AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.37
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00036
15.2001.00037
Lugano
12 marzo 2001
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 gennaio 2001 di
__________,
2.
__________,
1.,2. rappr. da: __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Locarno, e meglio contro la presa in custodia di tre autovetture
sequestrate in esecuzione dei decreti di sequestro n. __________ (relativo alle
imposte cantonali 1998-1999, inc. 15.2001.36) e __________ (relativo alle
imposte federali 1998-2000, inc. 15.2001.37), emanati il 21 dicembre 2000 dal
visti
gli incarti relativi alle procedure ricorsuali,
ritenuto
in fatto: A. In base ai decreti di sequestro (“Arrestbefehl”) n. __________ e
__________ emanati contro i ricorrenti dal __________ il 21 dicembre 2000 per
l’importo di fr. 15'501'629.-- (cfr. doc. A, inc. 15.2001.36), risp. di fr.
12'595'292.-- (cfr. doc. A, inc. 15.2001.37), l’UEF di Locarno ha in
particolare proceduto, lo stesso giorno, al sequestro di tre autovetture di
marca __________ del __________ (valore di stima: fr. 205'000.--), __________
del __________ (valore di stima: fr. 120'000.--) e __________ del __________
(valore di stima: fr. 55'000.--), che sono state depositate presso il
__________ di __________.
B. Con
i ricorsi in esame, __________ e __________ criticano il provvedimento dell’UEF
di Locarno in quanto, al contrario dei beni mobili arredanti l’abitazione
familiare, nessuna delle tre macchine è stata lasciata in custodia degli
escussi. La decisione impugnata, non motivata, sarebbe arbitraria e contraria
al principio della proporzionalità, per il fatto che essa priverebbe gli
escussi della facoltà di utilizzare le autovetture per i loro spostamenti,
segnatamente, ma non solo, per le necessità quotidiane (accompagnamento dei figli
a scuola, commissioni). Inoltre, al creditore non è stato chiesto il versamento
di alcun anticipo a copertura delle spese di deposito.
C. Nelle
sue osservazioni 12 febbraio 2001, il __________ rileva che le autovetture
poste sotto sequestro non sono necessarie ai ricorrenti per la loro attività
professionale, poiché il recapito della società __________, di cui i ricorrenti
sono dipendenti, coincide con il loro recapito privato. D’altronde, le
autovetture non sarebbero neanche necessarie per le esigenze di natura privata
dei ricorrenti, essendo ridotta la distanza tra il loro domicilio in via
__________ ed il centro di __________. Invocando il valore pecuniario rilevante
delle macchine sequestrate, il resistente chiede la conferma del provvedimento
impugnato.
D. Con
decisione 2 febbraio 2001, l’UEF di Locarno ha respinto la richiesta dei
ricorrenti di poter usufruire delle autovetture __________ e __________ se non
venisse depositato il loro valore di stima, stabilito in fr. 175'000.--, in
conformità dell’art. 277 LEF.
E. L’UEF
di Locarno, nelle sue osservazioni 14 febbraio 2001, chiede che il ricorso
venga respinto, motivando la misura impugnata con l’elevato valore degli
oggetti sequestrati.
Considerato
in diritto: 1. I
ricorsi 29 gennaio 2001 dei coniugi __________ sono entrambi diretti contro
l’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito di procedure di sequestro promosse
dallo stesso creditore e vertenti sugli stessi oggetti. I gravami si basano sul
medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si
giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.36 e
15.2001.37. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle
vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia
processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause
congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p.
96 s.).
- Giusta
l’art. 98 cpv. 1 LEF, il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore,
le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli
altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio. Le altre cose
mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani dell’escusso (art.
98 cpv. 2 LEF), ritenuto che l’ufficiale può ordinarne la collocazione in
custodia dell’ufficio o di un terzo se lo riputi opportuno o se il creditore
giustifichi che ciò sia necessario per garantire i propri diritti (cfr. art. 98
cpv. 3 LEF).
2.1. L’art.
98 LEF è applicabile per analogia in materia di esecuzione del sequestro (cfr. art.
275 LEF; Hans Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 3 ad art. 277; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. II, Losanna 2000, n. 13 e 14 ad art. 98), con la particolarità che il
debitore sequestrato può esigere che i diritti sequestrati siano lasciati a sua
disposizione dietro prestazione di un’adeguata garanzia (cfr. art. 277 LEF).
2.2. Nel
caso di specie, è innegabile che le tre autovetture sequestrate siano oggetti
di un prezzo rilevante e quindi oggetti di valore ai sensi dell’art. 98 cpv. 1
LEF. Già per questo motivo si imponeva il loro deposito presso un terzo, come
peraltro rilevato dallo stesso ufficio nelle sue osservazioni.
2.3. Il
provvedimento impugnato non lede neanche il principio della proporzionalità. A
fronte del diritto di credito dell’escutente, garantito dalla Costituzione
(garanzia della proprietà dell’art. 26 Cost., cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol. II, Berna 2000, n. 743), la facoltà invocata dagli escussi “di utilizzare
le autovetture per i loro spostamenti, segnatamente, ma non solo, per le
necessità quotidiane (accompagnamento dei figli a scuola, commissioni)” non
costituisce un diritto della personalità che possa giustificare una limitazione
del diritto del resistente. Inoltre, la casa dei ricorrenti non è distante dal
centro di __________. D’altronde, i coniugi __________ non dimostrano – e
nemmeno allegano – che le autovetture sequestrate, o almeno una di esse, siano
indispensabili per la loro attività professionale, ritenuto comunque che la
società loro datrice di lavoro – __________ – ha la sua sede presso il
domicilio dei ricorrenti, in via __________ ad __________
-
Con
la presente procedura ricorsuale si è rimediato al difetto di motivazione della
decisione di deposito delle tre autovetture. Infatti, la violazione del diritto
di essere sentito, dal quale discende l’obbligo di motivazione delle decisione
dell’autorità, compresa quella amministrativa (cfr. Auer/Malinverni/ Hottelier, op. cit., n. 1305), può
essere sanata quando la parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad
un’autorità di ricorso con lo stesso potere di cognizione che l’autorità
inferiore che ha misconosciuto il diritto di essere sentito (cfr. DTF
124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II 138-139, cons. 2d), ciò che risulta
essere il caso dell’autorità di vigilanza in materia LEF (cfr. art. 20a cpv. 2
n. 2 e 3 LEF; Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 4.1.1 lett. f ad parte generale, p. 17).
La censura dei ricorrenti si rivela quindi anche su questo punto infondata. Del
resto, l’assenza di motivazione del provvedimento nel verbale di sequestro
appare scusabile alla luce dell’urgenza che caratterizza l’esecuzione del
sequestro. D’altronde, i ricorrenti non pretendono che l’ufficio si sia
rifiutato di motivare il deposito e nemmeno allegano di averne chiesto la
motivazione.
-
La
censura dei ricorrenti relativa alla dispensa dell’anticipazione delle spese di
deposito da parte del resistente è irricevibile. Non si vede infatti quale
interesse pratico ed attuale (cfr. Cometta,
op. cit., n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116) abbiano i coniugi __________ per
esigere una tale anticipazione, il cui difetto nuoce solo al Canton Ticino,
qualora – ipotesi assai inverosimile – il ricavo della realizzazione degli
oggetti sequestrati non dovesse bastare a coprire le spese di deposito e che il
__________ non dovesse essere in grado di rifonderli. Non apparendo i veicoli
sequestrati essere stati pignorati o sequestrati da altri creditori, non è
nemmeno ipotizzabile una violazione dell’uguaglianza tra creditori (cfr. in
proposito: Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 68). Si ricorda comunque all’UEF
di Locarno che la pratica delle dispense di anticipazione delle spese, che
risulta possibile solo nei casi in cui gli interessi pecuniari dello Stato non
appaiano minacciati, deve comunque rispettare in modo generale il principio
dell’uguaglianza tra creditori. Dal profilo generale e nell'interesse delle
parti è comunque opportuno richiedere, in linea di principio, l'anticipazione
delle spese di deposito, previa indicazione dei parametri per il loro calcolo:
in tal modo creditore e debitore potranno far valere ogni loro diritto in
merito alla spesa esecutiva "deposito vetture".
-
Ne
consegue la reiezione dei gravami.
Sulle
tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF;
DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 68, 98, 275 e 277 LEF, nonché 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 gennaio 2001 di cui all’inc. 15.2001.36 di __________ e __________,
entrambi in __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
-
Il
ricorso 29 gennaio 2001 di cui all’inc. 15.2001.37 di __________ e __________,
entrambi in __________, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione: UEF
di Locarno, con riferimento al cons. 4.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster