AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2002.00034
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00034
15.2002.00046
Lugano
29 luglio 2002
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sui ricorsi 28 febbraio 2002 e 4 marzo 2002 di
risp.
di
contro
l’operato dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Bellinzona quale amministrazione del
fallimento di __________, e meglio contro la circolare 21 febbraio 2002
relativa alla cessione ex art. 260 LEF dei diritti derivanti dal contratto
misto LPP/assicurazione sulla vita n. __________ concluso con la
viste le osservazioni 12
marzo 2002 della __________ e 28 marzo 2002 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto
in fatto: A. L’11 dicembre 1987,
la società __________ della quale __________ era azionista e dipendente, ha
concluso a favore di quest’ultimo con __________ (qui di seguito: __________),
rappresentata dalla , un contratto di previdenza denominato
“ ” (cfr. doc. A ad 1.2, doc. D ad A e doc. M). Tale convenzione
prevede, per un salario annuo assicurato fissato in fr. 156'000.--,
“prestazioni di vecchiaia” sotto la forma di un “capitale di risparmio”, dovuto
anche in caso di decesso, nonché “prestazioni di rischio” in caso di malattia o
infortunio, composte di un “capitale di decesso” di fr. 294'036.--, una
“rendita annua per orfani di un genitore” di fr. 7'800.-- e una “rendita
annuale in caso d’invalidità” di fr. 23'400.--, esigibile al massimo fino al 1.
marzo 2014, dopo un periodo di attesa di 3 mesi (cfr. doc. M).
B. Il 17 luglio 1991, la
__________ ha riconosciuto a __________ un’incapacità al guadagno del 100% dal
5 aprile 1990 al 31 dicembre 1991, assegnandogli in base al contratto
“Supplessa” la relativa rendita d’invalidità della previdenza professionale
sovraobbligatoria (cfr. doc. A ad 1.3).
C. L’11 febbraio 1993,
la __________ ha comunicato all’assicurato di non più ritenersi vincolata al
contratto di previdenza in base all’art. 40 LCA, allegando in particolare che
__________ avrebbe rilasciato informazioni inesatte sulla sua capacità
lavorativa ed annunciato un salario superiore a quello dichiarato all’AVS e
sulla notifica di infortunio (cfr. doc. A, ad 1.5). Il 4 novembre 1998, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino ha accolto la
petizione di __________ chiedente la condanna della Fondazione a pagargli una
rendita d’invalidità con effetto dal 1. ottobre 1992 (cfr. doc. A).
D. Il 17 gennaio 2000, è
stato dichiarato il fallimento di __________
E. Con decisione 29
dicembre 2000 (doc. D), il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il
ricorso della Fondazione e annullato la decisione cantonale nel senso di una
reiezione della petizione di __________. Quest’ultimo, insieme alla figlia
__________ ha inoltrato il 26 marzo 2001, con l’autorizzazione dell’UEF di
Bellinzona (cfr. doc. H), un’istanza di revisione della sentenza federale (cfr.
doc. E), che è tuttora pendente.
F. Il 21 febbraio 2002,
l’UEF di Bellinzona, per via di circolare a tutti i creditori della massa, ha
messo in cessione ex art. 260 LEF segnatamente “la sentenza contro __________ e
__________ del 04.11.1998 con ricorso al TF delle assicurazioni, Lucerna e
istanza di revisione incarto B25/01”.
G. Contro questa
decisione si aggravano sia __________ i che le sue figlie __________ e
__________ quest’ultima rappresentata dalla madre __________ __________
chiede anzitutto che venga trattata separatamente la parte delle pretese
assicurative riguardanti il periodo antecedente il fallimento, asseverando che
è di sua proprietà e di quella dell’Istituto delle assicurazioni sociali per
l’importo anticipato a titolo di prestazioni complementari.
Il ricorrente evidenzia
poi come le sue figlie abbiano rivendicato ed ottenuto la cessione ex art. 86
LCA delle pretese oggetto della decisione impugnata.
Egli qualifica inoltre
come contraddittorio l’atteggiamento dell’UEF di Bellinzona che, dopo aver
consentito all’istanza di revisione, ha ceduto le relative pretese ex art. 260
LEF senza aspettare l’esito della procedura federale.
Inoltre, il ricorrente
considera che soltanto le sue figlie e la possibile vedova possono godere delle
prestazioni derivanti dal contratto con la __________.
Egli pone in conclusione
una serie di domande sulla validità della cessione del contratto di previdenza
e si oppone alla chiusura immediata del fallimento, oppure solo sotto riserva
delle pretese contro la __________
Le figlie di __________
per conto loro richiamano la cessione ex art. 86 LCA intervenuta a loro favore
nonché il fatto che esse risultino beneficiarie della rendita per orfani e del
capitale di decesso e chiedono l’applicazione degli art. 80 e 81 LCA.
H. Nelle sue
osservazioni, __________ fa presente la sua estraneità ai ricorsi, rinunciando
a formulare proposte di giudizio; l’UEF di Bellinzona si rimette alla decisione
di questa Camera, auspicando risposte ai quesiti posti.
I. In ossequio
dell’ordinanza 6 giugno 2002 di questa Camera, __________ ha prodotto l’atto di
fondazione della __________ comune, il regolamento per l’assicurazione quadri
della ditta __________, le condizioni generali per l’assicurazione collettiva
di __________ uno scritto __________ del 18 dicembre 1987 a __________ e la
notifica per l’assicurazione collettiva 11 dicembre 1987 (nonché la sentenza
TFA 29 dicembre 2000, non richiesta), evidenziando in particolare come non
esiste un contratto di adesione sottoscritto da __________, l’unico atto
disponibile essendo lo scritto 11 dicembre 1987, con il quale è stata garantita
la copertura provvisoria.
Considerato
in diritto: 1. Poiché i gravami di
__________ e delle sue figlie __________ e __________ si basano sul medesimo
complesso di fatti e giungono a conclusioni identiche che si giustifica la
congiunzione delle procedure. Il giudizio di congiunzione, che determina la
definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio
dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato
d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
-
Ex art. 260 LEF,
ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali
rinuncia la massa dei creditori. Conditio sine qua non di una simile “cessione”
è quindi una preventiva rinuncia da parte della massa in quanto tale alla
facoltà di far valere la pretesa, che deve essere formalizzata, nella
liquidazione ordinaria, di regola in una valida decisione della seconda
assemblea dei creditori presa a maggioranza assoluta, e nella liquidazione
sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati
per via di circolare o di pubblicazione (cfr. Stephen V. Berti, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 23-25 ad art. 260; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 23 ad art. 260). L’amministrazione del fallimento, pure
in procedura sommaria, non è quindi competente per, come nel caso di specie
(cfr. circolare impugnata), rinunciare alla facoltà di far valere pretese
spettanti alla massa. L’offerta di “cessione” di una pretesa per la quale la
massa non ha formalmente rinunciato alle proprie prerogative è nulla (cfr. DTF
118 III 59, cons. 4; 120 III 38, cons. 3; Gilliéron,
op. cit., n. 24 ad art. 260) e non può nemmeno essere sanata successivamente
(DTF 117 III 43 cons. 5). La decisione impugnata va quindi d’ufficio dichiarata
nulla, salvo la parte riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.
-
Vista la complessità
del caso, occorre dare all’amministrazione fallimentare le seguenti indicazioni
per il proseguimento della procedura.
3.1. Dall’incarto non
risulta che le pretese offerte in cessione ex art. 260 LEF siano state
inventariate. Orbene, solo i diritti patrimoniali iscritti nell’inventario (o
che sarebbero dovuti esserlo) possono essere ceduti ai sensi dell’art. 260 LEF
(cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27
e 40 ad art. 260). Infatti, al fallito deve essere data la facoltà di
contestare che determinati beni siano di sua proprietà o titolarità, come pure
ai creditori la possibilità di farvi iscrivere beni la cui esistenza non è nota
all’amministrazione fallimentare. Allo stadio della cessione ex art. 260 LEF,
non si dovrebbe più poter discutere, dal profilo esecutivo (riservate quindi
eventuali azioni di rivendicazione ex art. 242 LEF o di contestazione
dell’elenco oneri ex art. 250 LEF per quanto concerne i diritti reali
limitati), l’inclusione nella massa attiva dei diritti patrimoniali da cedere.
3.2. Vanno inventariati
tutti i diritti patrimoniali in possesso del fallito, o che egli rivendica
oppure che i creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito
al momento dell’apertura del fallimento, in altre parole tutti i beni che non
appartengono in modo univoco e liquido a terzi (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 7 ss. ad art. 221; Gilliéron, op. cit., n. 35 ss.); anche
i diritti patrimoniali la cui appartenenza alla massa attiva è contestata
devono essere inventariati (cfr. DTF 114 III 22; 104 III 24, cons. 2).
a) Nel caso di specie,
le diverse pretese derivanti dal contratto di previdenza tra la __________ e la
ditta __________ dovranno pertanto essere iscritte nell’inventario (cfr. pure
art. 37 lett. c RUF), per esigenza di chiarezza separatamente le une dalle
altre (“capitale di risparmio”, “capitale di decesso”, “rendita annua per
orfani di un genitore” e “rendita annua in caso d’invalidità”, cfr. doc. M).
Ciò concerne anche le “rendite annue per orfani di un genitor", anche se
molto probabilmente spettano direttamente alle figlie di __________ (cfr. art.
21 cpv. 3 delle Allgemeine Versicherungsbedingungen für die
Kollektiv-Lebensversicherung, valevoli dal 1. gennaio 1988); la questione è
del resto teorica (cfr. infra cons. 2.2b cc).
b) Dal profilo
temporale, occorre precisare che le pretese sorte prima dell’apertura del
fallimento (in casu il 17 gennaio 2000) cadono nella massa attiva, purché non
siano state estinte o cedute a terzi prima di tale momento. L’impegno preso il
25 febbraio 2002 da parte di __________ di restituire all’Istituto delle
assicurazioni sociali gli arretrati di pensione che egli eventualmente otterrà
da __________ (cfr. doc. L) è nullo (recte: inopponibile ai creditori), in
quanto successivo alla dichiarazione di fallimento (cfr. art. 204 cpv. 1 LEF).
Rimane riservata un’eventuale surrogazione legale del Cantone nei diritti di
__________ contro __________ che dovesse prevedere il diritto delle assicurazioni
sociali.
Per quanto concerne le
pretese sorte dopo l’apertura del fallimento, appartengono alla massa attiva
unicamente quelle acquisite dal fallito prima della chiusura del fallimento
senza che egli abbia svolto alcun’attività personale, ossia per via di
successione, donazione, vincita a lotterie, ecc. (cfr. art. 197 cpv. 2 LEF;
Lukas Handschin / Daniel Hunkeler, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 84 ss. ad art. 197, con rif.; contra: Gilliéron, n. 25 ss. ad art. 197). I
redditi dell’attività lucrativa dipendente o indipendente, come pure le pretese
destinate a compensare una perdita di guadagno (rendite vecchiaia, invalidità,
ecc.), non fanno quindi parte della massa (cfr. Handschin/Hunkeler, op. cit., n. 87 ad art. 197).
aa) Nella fattispecie, le
rendite annue in caso di invalidità – che non sono contemplate dall’art. 92 n.
9a LEF né, per quelle sorte prima della dichiarazione del fallimento, dall’art.
92 n. 10 LEF – possono quindi essere inventariate solo per il periodo
antecedente il 17 gennaio 2000.
bb) Prima facie, il
“capitale di risparmio” che sarebbe dovuto essere versato nel 2014 o in caso di
decesso è di pertinenza del fallito stesso. Esso fa parte della massa, a
condizione di avere un valore di riscatto, ciò che non pare essere il caso,
dato che i premi non sembrano essere stati pagati per almeno tre anni (cfr.
art. 90 cpv. 2 LCA, applicabile in casu per il rinvio dell’art. 1 cpv. 1 delle
Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Kollektiv-Lebensversicherung,
valevoli dal 1. gennaio 1988). Tuttavia, l’amministrazione del fallimento si
informerà su questo punto presso __________ in conformità degli art. 15 RPAss
(per rinvio dell’art. 77 cpv. 2 RUF) e 92 LCA, e indicherà nell’inventario il
valore indicato (anche se pari a zero) dall’assicuratore. Va anche accertato se
il capitale di risparmio disponibile il 31 dicembre 1989, pari a fr. 17'964.--,
non comprende un capitale apportato da __________ o dal suo datore di lavoro
(specie di prestazione di libero passaggio non sottoposta alla LPP trattandosi
di previdenza sovraobbligatoria, cfr. decisione 4 novembre 1998 del TCA, doc.
A, p. 3 ad 1.3 e art. 49 cpv. 2 LPP che non rinvia all’art. 27), che debba
essere restituito al primo nominato.
cc) La pretesa riferita al
“capitale di decesso” di fr. 294'036.-- da versare in caso di malattia o
infortunio non è diventata esigibile nel periodo assicurato (dal 1. gennaio
1989 al 31 dicembre 1989) e non pare avere alcun valore di riscatto,
trattandosi verosimilmente di un’assicurazione temporanea del rischio di morte
(cfr. Willy König, Contrat
d’assurance VII: droit à la réserve mathématique, FJS 112, Ginevra 1970, p. 1 ad 2); lo stesso dicasi
delle rendite annue per orfani. Salvo indicazioni contrarie della __________ vanno
tuttavia iscritte nell’inventario pro memoria, con un valore di stima pari a
fr. 1.--.
3.3. Le figlie di
__________, con scritto 25 gennaio 2000 controfirmato dal fallito, hanno
chiesto la cessione dei diritti assicurativi ex art. 86 LCA. A prescindere
dalla questione di sapere se tale norma sia o no applicabile nel caso di specie
(cfr. le considerazioni espresse dal TCA nella sua sentenza 4 novembre 1998,
doc. A, p. 12 ad 2.5, nonché quella in DTF 112 II 249 s., cons. Ib), va
osservato che la cessione si realizza solo in base ad una decisione
dell’amministrazione del fallimento (cfr. Rudolf Küng, Basler Kommentar zum VVG, Basilea/Ginevra/Monaco 2001,
n. 6 ad art. 86), che in casu difetta. Del resto, la cessione presuppone il
pagamento da parte del richiedente del valore di riscatto dell’assicurazione. È
tuttavia vero che l’amministrazione fallimentare non può realizzare un diritto
assicurativo, in particolare cederlo ad un creditore ai sensi dell’art. 260
LEF, senza avere preventivamente fissato un termine ai membri della famiglia
dell’assicurato fallito per chiedere la cessione e versare il valore di
riscatto (art. 16 cpv. 2 RPAss, per rinvio dell’art. 77 cpv. 2 RUF). Occorre
però che l’assicurazione abbia un valore di riscatto, ciò che di regola non è
il caso delle assicurazioni di rendite (cfr. Roelli/Jaeger,
Kommentar zum Schweizerisches Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol.
III, Berna 1933, n. 8 ad art. 86), in ogni caso se l’evento assicurato non è
certo (cfr. art. 90 cpv. 2 LCA), come pare essere quello della rendita in caso
di invalidità vantata dal fallito contro __________ così come apparentemente
delle altre pretese di cui al contratto in questione (cfr. supra 2.2b bb-cc).
L’UEF di Bellinzona darà pertanto avvio alla procedura prevista all’art. 16
cpv. 2 RPAss solo per le pretese assicurative che dovessero avere un valore di
riscatto.
3.4. A prescindere dalla
questione dell’applicabilità degli art. 80 e 81 LCA ai contratti di previdenza,
va evidenziato come dal contratto di assicurazione con __________, la cui
stipulante risulta del resto essere la __________ e non __________ che ne è
solo beneficiario (cfr. DTF 112 II 250, cons. Ic), non si evince alcuna
clausola beneficiaria a favore delle figlie o della moglie dell’assicurato. Semmai,
__________ e __________ beneficiano di un diritto diretto solo sulla rendita
per orfani ai sensi dell’art. 112 CO (cfr. DTF 112 II 250 e supra cons. 2.2a).
Gli art. 80 e 81 LCA nonché le relative norme del Regolamento del TF del 10
maggio 1910 concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di
diritti derivanti da polizze d'assicurazione, a termini della legge federale
del 2 aprile 1908 sui contratti d'assicurazione (RPAss, RS 281.51) non sono
quindi applicabili nella fattispecie.
3.5. Riassumendo, l’UEF di
Bellinzona inventarierà le pretese per “capitale di risparmio”, “capitale di
decesso” e “rendita annua per orfani di un genitore” per fr. 1.-- (riservate
eventuali indicazioni contrarie da parte di __________), e la “rendita annua in
caso d’invalidità”, per le pretese arretrate fino al 17 gennaio 2000, stimate
anche in fr. 1.--, essendo le possibilità di successo di una domanda di
revisione di una sentenza di ultima istanza federale assai ridotte.
3.6. Dopo aver inventariato
ogni singola pretesa assicurativa con l’indicazione del suo valore, l’UEF di
Bellinzona proporrà ai creditori per via di circolare la rinuncia da parte
della massa alle diverse pretese assicurative e ne offrirà nel contempo,
nell’ipotesi di una siffatta rinuncia, la cessione ex art. 260 LEF. Motivi di
opportunità consigliano tuttavia di dare avvio subito solo all’inventario, i
provvedimenti relativi alla cessione ex art. 260 LEF essendo rinviati, se del
caso, dopo l’emanazione della sentenza del Tribunale federale sulla domanda di
revisione di __________. L’allestimento dello stato di riparto definitivo (o
comunque provvisorio, cfr. art. 266 cpv. 1 LEF) e la chiusura del fallimento
prima di tale evento rimangono comunque possibili
- I gravami sono evasi
nel senso dei considerandi.
Sulle spese occorre
ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 197, 204, 242, 260 LEF; 77, 83 RUF; 15, 16
RPAss; 86 LCA; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
-
Le procedure
dipendenti dai ricorsi 28 febbraio 2002 di __________, nonché 4 marzo 2002 di
__________ e __________, sono congiunte.
-
Il ricorso 28
febbraio 2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.
2.1. La decisione 21
febbraio 2002 dell’UEF di Bellinzona è dichiarata nulla, salvo la parte
riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.
- Il ricorso 4 marzo
2002 __________ è evaso nel senso dei considerandi.
3.1. La decisione 21
febbraio 2002 dell’UEF di Bellinzona è dichiarata nulla, salvo la parte
riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.
- Il ricorso 4 marzo
2002 __________, è evaso nel senso dei considerandi.
4.1. La decisione 21
febbraio 2002 dell’UEF di Bellinzona è dichiarata nulla, salvo la parte
riferita ai crediti annotati pro memoria ex art. 63 RUF.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione all'UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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