Motor vehicle exempt from seizure as work tool

15.2001.25Other CourtApr 20, 2001Partially Granted

Summary

The debtor filed a supervisory complaint against the Lugano enforcement office after the seizure and attempted auction of two vehicles used in his transport business. The court found that the Peugeot J 5 van was indispensable for the debtor’s profession and therefore exempt from seizure. The Toyota Corolla, however, remained seizable because the van was sufficient for earning income. The court also noted that a vested occupational pension benefit would in principle be seizable later, but it could not order that measure in this appeal because of the prohibition on worsening the debtor’s position. The complaint was therefore only partially upheld, with no fees or compensation.

Regest

Art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF; seizure of professional tools and vehicles necessary for gainful activity. A motor vehicle may be exempt from seizure only if it is indispensable for the debtor’s professional exercise and income generation. The enforcement office and supervisory authority must investigate ex officio the relevant facts. If several assets can serve the professional activity, only the indispensable asset is protected; a substitute asset may remain seizable. Vested occupational pension benefits fall, once due, under Art. 93 LEF to the extent of surplus income, but a supervisory authority may not aggravate the debtor’s position in the absence of a proper basis because of the prohibition of reformatio in peius (consid. 1-5).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.25

Data decisione, Autorità: 20.04.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00025

Lugano 20 aprile 2001 /FC/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 29 gennaio 2001 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da







Richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 31 gennaio 2001 con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo

viste le osservazioni

  • 5 febbraio 2001 della __________

  • 7 febbraio 2001 dell’Ufficio esazione e condoni

  • 13 febbraio 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. In data 23 agosto 2000 l’UE di Lugano pignorava il furgone Peugeot J 5, modello 1990 e l’autovettura Toyota Corolla 1600 GTI , modello 1988, di proprietà dell’escusso.

C. Il 7 dicembre 2000 veniva notificato l’avviso d’incanto relativo ai veicoli pignorati, indetto per il giorno 23 gennaio 2001. L’incanto non ha però potuto aver luogo per l’assenza dell’escusso e dei veicoli pignorati. Di conseguenza lo stesso veniva rinviato al 25 gennaio 2001, ma anche in tale occasione l’escusso ha omesso di consegnare i veicoli pignorati, impedendo per la seconda volta lo svolgimento dell’asta.

D. Con scritto 26 gennaio 2001 l’UE di Lugano intimava all’escusso un termine di dieci giorni per consegnare i veicoli pignorati.

E. Con ricorso 29 gennaio 2001 __________ insorge contro tale provvedimento sostenendo che i veicoli in oggetto sarebbero necessari per poter espletare la propria attività lavorativa.

F. Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Anche l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 19 ad art. 92 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 27, p. 170). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

  1. Interrogato formalmente il 12 marzo 2001 __________ ha dichiarato di effettuare trasporti per conto di terzi, in particolare traslochi e trasporto di materiali. Egli ha dichiarato di percepire un reddito medio mensile di fr. 2'500.--/2'700.—lordi (cfr. verbale d’interrogatorio formale 12 marzo 2001). Egli ha inoltre affermato di utilizzare per la propria attività, a dipendenza dell’ingombro della merce da trasportare, alternativamente il furgone Peugeot J 5 e la Toyota Corolla (cfr. verbale d’interrogatorio 12 marzo 2001).

  2. Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si evince che l’autovettura Toyota Corolla oggetto del pignoramento deve essere considerata pignorabile, in quanto l’escusso per il conseguimento del proprio reddito può far capo al furgone Peugeot J 5.Si ricorda inoltre al debitore il proprio obbligo, sancito dall’art. 98 cpv. 2 LEF di tenere a disposizione dell’Ufficio gli oggetti pignorati, segnatamente l’autovettura Toyota. Avendo il debitore per ben due volte impedito lo svolgimento dell’incanto omettendo di consegnare i veicoli pignorati, si invita l’escusso ad evitare in futuro simili atteggiamenti defatigatori. Dovessero non essere più reperibili, al momento dell’incanto, i beni sottoposti a pignoramento, il debitore si renderebbe perseguibile del reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale contemplato dall’art. 169 CP.

  3. Le prestazioni della previdenza professionale sono impignorabili fino al verificarsi del caso di previdenza (cfr. Art. 92 n. 10 LEF). Una volta esigibili, tali prestazioni sono limitatamente pignorabili come le altre rendite e le indennità in capitale dell’art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71).Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. Orbene nel corso del proprio interrogatorio formale l’escusso ha dichiarato di aver intrapreso un’attività indipendente dopo aver lavorato alla __________ in qualità di autista percependo un salario mensile tra fr. 4'000.-- e fr. 6'000.-- lordi. Di conseguenza al termine della sua attività di dipendente è divenuta esigibile la prestazione di libero passaggio dell’escusso, la quale andrebbe pignorata ex art. 93 LEF. Tale pignoramento non può tuttavia essere ordinato in questa sede, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR.

  4. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame, con il rilievo che in occasione di ulteriori procedimenti l’Ufficio di esecuzione dovrà in primo luogo pignorare la prestazione di libero passaggio LPP dell’escusso, nonché effettuare i necessari accertamenti sull’attività indipendente svolta dal debitore sulla base della recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 126 III 91 cons. 3a), onde determinare un’eventuale eccedenza pignorabile.

Sulle tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

Richiamati gli art. 17 e 92 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 gennaio 2001 di __________, è parzialmente accolto.

  1. Di conseguenza il furgone Peugeot J 5 di proprietà di __________, è dichiarato impignorabile ex art. 92 cpv.1 n. 3 LEF.

  2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:


Comunicazione all'UE di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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