Public auction ordered for seized inheritance share

15.2001.46Other CourtMar 14, 2001Granted

Summary

The supervisory authority of the Ticino appellate enforcement and bankruptcy chamber ruled on the Bellinzona enforcement office's request to determine the method of realizing a seized hereditary share. After an unsuccessful conciliation hearing and the expiry of the deadline for proposals, the court accepted the office's request and ordered realization by public auction. The decision is appealable within ten days to the Federal Tribunal's enforcement and bankruptcy chamber through the issuing chamber.

Regest

Art. 132 LEF; Art. 9 and 10 RDC: realization of a seized share in a community or undivided inheritance; where conciliation fails and the interested persons do not submit timely proposals as to the mode of realization, the supervisory authority may order realization by public auction, in particular when this solution is proposed by the enforcement office and is appropriate in the circumstances.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.46

Data decisione, Autorità: 14.03.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00046

Lugano 14 marzo 2001 /FP/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 5 marzo 2001 dell’UEF di Bellinzona tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

__________,

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto

__________,

già in __________ e deceduto a Lugano il 14 dicembre 1988

composta di:

·


·


nelle esecuzioni di cui ai gruppi n. e n. dell’UEF di Bellinzona promosse dai creditori ivi partitamente indicati

preso atto delle domande di vendita presentate dai creditori

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 20 febbraio 2001 in conformità della citazione del 23 gennaio 2001

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 21 febbraio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal fu __________, già in __________, composta di __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, ____________________, __________, __________, __________, __________, , interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui al gruppi n. __________ e n. dell’UEF di Bellinzona, promosse dai creditori ivi partitamente indicati.

  1. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  2. Intimazione all'UEF di Bellinzona e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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