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Numero d'incarto:
15.2001.270
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00270
Lugano
15 ottobre 2001 FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
rappr. dallo Studio legale __________ – __________ –
__________ – __________, __________
viste le
osservazioni 8 ottobre 2001 dell’UE di Lugano
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso
del proprio credito;
che
l’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dal creditore è sfociata
nel pignoramento dell’immobile part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;
che
in data __________ alle ore 15.000 veniva fissato l’incanto della part.
__________ RFD di __________ – Sez. di __________;
che
il giorno dell’incanto il debitore si recava presso l’UE di Lugano chiedendo il
differimento dell’incanto a fronte del pagamento dell’importo di fr. 300'000.--
entro le ore 15.00 del 26 settembre 2001;
che
l’Ufficiale dell’UE di Lugano, ritenendo insufficienti le garanzie fornite
circa il pagamento dell’importo in oggetto, rifiutava il differimento dell’incanto;
che
l’immobile veniva quindi aggiudicato a __________ per l’importo di fr.
970'000.--;
che
con ricorso 5 ottobre 2001 __________ si aggrava contro l’incanto della part.
__________ RFD di __________ – Sez. di __________, postulandone l’annullamento;
che
il ricorrente chiede quindi il differimento della realizzazione ex art. 123
LEF;
che
delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;
che
per l’art. 123 cpv.1 LEF se il debitore rende verosimile di essere in grado di
estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e
regolari acconti all’ufficio di esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della
prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo;
che
il differimento può essere richiesto dall’inoltro della domanda di vendita sino
al momento della realizzazione dei beni;
che
tuttavia il creditore che chiede il differimento della vendita soltanto il
giorno dell’incanto si espone al rischio di vedersi rifiutare tale richiesta,
non avendo l’ufficiale più il tempo necessario per valutare l’esistenza o meno
dei presupposti di cui all’art. 123 LEF (cfr. DTF 82 III 35);
che
il debitore deve rendere verosimile la disponibilità di mezzi liquidi e quindi
la propria capacità di estinguere il debito con pagamenti rateali, al momento
della domanda di differimento della vendita (cfr. Benedikt A. Suter, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art. 123 LEF);
che
l’ufficiale di esecuzione decide in merito alla concessione del differimento
della vendita secondo il proprio libero apprezzamento dopo una valutazione
sommaria degli elementi forniti dall’escusso (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit.,
n. 15 ad art. 123 LEF);
che
il differimento della realizzazione può essere validamente concesso unicamente
dopo il pagamento della prima rata del debito all’ufficio di esecuzione;
che
differimenti della realizzazione concessi prima di tale pagamento non sono
validi (cfr. Benedikt A. Suter, op. cit., n. 25 ad art. 123 LEF);
che
nel caso di specie il debitore si è recato presso l’UE di Lugano poco prima
dell’asta, prevista per le ore 15.00 e non le ore 14.00 come erroneamente
affermato dal ricorrente, preannunciando il versamento entro le ore 15.00 del
26 settembre 2001 di un importo di fr. 300'000.--;
che
tale importo è però giunto sul conto del legale dell’escusso solo il 2 ottobre
2001 (cfr. doc. I);
che,
per stessa ammissione del ricorrente, egli non era quindi in grado al momento
dell’incanto di pagare la prima rata del debito, condizione essenziale per
l’ottenimento del differimento della realizzazione della part. __________ RFD
di __________ – __________;
che
il ricorrente era a conoscenza dell’asta già il 28 giugno 2001, come si evince
dall’avviso d’incanto spedito al debitore;
che
egli avrebbe dovuto attivarsi in precedenza, evitando di formulare la richiesta
di cui all’art.123 LEF solo pochi minuti prima dell’asta;
che
di tale negligenza egli deve quindi sopportarne le conseguenze;
che
di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente rifiutando la concessione
del differimento della realizzazione dell’immobile in oggetto non essendo
adempiuti i presupposti di cui all’art. 123 cpv.1 LEF;
che
il gravame deve quindi essere respinto;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato
per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61
cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 123 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 5 ottobre 2001 di
__________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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