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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.00118
Data decisione, Autorità:
13.09.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00118
Lugano
13 settembre
2002
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro la decisione 2 agosto 2002 emanata
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ diretta contro
__________,
con cui è stato impartito ai creditori procedenti, in
particolare
un
termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione della
rivendicazione della ricorrente su alcuni beni trovantisi sui mappali da
realizzare;
viste le
osservazioni 6 settembre 2002 dell’UEF di Bellinzona;
richiamata
l’ordinanza 10 settembre 2002 che respinge la domanda di effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che ex
art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può
dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è
infondato o temerario;
che il ricorso
dovrebbe essere dichiarato irricevibile già per il motivo che non risulta
iscritta a registro di commercio alcuna società “__________ con sede a
che
risulta tuttavia dall’estratto dal registro di commercio di Zurigo allegato
alle osservazioni dell’UEF di Bellinzona che vi è iscritta una società
“__________ ”, con sede a Unterengstringen, che appare essere quella che ha
formulato la rivendicazione 30 luglio 2002 (cfr. doc. B);
che la
legittimazione per ricorrere ex art. 17 LEF suppone che il ricorrente faccia
valere un interesse giuridico o di
fatto degno di protezione attuale, personale e concreto (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss ad art. 17; Flavio
Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.4 ad art. 7, p. 115 s.; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17);
che in
particolare il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata
(cfr. Cometta, op. cit.,
loc. cit.);
che nel
caso di specie, secondo le sue stesse allegazioni (atto ricorsuale, p. 3 ad 6),
il ricorrente “non ha altre intenzione se non quella di ottenere il rispetto
della procedura”;
che la
ricorrente non dimostra d’altronde quale suo interesse attuale, personale e
concreto sarebbe stato leso dal provvedimento impugnato;
che la
ricorrente non ha alcun interesse a che venga, come invece essa lo chiede,
assegnato al creditore procedente (__________) il termine dell’art. 107 cpv. 2
LEF per contestare presso l’UEF di Bellinzona la rivendicazione formulata dalla
ricorrente, perché la ditta __________ indubbiamente si opporrebbe a detta
rivendicazione – poiché ha addirittura già promosso azione di contestazione
della rivendicazione ai sensi dell’art. 108 LEF –, costringendo la ricorrente,
dietro anticipo delle spese di giudizio, a promuovere azione di accertamento
del proprio diritto, pena la realizzazione dei beni rivendicati (cfr. art. 107
cpv. 5 LEF);
che la
ricorrente può invece allo stadio attuale della procedura impedire la
realizzazione dei beni sui quali vanta un diritto di proprietà senza aver
dovuto anticipare le spese di giudizio;
che un
eventuale interesse a prolungare la procedura esecutiva – uno dei due soci di
__________ è infatti l’escusso, __________, che ha peraltro firmato la
dichiarazione di rivendicazione di cui al doc. B –, del resto pendente da già
quasi 8 anni, non può essere protetto dalla legge, perché manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC);
che il
ricorso va quindi dichiarato irricevibile;
che la
ricorrente non chiede, nel merito, il differimento dell’incanto, di modo che si
può prescindere dall’esaminare la regolarità della decisione 27 agosto 2002
dell’UEF di Bellinzona;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 107 e 108 LEF; 2 CC; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 5 settembre 2002 __________
(recte: __________), è irricevibile.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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