entro fine marzo 2002 (sentenza, p. 10) e che il
termine per impugnarle è scaduto infruttuoso prima del ricorso 10 luglio 2002
(p. 11 ad 2.3);
che il
ricorrente non si è aggravato contro la sentenza 23 settembre 2002 del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, che è pertanto cresciuta in giudicato;
che le
opposizioni ai precetti esecutivi su cui sono fondati gli avvisi di
pignoramento contestati sono quindi da considerare validamente rigettate;
che a
scanso di equivoci, occorre precisare che l’eccezione di compensazione
sollevata dal ricorrente è irricevibile a questo stadio della procedura e può
solo, semmai, essere fatta valere nell’ambito di un’azione di annullamento
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85a LEF;
che
pertanto il “ricorso di gemellaggio”, nella misura in cui è ricevibile, è da
respingere;
che il
ricorso 3 settembre 2002, diretto contro i precetti esecutivi n. __________ e
__________, è irricevibile, in quanto il ricorrente ha interposto opposizione e
non patisce pertanto alcun danno (carenza di gravamen);
che,
riservati i casi di manifesto abuso di diritto, l’ufficio di esecuzione, come
pure l’autorità di vigilanza, non hanno comunque il potere di verificare se la
pretesa posta in esecuzione sia provvista di buon fondamento o sia fatta valere
a giusto titolo, esame che compete esclusivamente alle autorità giudiziarie
(cfr. CEF 12 marzo 2001 [15.2000.129], cons. 3), di modo che la notifica
dei PE impugnati è in ogni ipotesi corretta;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 22, 71 e 90 LEF, nonché 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 8 luglio 2002 dell’arch.
__________, è respinto.
Il ricorso 3 settembre 2002 dell’arch.
__________, è respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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