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15.2001.199 ΓÇó Re-pawn of surplus from prior salary garnishment upheld
15.2001.199Other CourtMay 22, 2001Dismissed
A debtor challenged a Lugano debt-enforcement office’s garnishment of CHF 1,570.40, which represented surplus remaining from an earlier income garnishment group. The supervisory authority held that Art. 110(3) SchKG permits re-garnishment of assets already garnished when the proceeds are not due to the earlier creditors, and that the rule also applies to salary/income garnishments. The complaint was therefore dismissed. The court also ordered no costs and no indemnities, relying on the statutory fee-free nature of the proceedings under the enforcement rules.
Art. 110 cpv. 3 LEF; re-garnishment of assets already seized, including income garnishments. Beni già pignorati may be subjected to a subsequent garnishment insofar as the proceeds are not owed to the creditors of the earlier seizure. The mechanism is not limited by the nature of the asset and applies equally where the earlier seizure concerned earnings or salary. Where the enforcement office identifies a surplus remaining from the prior group, it may seize that surplus for later-enforcing creditors (consid. 1-2). In supervisory complaint proceedings under Art. 17 LEF, no costs or party indemnities are awarded where the statute provides for fee-free access (consid. 3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.199
Data decisione, Autorità: 22.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00199
Lugano 22 maggio 2001 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 aprile 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 2/4 aprile 2001 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da
viste le osservazioni
3 maggio 2001 del Comune __________
9 maggio 2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il Comune __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 2/4 aprile 2001 l’UE di Lugano ha provveduto al pignoramento a favore del creditore dell’importo di fr. 1'578.40 relativo all’eccedenza incassata dall’UE nel gruppo precedente.
B. Con ricorso 27 marzo 2001 __________ insorge contro tale provvedimento contestandone la legittimità.
C. Delle osservazioni del Comune __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
Per l’art. 110 cpv. 3 LEF i beni già pignorati possono nuovamente essere oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore. Tale procedura è indipendente dalla natura dell’oggetto pignorato e può essere applicata anche in caso di pignoramento di redditi (cfr. Ingrid Jent Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art. 110 LEF).
Nel caso in esame l’UE di Lugano avendo constatato l’esistenza di un’eccedenza di fr. 1'570.40 nel precedente gruppo n. __________, relativo ad un pignoramento di reddito, ha provveduto a pignorare tale importo a favore del Comune __________ che ha promosso le esecuzioni n. __________ e n. __________. L’agire dell’Ufficio è quindi da ritenere corretto e conforme a quanto sancito dall’art. 110 cpv. 3 LEF.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 110 LEF
pronuncia:
Il ricorso 24 aprile 2001 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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