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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.149
Data decisione, Autorità:
13.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00149
Lugano
13 dicembre
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
__________ (rappr. __________,
patrocinata dall’avv. __________)
contro
__________ e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di
non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (__________), secondo la
quale __________ Ufficio svizzero per la riscossione dei canoni
radiotelevisivi, __________, è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2
lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione
delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le
opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da
questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la
giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale
federale;
considerato
che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio,
pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione
dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
__________ nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione,
verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed
all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle
menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione
dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso
8 marzo 2001 della __________, rappresentata da __________., __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UEF di __________
non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ 1.2. È
fatto ordine all’UEF di __________ di riesaminare la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione n__________ ai sensi dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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