Public auction ordered for seized inheritance share

15.2001.215Other CourtJun 13, 2001Granted

Summary

The Lugano supervisory chamber ruled on the enforcement office's request to determine the method of realizing the debtor's share in an undivided inheritance. Following a failed conciliation hearing and the expiry of the ten-day period for proposals from interested parties, the chamber held that public auction was appropriate. It therefore ordered realization by public auction of the seized inheritance interest. The decision states that an appeal lies within ten days to the Federal Supreme Court's debt-enforcement chamber.

Regest

Art. 132 LEF; arts. 9-10 RDC: where the realization of a seized right in a community or undivided inheritance is to be determined and conciliation fails, with the interested parties not proposing an alternative within the fixed period, the supervisory authority may order realization by public auction. The choice of auction is justified when no contrary solution emerges from the parties' submissions and the office's proposal appears suitable (consid. implicit). The decision is subject to appeal under Art. 19 LEF.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.215

Data decisione, Autorità: 13.06.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00215

Lugano 13 giugno 2001 /FP/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 28 maggio 2001 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso


nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla defunta

__________, composta di:



nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dal creditore


patr. dall’avv. __________

preso atto della domanda di vendita presentata il 25 giugno 1999;

considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 6 febbraio 2001 in conformità della citazione del 25 gennaio 2001;

rilevato che il termine di dieci giorni, fissato il 6 febbraio 2001 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, è scaduto infruttuoso;

ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto dall’Ufficio;

visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC)

pronuncia:

  1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dalla fu __________, composta di __________ e __________, interessenza pignorata nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, promossa da __________.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione all'UE di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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