AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00317
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00317
Lugano
14 marzo 2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 dicembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la decisione 29 novembre 2001 che autorizza la ditta
a trasferire in altro luogo beni inventariati in suo favore
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ da essa promossa contro la società
viste le
osservazioni 24 dicembre 2001 di __________ e 27 dicembre dell’UE di Lugano;
preso atto
delle contro-osservazioni 10 gennaio 2002 della ricorrente e della duplica 31
gennaio 2002 della resistente;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
10 dicembre 1999, l’UE di Lugano ha proceduto, su istanza della qui resistente,
la società __________, ora in liquidazione, all’inventario di 22 oggetti
arredanti i locali commerciali affittati dalla società , ora in liquidazione,
in vista della formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un
diritto di ritenzione. Quanto inventariato dal n. 13 al n. 22 (per un valore di
stima complessivo di fr. 56'100.--) è stato rivendicato dalla ricorrente,
__________ (cfr. verbale n. 724'475).
B. Con
PE n. __________ del 3 gennaio 2000 (doc. D), __________ ha escusso __________
in via di realizzazione degli oggetti inventariati per il pagamento di fr.
16'000.--, oltre interessi al 5% e le spese d’inventario. Il 20 marzo 2000, la
procedente ha chiesto la realizzazione dei beni inventariati.
C. Il
29 marzo 2000 è stato aperto il fallimento di __________, successivamente
chiuso per mancanza di attivi l’8 maggio 2000. Con decisione 7 dicembre 2000,
poi confermata da questa Camera __________, l’UE di Lugano ha dichiarato caduca
l’esecuzione promossa dalla resistente, a motivo che la società escussa era
stata radiata dal registro di commercio il 6 settembre 2000. __________ è stata
reiscritta a registro di commercio il 30 marzo 2001. Il 18 aprile 2001 è stata
riattivata la procedura esecutiva n. __________.
D. Il
7 aprile 2000, la ricorrente, __________, ha promosso davanti alla Pretura di
Lugano, Sezione 5 un’azione di constatazione (ai sensi dell’art. 107 cpv. 5
LEF) dei propri diritti vantati sui beni inventariati dal n. 13 al n. 22. La
petizione è stata respinta con sentenza 19 ottobre 2001, poi impugnata da
__________.
E. Con
scritto 27 novembre 2001, __________ ha chiesto all’UE di Lugano
l’autorizzazione di spostare i beni inventariati – tuttora depositati nel suo
stabile di __________ – in un magazzino di cui essa dispone a __________, a
motivo che aveva venduto l’immobile di __________ alla società __________
F. Con
decisione 29 novembre 2001, oggetto dell’impugnazione in esame, l’UE di Lugano
ha concesso l’autorizzazione richiesta, alla condizione che __________ si fosse
assunta le spese di trasferimento.
G. __________
ricorre contro quest’ultima decisione, allegando che __________ avrebbe venduto
a __________ insieme allo stabile, gli oggetti depositativi rivendicati dalla
ricorrente. Tali oggetti sarebbero d’altronde già stati asportati in altro
luogo. La ricorrente chiede pertanto che l’UE di Lugano verifichi l’esistenza e
lo stato degli oggetti inventariati prima del trasferimento, al quale tuttavia
sembra opposta, in particolare a causa dei rischi connessi al trasporto e del
fatto che __________ si trova attualmente in stato di liquidazione. __________
non sembra però del tutto contraria ad un trasferimento dei beni, alla
condizione che siano assicurati contro il furto ed il danneggiamento per il
valore di fr. 100'000.--, che rimangano nel Luganese e che alla ricorrente sia
data la possibilità di controllo ad ogni richiesta. __________ propone inoltre
che la merce venga depositata presso la propria sede a __________, a spese di
__________ che dovrà d’altronde partecipare alle spese di deposito in ragione
di fr. 500.-- mensili.
H. Nelle
sue osservazioni, __________ nega ogni responsabilità quo alla custodia dei
beni rivendicati dalla ricorrente, l’unica responsabile essendo a detta sua
__________. Essa nega pure che i beni inventariati siano stati venduti a
__________ e che non si trovino più nello stabile di __________. A proposito
della proposta della ricorrente relativa ad un deposito della merce nei propri
locali, la resistente afferma consentirvi a condizione che le spese di
trasporto siano assunte da __________ nonché i premi assicurativi, qualora
intenda continuare il contratto di assicurazione.
I. L’UE
di Lugano si rimette alla decisione di questa Camera.
L. Richiamata
l’ordinanza 16 gennaio 2002 di questa Camera, le contro-osservazioni della
ricorrente appaiono ricevibili solo in parte (cfr. infra cons. 1), e meglio
soltanto sull’apparente rifiuto della controproposta della resistente, nella
misura in cui __________ ritiene che le spese di trasporto della merce nei
propri locali siano da addebitare a __________, come pure una partecipazione
alle spese di deposito. Parimenti la duplica della resistente è ricevibile
nella stessa misura della replica.
Considerato
in
diritto:
-
Con
ordinanza 16 gennaio 2002, le contro-osservazioni 10 gennaio 2002 presentate da
__________ sono state considerate quale istanza di replica e contestuale
memoriale di replica, con tuttavia il rilievo che in replica non è possibile
addurre nuovi fatti o mezzi di prova già proponibili al momento della presentazione
del ricorso (cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, coll. “blu” CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 1.1.2 lett. a ad
art. 12, p. 208). Orbene, solo la presa di posizione della ricorrente sulla
controproposta della resistente relativa alla questione del deposito degli
oggetti rivendicati presso i locali di __________ è da considerare come
allegazioni che non potevano già essere fatte in sede di ricorso e che sono
riferite a quanto emerso dalle osservazioni al ricorso. Soltanto siffatte
allegazioni sono pertanto ricevibili; le altre non vanno prese in
considerazione. Parimenti unicamente le allegazioni di duplica riferite alla
medesima questione sono ammissibili.
-
Dagli
atti emerge che le parti non sono giunte ad un accordo sulla questione litigiosa.
-
Secondo
l’art. 98 cpv. 2 LEF, le cose mobili che non siano denaro, biglietti di banca,
titoli al portatore, cambiali o altri titoli girabili, oggetti di metallo
prezioso né altri oggetti di valore, possono essere lasciate nelle mani del
debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni
richiesta. Giusta l’art. 98 cpv. 3 LEF, questi oggetti dovranno però essere
collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi
opportuno o se il creditore giustifichi che ciò è necessario per garantire i
diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.
3.1. Anche se l’art. 98 LEF non è di principio applicabile in materia
di realizzazione del pegno manuale (cfr. art. 155 cpv. 1 LEF), poiché di regola
il pegno si trova già in possesso del creditore pignoratizio (cfr. art. 884
cpv. 3 CC) e non viene quindi pignorato, il Tribunale federale ha ammesso
l’applicabilità analogica dell’art. 98 cpv. 3 LEF all’esecuzione in
realizzazione del pegno mobiliare promossa a convalida dell’inventario degli
oggetti vincolati da un diritto di ritenzione (cfr. DTF 29 I 74 s.,
cons. 2; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 ad art. 155 e n. 20 ad art.
98), solo però dopo che l’eventuale opposizione è stata rigettata (DTF
127 III 112 ss., cons. 3). Infatti, possessore degli oggetti vincolati da un
diritto di ritenzione è il locatario (cfr. Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 3040 e
3129), ossia l’escusso.
3.2. Nel
caso di specie, gli oggetti inventariati e rivendicati (n. 13 a 22 del verbale
10 dicembre 1999) sono diversi macchinari, due tavoli da lavoro, un ripiano ed
un lavandino. L’art. 98 cpv. 3 LEF trova quindi applicazione.
3.3. La
ricorrente non ha reso verosimile – e nemmeno allegato – che gli oggetti
contesi fossero in suo possesso al momento della promozione dell’esecuzione.
Dall’incarto risulta piuttosto che possessore fosse __________, che non è parte
alla procedura esecutiva in corso, non ha quindi nessun interesse personale,
attuale e concreto degno di protezione a contestare le decisioni dell’Ufficio
in merito alla custodia degli oggetti inventariati; il ricorso è pertanto
irricevibile (cfr. DTF 82 III 97 ss). Vero è che in questa sentenza, il
terzo rivendicante, non possessore dei beni pignorati, contestava la presa in
custodia da parte dell’Ufficio e non, com’è invece il caso nel ricorso in
esame, da parte dell’escutente, custodia quest’ultima che offre effettivamente
garanzie minori al terzo rivendicante rispetto ad un intervento diretto
dell’Ufficio. La ratio legis dell’art. 98 LEF non è tuttavia di tutelare gli
interessi di terzi che non sono in possesso dei beni pignorati (art. 98 cpv. 2
e 4 LEF a contrario; André E. Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 14 ad art.
98 a contrario). L’Ufficio di esecuzione non è comunque competente per
modificare rapporti di diritto esistenti tra soggetti di diritto che non siano
tutti parti ad una procedura esecutiva, in particolare per trasferire il
possesso ad un terzo estraneo alla procedura in corso. Qualora la ricorrente
persistesse a ritenere i propri interessi minacciati dal provvedimento
impugnato, le spetta richiedere alla competente autorità giudiziaria le
opportune misure cautelari nell’ambito della causa di rivendicazione da essa
promossa.
3.4. A
scanso di equivoci, e sebbene non appaia la soluzione più opportuna, va
precisato che niente impedirebbe all’Ufficio di affidare i beni in custodia al
terzo rivendicante quand’anche quest’ultimo non ne avesse il possesso al
momento del pignoramento, nello stesso modo che l’Ufficio può affidarli ad un
qualsiasi terzo (cfr. art. 98 cpv. 3 LEF). Il terzo non ha tuttavia il diritto
di esigere un tale trasferimento. D’altra parte l’autorità di vigilanza non può
intervenire d’ufficio in assenza di un ricorso ricevibile. In ogni caso la
scelta del procedente quale depositario appare di regola come la migliore,
salvo che esso si sia dimostrato inaffidabile (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 98), ciò che non
sembra, prima facie, essere il caso di __________, che,
tramite l’intervento del suo patrocinatore, ha manifestato un interesse
innegabile per gli oggetti contesi, sia nella causa di rivendicazione che nella
presente procedura.
-
Per
gli stessi motivi va pure considerata irricevibile la conclusione della
ricorrente tendente ad obbligare l’Ufficio ad indire un sopralluogo ed un esame
dello stato della merce contesa, trattandosi di una questione che riguarda un
rapporto giuridico tra ricorrente e resistente che esula dalla procedura
esecutiva. Lo stesso dicasi della questione relativa all’asserita vendita degli
oggetti a __________. Rimangono riservate eventuali pretese risarcitorie in
virtù degli art. 41 ss. CO o 938 ss. CC.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del gravame.
Sulle
spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 98, 155, 283 LEF; 12 LPR;
pronuncia:
-
Il
ricorso 6 dicembre 2001 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster