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Numero d'incarto:
15.2001.200
Data decisione, Autorità:
28.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00200
Lugano
28 giugno
2001
EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’ambito del fallimento della ditta
e meglio in tema di aggiudicazione di beni mobili;
viste le osservazioni:
12 aprile 2001 di
12 aprile 2001 di
- 25 aprile 2001 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto del 14 dicembre 2000 il
Pretore di Locarno-Città ha decretato il fallimento della __________. Il 25
gennaio 2001 lo stesso Pretore ha poi autorizzato la liquidazione del
fallimento con la procedura sommaria.
B. L’UEF di
Locarno ha pubblicato l’avvenuta apertura del fallimento sul FUC n. __________
del __________, assegnando ai creditori un termine sino al 2 marzo 2001 per la
notifica dei loro crediti.
C. Il
9 febbraio 2001 la ditta __________ ha presentato un’offerta scritta di fr.
20'000.-- per l’acquisto dei beni mobili di proprietà della fallita.
D. Con
scritto raccomandato 6 marzo 2001 l’UEF di Locarno ha comunicato “a tutti i
creditori che hanno insinuato il loro credito nel fallimento, agli interessati
che hanno inoltrato un’offerta ed agli altri potenziali interessati”, di aver
ricevuto dalla __________ un’offerta di fr. 20'000.-- per l’acquisto dei beni
inventariati, assegnando, conformemente all’art. 256 cpv. 3 LEF, ad eventuali
interessati un termine scadente il 26 marzo 2001 per presentare offerte
superiori e informandoli che in caso di ricezione di offerte superiori, sarebbe
stata indetta per il 28 marzo 2001 un’asta “tra gli offerenti”.
E. Con
scritto 16 marzo 2001 __________ ha inoltrato all’UEF di Locarno un ‘offerta di
fr. 21'000.--.
F. Il
23 marzo 2001, su richiesta di due potenziali acquirenti, ossia di __________ e
di __________, l’UEF di Locarno ha organizzato un sopralluogo per la visione
della merce.
G. Il
24 marzo 2001 __________ ha inoltrato all’UEF un’offerta di fr. 22'500.--,
confermando inoltre all’Ufficio la sua presenza all’asta del 28 marzo 2001.
H. All’asta del 28
marzo 2001, ore 09.30, erano __________ in rappresentanza di __________,
__________ in rappresentanza di __________ e __________. Il piede d’asta di fr.
22'500.-- era determinato dall’offerta del 24 marzo 2001 di __________
Dopo
varie offerte di __________ e di __________, i beni messi all’asta sono stati
aggiudicati, dopo le tre chiamate di rito, per l’importo di fr. 25'500.-- a
__________.
I. Con
tempestivo ricorso 29/30 marzo 2001 __________ ha in sostanza postulato la
declaratoria di nullità dell’aggiudicazione, chiedendo che i beni di pertinenza
della fallita le vengano aggiudicati, ritenuto che “nella forma e nei termini”
di cui allo scritto raccomandato del 6 marzo 2001 nessun’altra offerta, oltre
alla sua, sarebbe stata presentata all’UEF di Locarno.
L. Con
osservazioni 12 aprile 2001 __________ ha postulato la reiezione del gravame,
evidenziando che in occasione del sopralluogo del 23 marzo 2001 avrebbe chiesto
al funzionario dell’UEF di Locarno presente, se fosse stato necessario
inoltrare un’offerta scritta per poter partecipare all’asta indetta per il 28
marzo 2001 e che a tale richiesta avrebbe ricevuto dallo stesso funzionario
risposta negativa.
Al momento dell’asta
poi questo funzionario avrebbe confermato alla persona preposta all’asta di
aver detto all’osservante che la presentazione di un’offerta scritta non era
necessaria. Prima di iniziare l’asta la persona preposta avrebbe chiesto ai
presenti se fossero contrari alla sua partecipazione. Né __________ né
__________ avrebbero sollevato delle obiezioni.
M. Con
osservazioni 12 aprile 2001 __________ si è limitata ad evidenziare che sarebbe
suo desiderio partecipare anche al nuovo incanto, nell’ipotesi l’aggiudicazione
a favore di __________ venisse annullata.
N. Con
osservazioni 25 aprile 2001 l’UEF di Locarno ha postulato l’accoglimento del
ricorso, chiedendo la ripetizione dell’incanto con l’esclusiva partecipazione
di coloro i quali hanno inoltrato l’offerta scritta d’acquisto conformemente a
quanto indicato nella circolare del 6 marzo 2001.
L’UEF di Locarno ha
rilevato che prima della lettura delle condizioni d’incanto il funzionario
preposto all’asta, ha proceduto all’accertamento dell’identità dei presenti per
verificare la loro legittimazione a partecipare all’incanto, ritenuto che la
partecipazione era limitata a coloro che avessero preventivamente presentato
un’offerta d’acquisto scritta.
L’Ufficio ha
evidenziato che nell’ambito di questa verifica è risultato che la
partecipazione di __________ era ingiustificata, perché questi non aveva
inoltrato alcuna offerta scritta. Ritenuto che __________ ha sostenuto che nel
corso del sopralluogo del 23 marzo 2001 il funzionario dell’UEF presente gli
avrebbe espressamente assicurato la possibilità di partecipare all’incanto
anche senza aver formulato un’offerta scritta, il preposto all’asta ha chiesto
delucidazione in merito a questo funzionario, che gli avrebbe confermato la
versione datagli da __________ Per questo motivo a __________ è stato
consentito di partecipare all’asta.
In considerazione
delle nuove emergenze risultanti dallo scritto del 4 aprile 2001 del
funzionario che ha condotto il sopralluogo del 23 marzo 2001, l’UEF di Locarno
ha, in conclusione, postulato l’accoglimento del gravame.
Considerato
in diritto:
a) Nella
procedura fallimentare ordinaria la realizzazione di attivi della massa in
genere, e in particolare la loro vendita a trattative private, quale forma di
realizzazione alternativa ai pubblici incanti, è ammessa in principio quando lo
decide la Seconda assemblea dei creditori: in questa funzione
"ordentliches Verwertungsorgan" (art. 243 cpv. 3 e 256 cpv. 1 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §45 n.27 p.361 e §47
n.3 p.376; Urs Bürgi, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.13 ad art. 252
LEF e n.8 ad art. 253 LEF).
b) Nella liquidazione
fallimentare in via sommaria -a differenza di quella in via ordinaria - non
hanno luogo di regola assemblee dei creditori (riservate "circostanze
particolari", art. 231 cpv.3 n.1 secondo periodo LEF) ed è compito proprio
dell'Amministrazione fallimentare ordinaria determinarsi secondo apprezzamento
delle specifiche circostanze sul modo di realizzazione dei beni della massa, in
linea di principio senza il concorso dei creditori (cfr. Urs Lustenberger , Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. III, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n.35 ad art. 231 LEF). Ciò vale
anche in caso di vendita a trattative private, per la quale non è di per sé
necessaria una delibera dei creditori (cfr. art. 231 cpv. 3 n.2 LEF che non
rinvia all'art. 256 cpv. 1 LEF). L’UEF di Locarno stabilendo con il
provvedimento/circolare del 6 marzo 2001 la vendita a trattative private dei
beni appartenenti alla massa fallimentare della __________, ha quindi agito nel
rispetto dei dettami della LEF.
-
Secondo l'art. 9 Cost. ognuno ha il diritto di essere trattato senza
arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello
Stato. La giurisprudenza del Tribunale federale già sanciva questo diritto,
deducendolo dal previgente art. 4 vCost. In quanto sia fatto valere nei confronti
degli organi dello Stato, come nel caso dell'ufficio d'esecuzione quale
autorità legittimata a prendere provvedimenti amministrativi, il principio
della tutela della buona fede assume il carattere di diritto fondamentale,
suscettibile di essere invocato davanti ad un'autorità giudiziaria (Messaggio
del Consiglio federale concernente la revisione della Costituzione federale,
del 20 novembre 1996, in: FF 1997 I 134-136, riferito all'art. 8 del progetto,
corrispondente al vigente art. 9 Cost.; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. ed., Berna 1999, p.
488).
-
Un'indicazione errata delle condizioni che devono essere adempiute
per poter partecipare all’asta indetta nell’ambito di una vendita a trattative
private non deve, in linea di principio, comportare pregiudizi alle parti. Ne
consegue che un'informazione errata può determinare, nel singolo caso, una
modifica delle condizioni stabilite in precedenza nel senso più favorevole a
chi se ne prevale. Risultando nel caso di specie determinante, a prescindere
dalle successive precisazione del funzionario interessato, quanto accertato dal
preposto all’asta al momento della medesima, ossia che all’oblatore __________
era stato espressamente confermato durante il sopralluogo del 23 marzo 2001 che
egli avrebbe potuto presenziare all’asta, anche senza adempiere le condizioni
stabilite nella circolare del 6 marzo 2001 e accertato dunque che sono state
date informazioni divergenti per quanto riguardava la necessità di presentare
una preventiva offerta scritta all’UEF, decisivo sarà in un caso come quello
sottoposto a giudizio l’informazione successiva in ordine temporale. Certo è
che la parte che conosceva l'erroneità dell'informazione data, o che avrebbe
dovuto notarla dando prova della dovuta diligenza, non può prevalersi della
buona fede: tuttavia, a questo riguardo, solo gravi manchevolezze di una parte
o del suo patrocinatore possono ritorcersi contro di lei. Nel caso di specie,
non vi era però alcun motivo per __________, non patrocinato da un avvocato, di
dubitare che quanto espressogli dal funzionario dell’UEF in sede di sopralluogo
non fosse corretto. Ne consegue che non può darsi manchevolezza rilevante a suo
carico. Il gravame di __________ è pertanto respinto.
-
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire
de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 17, 231 e 256 LEF, art. 9 Cost., art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 29 marzo 2001 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione all’UEF di
Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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