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Numero d'incarto:
15.2002.00028
Data decisione, Autorità:
24.04.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00028
Lugano
24 aprile
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo su segnalazione 27 febbraio 2002 del
relativa
all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa
da
contro
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
il dispositivo n. 1.2 ad A della sentenza 18 febbraio 2002 del Tribunale
cantonale delle assicurazioni (inc. 36.2001.15-16 nonché 36.2002.13) accerta la
mancata crescita in giudicato della decisione 6 dicembre 2000 della Cassa
malati __________ e l’esistenza di valida opposizione al PE __________;
che
siffatta sentenza, notificata il 27 febbraio 2002, è cresciuta in giudicato;
che
secondo la giurisprudenza di questa Camera __________, confermata dal Tribunale
federale (STF 7B.29/2002, cons. 2c), e la dottrina (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12, secondo trattino a p.
167, ad art. 22, con rif.; Balthasar
Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ad art. 78, con rif.; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 11 ad art. 78, che riserva
tuttavia il caso in cui l’opposizione è stata dichiarata irricevibile; Franco Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 28 ad art. 22 con rif.), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non
sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi
dell’art. 22 LEF;
che
la continuazione dell’esecuzione n. __________ è pertanto da considerare nulla
ai sensi dell’art. 22 LEF;
che
il 19 febbraio 2001, l’UE di Lugano ha rilasciato un attestato di carenza beni
nell’esecuzione in questione;
che
pure tale atto esecutivo è da considerare nullo, nullità che va constatata
d’ufficio dall’autorità di vigilanza anche in assenza di ricorso (art. 22 cpv.
1, 2. periodo LEF);
che
non si prelevano tasse né si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 e 16 cpv. 1
LPR per analogia).
richiamati gli art. 20a, 22 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e
62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
La continuazione dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano
è dichiarata nulla.
-
È
ordinata all’UE di Lugano la cancellazione dal registro delle esecuzioni
dell’attestato di carenza di beni rilasciato il 19 febbraio 2001
nell’esecuzione n. __________.
3.È fissato un termine di 10 giorni
alla Cassa Malati __________ per consegnare all’UE di Lugano l’attestato di
carenza di beni di cui al dispositivo n. 2 in vista della sua cancellazione.
-
L’UE
di Lugano comunicherà alla CEF l’avvenuto ossequio dei dispositivi n. 2 e 3 di
questa sentenza.
-
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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