Correction of bankruptcy notice after partial payment

15.2001.222Other CourtNov 9, 2001Partially Granted

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Omnilex summary

The debtor challenged a bankruptcy notice issued by the Lugano enforcement office, claiming the rent for January to March 2001 had already been paid. The supervisory court held that it could not examine the merits of the payment dispute under a complaint pursuant to Art. 17 SchKG. However, the record and the creditor’s observations showed partial payments of CHF 9,000 after service of the debt collection notice. The bankruptcy notice was therefore not annulled, but the amount had to be corrected from CHF 12,000 to CHF 3,000 plus interest. No costs or indemnities were awarded.

Omnilex headnote

Art. 17 SchKG; supervisory complaint against a bankruptcy notice; distinction between review of merits and correction of manifest formal errors. In complaint proceedings before the supervisory authority, substantive objections concerning payment or the existence of the debt are generally inadmissible. The authority may nevertheless rectify an obvious error apparent from the record, including a bankruptcy notice that states an amount already partially paid after service of the debt collection notice. Where only such a manifest misstatement is shown, the complaint is upheld only to that extent and the notice is corrected, not annulled. No costs or indemnities are awarded where the applicable debt-enforcement rules provide for cost-free proceedings (consid. 2-4).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.222

Data decisione, Autorità: 09.11.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00222

Lugano 9 novembre 2001 EC/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 giugno 2001 di


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da


in tema di comminatoria di fallimento;

viste le osservazioni:

  • 8 giugno 2001 di __________,

  • 11 giugno 2001 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 16/21 marzo 2001 dell'UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 12'000.-- più interessi al 6% dal 1. marzo 2001, indicando quale titolo di credito: “Affitto __________ Gennaio 2001/febbraio 2001/marzo 2001 = fr. 9'000.-- / Acconto garanzia affitto: gen./febr./mar. = fr. 3'000.--“.

B. Non avendo l’escussa interposto opposizione, il 23 maggio 2001 __________ ha chiesto di proseguire l'esecuzione per il credito indicato nel precetto esecutivo.

C. Il 28 maggio 2001 l'UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento per fr. 12'000.-- più interessi al 6% dal 1. marzo 2001 oltre a fr. 261.-- le per spese del precetto, d’incasso e della comminatoria medesima. La comminatoria di fallimento è stata notificata all'escussa il giorno successivo.

D. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ con atto 5/6 giugno 2001, postulando la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento perché gli affitti concernenti i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sarebbero già stati corrisposti.

E. Con osservazioni 8 giugno 2001 __________ ha rilevato che l’escussa, dopo l’intimazione del precetto esecutivo, ha pagato fr. 3'000.-- il 20 marzo 2001 per l’affitto del mese di gennaio, fr. 3'000.-- il 3 maggio 2001 per l’affitto del mese di febbraio e fr. 3'000.-- il 23 maggio 2001 per l’affitto del mese di marzo.

La creditrice postula pertanto che la procedura esecutiva prosegua limitatamente a fr. 3'000.-- oltre accessori, rimanendo ancora insoluti fr. 1'000.-- mensili relativi al conto garanzia affitti.

F. Con osservazioni 11 giugno 2000 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Rudolf Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art. 160 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol.II, Zurigo 1997/99 n. 3 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa, ritenuto che errori evidenti devono comunque essere considerati.

  2. La ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative all’avvenuto pagamento di parte dell’importo dedotto in esecuzione (cfr. narrativa sub D), che non possono essere analizzate nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all’Autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale. Dalle osservazioni 8 giugno 2001 della procedente e dalle ricevute di versamento prodotte con il ricorso risulta tuttavia l’avvenuto versamento da parte della debitrice di fr. 3'000.-- il 20 marzo 2001 per l’affitto del mese di gennaio 2001, di fr. 3'000.-- il 3 maggio 2001 per l’affitto del mese di febbraio 2001 e di fr. 3'000.-- il 23 maggio 2001 per l’affitto del mese di marzo 2001. Nelle sue osservazioni la creditrice postula pertanto che la procedura esecutiva prosegua limitatamente a fr. 3'000.-- oltre accessori. Nonostante la comminatoria in esame non può venire annullata, va pertanto rettificato l’errore formale relativo all’importo, nel senso che il credito dedotto in esecuzione di fr. 12'000.-- e indicato sulla comminatoria di fallimento va ridotto a soli fr. 3'000.-- oltre agli accessori. Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'errore manifesto sopra evidenziato, sebbene nessuna colpa possa essere imputata all’Ufficio di esecuzione di Lugano, al quale al momento dell’emissione della comminatoria di fallimento non erano noti gli avvenuti pagamenti parziali.

  3. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 17 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 5 giugno 2001 __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

1.1. All’Ufficio di esecuzione di Lugano è ordinato di rettificare la comminatoria di fallimento del 28 maggio 2001 emessa nella procedura di esecuzione n. __________ a carico di __________ nel senso che alla posizione 01) l'importo di fr. 12'000.-- va depennato e sostituito con l’importo di fr. 3'000.-- oltre interessi al 6% dal

  1. marzo 2001.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione:

– __________

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementbankruptcy noticepartial paymentsupervisory complaintmanifest errorcost-free proceedings

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Key legal question

Whether the bankruptcy notice had to be annulled because the underlying rent claims had allegedly been paid.

Extracted holding

The complaint could not lead to annulment on the merits, but the notice had to be corrected to reflect the proven partial payments.

Extracted reasoning

The supervisory complaint under Art. 17 SchKG does not permit review of the merits of payment disputes, yet the file showed that CHF 9,000 had been paid after the debt collection notice. The formal amount in the bankruptcy notice therefore contained a manifest error and had to be reduced to CHF 3,000 plus accessories.

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