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Numero d'incarto:
15.2002.00018
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00018
Lugano
14 marzo 2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 febbraio 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio contro la “notificazione di pignoramento di salario”
del 31 gennaio 2002 alla ricorrente __________ nell’ambito dell’esecuzione n.
__________ promossa da
viste le osservazioni 28 febbraio 2002 dell’UEF di
Locarno;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
__________ non ha personalità giuridica, essendo la stessa ditta individuale
del ricorrente __________, peraltro non iscritta a registro di commercio, di
guisa che non ha capacità civile e pertanto nemmeno capacità per ricorrere;
che
il ricorso, in quanto fatto a nome di __________, è quindi irricevibile
che
__________ contesta l’importo delle sue entrate nonché il calcolo del minimo di
esistenza sui quali l’ufficio si è fondato per pignorare il suo “salario”;
che
va anzitutto rilevato che il provvedimento 31 gennaio 2002 dell’UEF di Locarno
(doc. A), oggetto dell’impugnazione, è erroneo, in quanto la ditta __________,
sprovvista dalla personalità giuridica, non può essere considerata quale
datrice di lavoro di __________;
che
i redditi conseguiti da quest’ultimo nell’ambito della propria attività
commerciale sotto la ditta __________ sarebbero dovuti essere pignorati quali
redditi da attività indipendente;
che
tuttavia l’atto impugnato (doc. A) va comunque assimilato ad un valido
pignoramento dei redditi di __________, non avendo quest’ultimo subito alcun
svantaggio particolare dall’errore dell’ufficio, così come risulta dalle
considerazioni che seguono;
che
ci si potrebbe invero chiedere se le censure del ricorrente non siano
premature, visto che il termine per ricorrere contro il pignoramento di redditi
decorre dalla notifica del verbale di pignoramento – in casu non ancora
avvenuta –, anche se l’escusso ha avuto conoscenza in precedenza dell’importo
del minimo di esistenza determinato dall’ufficio (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna
2000, n. 172 ad art. 93, con rif.);
che
l’escusso ha tuttavia ovviamente un interesse attuale e concreto a contestare
indilatamente la misura cautelare impugnata, risp. il pignoramento che esplica
effetti immediati;
che
d’altronde il ricorrente ha ricevuto in casu dall’ufficio una copia del calcolo
– dettagliato – del minimo di esistenza, di modo che ha potuto determinarsi con
cognizione di causa su questa questione;
che
il ricorrente, al termine (cfr. ricorso, p. 4) di considerazioni alquanto
involute, ammette di avere attualmente un reddito netto mensile dell’ordine di
fr. 7'000.--, che, poiché proviene da un’attività indipendente, non comprende
ovviamente alcuna tredicesima;
che
secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 III 91
cons.3a con rinvii), per determinare i redditi dell’escusso che esercita
un’attività lucrativa indipendente, l’Ufficio d’esecuzione deve d’ufficio
interrogarlo sul genere d’attività svolta, sulla natura e sul volume dei suoi
affari, farsi consegnare la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti
l’attività lucrativa, provvedere alle necessarie inchieste e raccogliere le
informazioni utili, ritenuto che se l’inchiesta condotta dall’Ufficio non porta
ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli indizi a disposizione;
che
nel caso di specie tale modo di procedere appare inutile o almeno
sproporzionato, visto che la cifra di fr. 7'000.--, ammessa dall’escusso e
apparentemente non contestata dalla procedente che non ha presentato
osservazioni, è confermata dalla valutazione 1. giugno 2001 eseguita dallo
__________ (doc. I) nell’ambito della causa per misure a tutela dell’unione
coniugale che oppone la procedente, moglie del ricorrente, a quest’ultimo;
che
rimangono comunque riservati eventuali cambiamenti, positivi o negativi,
dell’importo dei redditi dell’escusso, i quali possono però essere presi in
considerazione esclusivamente nella procedura di revisione del pignoramento, a
richiesta dell’escusso, dei creditori o d’ufficio (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF e Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 54 ad art. 93);
che
per quanto attiene alla questione dei premi di cassa malati, l’Ufficio ha
correttamente tenuto conto solo del premio mensile dell’assicurazione
obbligatoria di base (fr. 183.-- nel 1998), che va però adattato alle mutate
circostanze (fr. 199.20 dal 1.1.2002, doc. L) (cfr. Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. II/3, annessa alla
Circolare n. 17/2000 di questa Camera, pubblicata in FU 2001/2, 74 ss; Vonder Mühll, op. cit., n. 27 ad
art. 93);
che
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121
III 20; 120 III 16; cfr. pure succitata Tabella, ad II/5; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 e 29
ad art. 93), eccezion fatta dei debiti di alimenti dedotti nell’esecuzione in
causa (cfr. DTF 107 III 77, cons. 1; Vonder Mühll, op. cit., n. 37 ad art. 93), che però non
entra in considerazione nel caso in esame, poiché il credito posto in
esecuzione è un credito di rimborso di un mutuo di fr. 20'000.-- (cfr. sentenza
di rigetto 10 ottobre 2001 del Segretario assessore della Pretura di
Locarno-Città __________
che
in casu, il ricorrente riconosce di non pagare interamente il contributo
mensile di fr. 5'000.-- messo a suo carico con sentenza 9 febbraio 2001 (doc.
B) e non dimostra di versare a questo titolo più di fr. 4'000.-- al mese;
che
il ricorrente ammette di pagare fr. 500.-- al mese per spese di alloggio;
che
non può essere contabilizzato nel calcolo del minimo di esistenza un canone
superiore a quello effettivamente pagato (cfr. succitata Tabella, n. II/1; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 e 26
ad art. 93);
che
il calcolo del minimo di esistenza va pertanto rettificato come segue:
Introiti
netti del debitore fr. 7’000.--
Minimo
di esistenza:
importo
di base fr. 1’100.--
alimenti fr. 4’000.--
locazione fr. 500.--
cassa
malati fr. 200.--
totale
deduzioni fr. 5’800.--;
che
risulta quindi pignorabile l’importo mensile di fr. 1'200.--, dal 1. aprile
2002 al 31 marzo 2003, riservate eventuali revisioni;
che
pertanto il ricorso è da accogliere parzialmente;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a) e che per gli stessi motivi non
si assegnano indennità.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 8 febbraio 2002 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il pignoramento di redditi 9 gennaio 2002, notificato al
ricorrente con scritto 31 gennaio 2002 erroneamente denominato “Notificazione
di pignoramento di salario”, è modificato nel senso che l’eccedenza pignorabile
a carico di __________, è determinata in fr. 1'200.-- in luogo di fr. 1’217.--
dal 1. aprile 2002 al 31 marzo 2003.
-
Il ricorso __________, è irricevibile.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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