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Numero d'incarto:
15.2001.223
Data decisione, Autorità:
30.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00223
Lugano
30 luglio
2001
PF/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 giugno 2001 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Mendrisio e meglio contro l’emissione del precetto esecutivo n.__________ in
via di realizzazione del pegno immobiliare nell’esecuzione promossa nei
confronti del ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 giugno 2001 con la quale al
ricorso veniva concesso effetto sospensivo
viste le
osservazioni
28 giugno
2001 della __________
3 luglio
2001 dell’UEF di Mendrisio
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ UEF di Mendrisio del 31 maggio 2001 la __________, ha escusso
__________ in via di realizzazione del pegno immobiliare per il pagamento di
fr. 1'362’434.55 oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2001, indicando quale
titolo di credito 6 cartelle ipotecarie gravanti dal I al VI rango la part.
__________ RFD di __________ di proprietà del debitore. L’escusso ha interposto
tempestiva opposizione.
B. Con
atto di ricorso 11 giugno 2001 __________ ha sollevato la exceptio beneficii
excussionis realis riferendosi all’esecuzione promossa dalla __________,
sostenendo che la __________ è in possesso delle cartelle ipotecarie in oggetto
unicamente a titolo di pegno manuale. Il ricorrente sostiene inoltre che
l’escutente sarebbe in possesso di un altro pegno mobiliare a garanzia del
proprio credito.
C. Nelle
sue osservazioni 28 giugno 2001 la __________ ha asserito che le cartelle
ipotecarie sono state cedute in proprietà e che quindi l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare sarebbe l’unica possibile. Inoltre la
creditrice sostiene che le ulteriori garanzie a cui si riferisce il debitore,
oltre a non essere state cedute alla Banca, garantiscono un debito di un terzo
e non dell’escusso .
D. Delle
osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito
Considerato
in diritto: 1. Secondo
l’art. 41 cpv. 1bis LEF, se un’esecuzione in via di pignoramento o di
fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può
chiedere, mediante ricorso (art. 17 LEF), che il creditore eserciti dapprima il
suo diritto sull'oggetto del pegno. Il capoverso 1bis, introdotto nella LEF con
la novella legislativa di 1994 (entrata in vigore il 1. gennaio 1997), non fa
altro che codificare la giurisprudenza anteriore che già imponeva all’escusso
di sollevare quest’eccezione (cosiddetto “beneficium excussionis realis”) in
via di ricorso ex art. 17 LEF, pena la sua decadenza (cfr. i rif. citati da
Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 14 ad art. 41).
-
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina, il ricorso fondato sul
beneficium excussionis realis deve essere accolto solo qualora l’escusso abbia
dimostrato in modo liquido e inconfutabile l’esistenza dell’asserito pegno (ad
es. DTF 106 III 9, 104 III 9, 93 III 15; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997,
n. 9 ad § 32; Gilliéron, op.
cit., n. 24 e 38 ad art. 41; Domenico Acocella, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. I, n. 19 ad art. 41).
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In
casu la __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei
confronti di __________ sulla base di 6 cartelle ipotecarie gravanti la part.
__________ RFD di __________. Orbene, come risulta dai documenti prodotti dalla
creditrice, tali titoli sono stati ceduti alla Banca in proprietà (cfr. doc. A,
B, C e D) a garanzia di un mutuo ipotecario concesso a __________. Quindi la
__________ ha la possibilità di procedere in via di realizzazione del pegno
immobiliare nei confronti di __________, essendo divenuta proprietaria dei
titoli gravanti l’immobile. Di conseguenza, non solo la procedura esecutiva
scelta dalla Banca risulta corretta, atteso che, contrariamente all'erroneo
assunto dall'escusso, la creditrice non procede in via di pignoramento o di
fallimento bensì in via di realizzazione del pegno immobiliare sulla base di 6
cartelle ipotecarie cedute in proprietà e non semplicemente date a pegno. Per
quanto attiene le ulteriori censure sollevate dal ricorrente e riconducibili
alla "cessione dei macchinari e celle frigorifere" del 21 novembre
1994 (doc.3), esse concernono il rapporto giuridico banca __________ /
__________ e costituiscono pertanto res inter alios acta nei confronti
dell'escusso __________.
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Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art.
81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 41 LEF, nonché gli art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso
11 giugno 2001 __________, è respinto.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.Intimazione a:
Comunicazione
all’UEF di Mendrisio
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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