AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.233
Data decisione, Autorità:
10.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00233
Lugano
10 agosto
2001
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla segnalazione/denduncia (recte ricorso)
2 luglio 2001 di
contro
l’operato del liquidatore del concordato con abbandono
dell’attivo __________
Ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con atto 2 luglio 2001 l’__________ ha censurato il modus operandi del lic.
oec . __________ nell’ambito della liquidazione del concordato con abbandono
dell'attivo omologato a favore di __________ , per il fatto che l'organo
d'esecuzione avrebbe procrastinato per quasi otto anni la liquidazione del
concordato;
che con
osservazioni 30 luglio 2001 __________ ha affermato che essendo stati tacitati
tutti i creditori di seconda e terza classe, la procedura di liquidazione
concordataria sarà chiusa entro breve;
che
l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF);
che
il procedimento disciplinare - per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU
(cfr. Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la
Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,
10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di
carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato
(art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non
sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) - è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF)
e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o su
segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto
esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.5.a-b ad art. 3, p. 86);
che la segnalazione/denuncia deve essere formulata in forma
scritta e firmata dal denunciante o dal suo rappresentante (in questo caso va
unita la procura, in conformità dell'art. 7 cpv. 2 LPR). Il denunciante non
assume qualità di parte nella procedura disciplinare (art. 11 cpv. 4 LALEF);
che
la segnalazione/denuncia anonima, tanto verbale che scritta ma priva di firma,
non sarà presa in considerazione: in siffatta evenienza non vi sarà pertanto
alcun atto istruttorio e nemmeno sarà aperto un incarto;
che
lo stesso vale per segnalazioni del tutto generiche, oppure d'acchito
inconsistenti o espressione di spirito querulomane (Cometta, op. cit., n.
2.5.c-d ad art. 3, p. 87): in tal caso non occorre in linea di principio aprire
un incarto per ogni segnalazione, bastando la trattazione in via di
corrispondenza o anche semplicemente per telefono (cfr. mutatis mutandis
Rapporto delle Commissioni della gestione sulla loro attività nel 1997/98,
dell'8 e 26 maggio 1998, in: FF 1999, p. 2199, n. 53);
che nel
caso di specie il segnalante ha censurato il modus operandi del lic. oec .
__________ nell’ambito della liquidazione del concordato con abbandono
dell'attivo omologato a favore di __________ , per il fatto che l'organo
d'esecuzione avrebbe procrastinato per quasi otto anni la liquidazione del
concordato;
che la
segnalazione/denuncia dell’Istituto delle assicurazioni sociali sembra tuttavia
connotarsi piuttosto quale ricorso per denegata/ritardata giustizia;
che con
osservazioni 30 luglio 2001 __________ ha affermato di voler chiudere la
liquidazione concordataria entro breve tempo;
che di
conseguenza la procedura essendo stata riattivata, il ricorso è da ritenere
evaso;
che
vista la durata della procedura di concordato con abbandono dell’attivo, la cui
omologazione risale al 6 luglio 1993, s’impone la fissazione di un termine di
30 giorni per portare a termine la liquidazione concordataria;
che
abbondanzialmente va rilevato che dai pochi atti esaminati da questa Camera non
sono emersi atteggiamenti sanzionabili giusta l’art. 14 cpv.2 LEF e tali da
giustificare l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di
__________;
che
resta riservato il diritto per l'Istituto delle assicurazioni sociali di
esaminare la documentazione riferita al concordato e di segnalare censure
puntuali su eventuali elementi di sospetto;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17,
14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF
pronuncia:
1.La segnalazione/denuncia 2 luglio 2001
(recte ricorso) dell’__________, è evaso nel senso dei considerandi.
2.E’ assegnato al liquidatore __________
un termine di 30 giorni per portare a termine la liquidazione del concordato
con abbandono dell’attivo omologato a favore di __________
3.2.1 E' fatto ordine al liquidatore
__________ di inviare a questa Camera l'atto conclusivo della liquidazione.
4.Non si prelevano spese e non si
assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla
Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster