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15.2001.150 ΓÇó Validity of seizure notice and representation in debt enforcement
15.2001.150Other CourtMay 7, 2001Dismissed
The debtor filed a supervisory complaint against a seizure notice issued in enforcement proceedings brought by the Patriziato of __________. The court held that the Patriziato was validly represented by its Ufficio patriziale and that any wording error by the enforcement office was harmless. Because the creditor had requested continuation of enforcement on the basis of a final judgment dismissing the objection, the office correctly issued the seizure notice and carried out the seizure. The debtor’s arguments concerning the existence of the underlying debt concerned the merits and could not be reviewed in supervisory proceedings. The complaint was dismissed, with no fees or compensation.
Art. 17, 89, 90 LEF; Art. 64, 92 lett. a LOP; supervisory complaint against seizure notice and continuation of enforcement. The enforcement office is not required to examine the existence of the claimed debt once continuation is duly requested and opposition has been definitively dismissed. Merit-based objections are excluded from supervisory review and must be pursued, where available, by the specific action under Art. 85a LEF. A formal inaccuracy in designating the creditor’s representatives is immaterial if the creditor’s organ empowered by law validly acted and no prejudice to the debtor is shown. In proceedings under Art. 17 LEF, no fees are levied and no compensation is awarded (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.150
Data decisione, Autorità: 07.05.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00150
Lugano 7 maggio 2001 /EC/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 4 aprile 2001, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
– 19 aprile 2001 del __________;
– 27 aprile 2001 dell’UEF del distretto di Riviera;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 23/24 agosto 2000 dell’UEF di Riviera, il Patriziato di __________ ha proceduto nei confronti di __________ per fr. 20’000.– oltre accessori.
B. Con pronunciato 25 ottobre 2000, cresciuto in giudicato, il Pretore di Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso.
C. Il 26 febbraio 2001 il Patriziato di __________ ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione nei confronti di __________. Il creditore ha allegato alla domanda di proseguimento dell’esecuzione la sentenza di rigetto dell’opposizione del 25 ottobre 2000 della Pretura di Riviera. Sulla scorta di tale documentazione, il 23 marzo 2001 l’UEF di Riviera ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento datato 15 marzo 2001, indicando che il 25 aprile 2001 nel pomeriggio avrebbe proceduto al pignoramento per un credito di fr. 21'156.45 oltre interessi e spese.
D. Con tempestivo ricorso 31 marzo 2001 __________ si è aggravato contro l’avviso di pignoramento postulandone in sostanza l’annullamento, atteso che:
– “in qualità di mandatario di tale pignoramento figura __________ in uno con tale __________, che devo presumere essere persone o rappresentanti del Patriziato o delegate del medesimo. Chiedo a codesto spettabile Ufficio di voler verificare (…) quali siano i titoli del precitato __________ (eventualmente in uno con il parimenti indicato __________) per operare a nome del Patriziato di __________ ”;
– “con riferimento al presunto credito insinuato, posso immaginare (…) che esso si riferisca ad una garanzia bancaria da prestarsi in ragione del contratto di affitto della masseria “La __________ ”;
– “per decenni (…) ho regolarmente prestato ogni garanzia bancaria richiesta dai legali rappresentanti dell’organo con cui conclusi i contratti d’affitto”;
– “il mancato deposito della garanzia bancaria (…) fu dovuto non già a negligenza o a inosservanza delle scadenze proposte, ma al fatto che il Patriziato di __________ non rispettò né ha rispettato i termini del contratto così come stabiliti”;
E. Ritenuto che al gravame non è stato concesso l’effetto sospensivo, il 25 aprile 2001 l'UEF di Riviera ha effettuato presso l’escusso il pignoramento preavvisato con l’atto impugnato.
F. Con tempestive osservazioni 19 aprile 2001 il Patriziato di __________ si è opposto al gravame asseverando che la pretesa dedotta in esecuzione trova il suo fondamento nel contratto di affitto del 7 aprile 1988 stipulato tra il Patriziato di __________ e __________.
G. Delle osservazioni 27 aprile 2001 con le quali l’UEF di Riviera postula la reiezione del gravame si dirà, se per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. La domanda di proseguimento dell’esecuzione nei confronti di __________ del 26 febbraio 2001 è stata presentata, munita del sigillo patriziale, per il Patriziato di __________ dal proprio Ufficio patriziale e sottoscritta da colui che a quel momento era il Presidente di tale ufficio, __________, e dalla Segretaria __________. Presidente e Segretaria possono rappresentare a non averne dubbio l’Ufficio patriziale, che per legge è l’organo esecutivo del Patriziato (art. 92 lett. a della Legge organica patriziale). L’eccezione d’ordine sollevata dal ricorrente e relativa alla valida rappresentanza del Patriziato deve pertanto essere respinta, ritenuto che è irrilevante il fatto che l’UEF abbia erroneamente indicato il Presidente ed un altro membro dell’Ufficio patriziale quali mandatari del procedente e non quali rappresentanti dell’Ufficio patriziale, organo del Patriziato medesimo (art. 64 LOP), non arrecando tale imprecisione nocumento alcuno all’escusso.
b. L'Ufficio di esecuzione non è tenuto a esaminare l'eventuale inesistenza del credito posto in esecuzione. L'escusso può ricorrere ex art. 17 LEF contro la continuazione dell'esecuzione unicamente se il precetto esecutivo è scaduto, se non è stata fatta domanda di prosecuzione o se l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88 LEF). All'escusso che intendesse ottenere l'annullamento dell'esecuzione a seguito dell’inesistenza del credito rimane aperta la via dell'azione ex art. 85a LEF.
In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF: la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui il Patriziato di __________ non vanterebbe alcuna pretesa nei suoi confronti, concerne unicamente una questione di merito sottratta al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
Il ricorso è di conseguenza respinto.
richiamati gli art. 17, 89 e 90 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, art. 64 e 92 lett. a LOP
pronuncia: 1. Il ricorso 31 marzo 2001 di __________, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UEF di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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