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Numero d'incarto:
15.2001.237
Data decisione, Autorità:
08.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00237
Lugano
8 agosto 2001
PF/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 dicembre 2000 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio fallimenti di Lugano
nell’ambito della procedura fallimentare a carico della società
rappr. dall'avv. __________
viste le osservazioni
3 gennaio 2001 della
18 luglio 2001 dell’UF
di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il
1° febbraio 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha pronunciato
il fallimento della società __________. Contro tale decreto è stato interposto
appello alla CEF. Il fallimento è stato quindi confermato, con decisione 23
marzo 1999, a far tempo dal 25 marzo 1999.
B. Viste
le trattative in corso con alcuni finanziatori, allo scopo di ottenere un
concordato nel fallimento, l’UF di Lugano autorizzava la continuazione
dell’attività della fallita sino alla prima assemblea dei creditori sotto la
responsabilità dell’amministrazione fallimentare.
C. In
data 18 dicembre 2000 veniva convocata la prima assemblea dei creditori del
fallimento __________. Il punto 5 dell’ordine del giorno prevedeva la
deliberazione sulla continuazione dell’attività della fallita. L’assemblea è
stata validamente costituita, essendo presenti 11 creditori su 44. La votazione
sulla continuazione dell’attività della fallita ha dato il seguente esito: 9
favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.
D. Con ricorso 27 dicembre 2000 la __________, unico creditore
contrario alla continuazione dell’attività della fallita, si aggrava contro
tale decisione assembleare. La ricorrente assevera che già per il fatto che tra
la dichiarazione di fallimento e la convocazione della prima assemblea dei
creditori sia trascorso un anno e mezzo, l’UF non avrebbe dovuto inserire
all’ordine del giorno la trattanda relativa alla continuazione dell’attività
della fallita. Inoltre la ricorrente sostiene che la continuazione
dell’attività della fallita sino alla prima assemblea dei creditori non avrebbe
dovuto essere autorizzata mancando i presupposti legali e giurisprudenziali.
E.
Delle osservazioni della fallita e dell’UF di Viganello si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerando
in diritto:
-
La
prima assemblea dei creditori deve essere convocata entro venti giorni dalla
pubblicazione della dichiarazione di fallimento (cfr. art. 232 cpv.2 n. 5 LEF).
Giusta l’art. 238 cpv.1 LEF l’assemblea dei creditori può deliberare su
questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la
continuazione dell’industria o del commercio del fallito. La continuazione del
commercio del fallito decisa dalla prima assemblea dei creditori soggiace alla
condizione che gli scopi prefissi possano essere conseguiti entro un termine
adeguato (cfr. DTF 95 III 25 ss.; Marc Russenberger, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad art. 238). In particolare il Tribunale
federale afferma che nel caso in cui la durata normale del fallimento, prevista
dall’art. 270 LEF, è già trascorsa e gli sforzi del fallito per trovare i fondi
necessari in vista di un concordato sono risultati vani, la realizzazione dei
beni non può più essere ulteriormente procrastinata e deve quindi essere
ordinata l’immediata cessazione dell’attività (cfr. DTF 95 III 29, cons. 2a).
-
Nel
caso di specie la prima assemblea dei creditori è stata convocata il 18
dicembre 2000, vale a dire quasi 9 mesi dopo la dichiarazione di fallimento,
avvenuta il 25 marzo 2000. In questo lasso di tempo la fallita ha potuto continuare
la propria attività sotto il controllo dell’UF di Lugano in attesa di reperire
i fondi necessari all’ottenimento di un concordato. Tali finanziamenti, la cui
erogazione era stata prospettata dall’amministratore della fallita entro la
fine di febbraio 2001 (cfr. doc. A), non si sono tuttavia mai concretizzati.
-
Va
inoltre sottolineato che malgrado il ricorso sia stato inoltrato il 27 dicembre
2000 e le osservazioni della fallita siano giunte all’UF di Lugano il 4 gennaio
2001, l’incarto completo e le osservazioni dell’Ufficio sono state trasmesse a
questa Camera solo il 18 luglio 2001. A seguito dalla durata della procedura ricorsuale,
i cui tempi si sono dilatati oltre ogni ragionevolezza e malgrado la fallita
abbia potuto continuare la propria attività nel periodo gennaio-luglio 2001,
beneficiando di tale aritmia procedurale, non sono stati reperiti i mezzi
finanziari per l’ottenimento di un concordato. Orbene, ritenuto che la
procedura di fallimento si è protratta ben oltre la durata normale di un anno
prevista dll’art. 270 LEF e che l’obiettivo dell’omologazione di un concordato
con il 30% di dividendo fissato dalla prima assemblea dei creditori non è stato
raggiunto (cfr. verbale prima assemblea dei creditori 18 dicembre 2000 del
fallimento __________), s’impone la cessazione immediata dell’attività della
__________ e la realizzazione di tutti gli attivi. Di conseguenza il ricorso è
accolto e la decisione 18 dicembre 2000 della prima assemblea dei creditori di
autorizzare la continuazione dell’attività della fallita __________ è annullata
con effetti ex nunc.. Da ultimo si invita l’UF di Lugano a volersi attenere in
futuro alle disposizioni dell’art. 9 cpv. 5 LPR che prevedono la trasmissione
dell’incarto all’autorità di vigilanza, unitamente alle osservazioni
dell’organo di esecuzione e fallimento, entro un termine pari a quello di
ricorso.
-
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio
è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati gli art. 17,
232, 237 e 238 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 27 dicembre 2000 __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullata la
decisione 18 dicembre 2000 della prima assemblea dei creditori del fallimento
__________, che autorizzava la continuazione dell’attività della fallita.
1.2 E’
ordinata l’immediata cessazione dell’attività della __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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