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Numero d'incarto:
15.2001.183
Data decisione, Autorità:
06.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00183
Lugano
06 giugno
2001
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 marzo 2001 di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la decisione
8 marzo 2001 emessa nell’ambito della procedura di fallimento a carico di
viste
le osservazioni 18 aprile 2001 dell’UEF di Bellinzona
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
3 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il
fallimento della società __________. La procedura è stata chiusa il 20 luglio
1999 con il rilascio a favore della società __________ di un attestato di
carenza di beni per fr. 356'707.45.
B. Con
scritto 30 ottobre 2000 la __________ ha richiesto all’UEF di Bellinzona di riaprire
la procedura di fallimento ex art. 269 LEF chiedendo la realizzazione di tutti
i certificati di importazione, con le relative “bolle” doganali, delle
operazioni effettuate a favore della __________.Tali documenti consentono di
ottenere il rimborso dell’IVA anticipata a favore della fallita per un importo
di fr. 106'817.15.
C. Con
decisione 8 marzo 2001 l’UEF di Bellinzona ha respinto la richiesta della
__________ di riapertura del fallimento, sostenendo che l’importo in oggetto
non spetta alla massa fallimentare, ma può essere unicamente compensato con le
pretese vantate nei confronti della fallita previo inoltro dell’attestato di
carenza beni.
D. Con ricorso 15 marzo 2001 la __________ si aggrava contro tale
decisione asseverando il proprio diritto al rimborso dell’importo di fr.
106'817.15, anticipato a favore della __________. Postula quindi la consegna
dei documenti richiesti, prodotti in originale con la propria notifica di
credito.
E. Nelle
sue osservazioni 18 aprile 2001 l’UEF di Bellinzona si rimette al giudizio di
questa Camera.
Considerando
in
diritto:
-
Per l’art. 41 RUF gli originali dei documenti prodotti come prove
possono essere riconsegnati ai creditori, purché vengano sostituiti con copie
autentiche dalla competente autorità. Se però la domanda di restituzione non è
giustificata da speciali motivi, l’ufficiale deve conservare gli originali
negli atti del fallimento, e restituirli soltanto dopo che è trascorso il
termine per impugnare la graduatoria.
-
Nel caso di specie la __________ rivendica i certificati
d’importazione e le “bolle” doganali in possesso dell’amministrazione del
fallimento __________ prodotti in originale con la propria notifica di credito.
Orbene, essendo la procedura fallimentare della __________ stata chiusa il 20
luglio 1999, nulla osta alla consegna di quanto richiesto dalla ricorrente.
Tuttavia , una volta incassato l’importo di fr. 106'817.15 da parte
dell’autorità doganale, la __________ dovrà consegnare all’UEF di Bellinzona
l’attestato di carenza beni relativo al proprio credito vantato nei confronti
della fallita, per operare la modifica dell’importo rimasto scoperto.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean - François
Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.
20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a).
Per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17 LEF e 41 RUF
pronuncia:
-
Il ricorso 15 marzo 2001 __________, è accolto.
Di conseguenza è fatto ordine all’UEF di Bellinzona di determinarsi come al
considerando 2. di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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