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Numero d'incarto:
15.2001.00310
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00310
Lugano
11 gennaio
2002
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 19 novembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
e meglio contro lo stato di riparto 8 novembre 2001 relativo al ricavo
dell’incanto immobiliare n. __________ di _____ del fondo n. __________, avvenuto
nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________ promossa contro il ricorrente da
viste le osservazioni 28 novembre 2001 di __________. e 13 dicembre
2001 dell’UEF di Bellinzona;
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
il ricorrente contesta l’importo dello scoperto del credito dell’escutente
indicato al punto B.3 dello stato di riparto impugnato in fr. 100'966,40;
che
egli pretende che in seguito all’adesione di _________ al concordato omologato
dal Pretore di Bellinzona il 1. settembre 2000 nonché al versamento del
dividendo dovuto, il credito __________ risulta estinto a concorrenza di fr.
41'038,70, ciò di cui lo stato di riparto non tiene conto;
che
la censura appare manifestamente tardiva, in quanto il ricorrente ha rinunciato
a contestare l’importo posto in esecuzione, con il ritiro dell’opposizione che
aveva interposto all’esecuzione promossa da __________ (cfr. scritto 8 giugno
1998 del__________ alla Pretura di Bellinzona);
che,
certo, il ricorrente ha poi contestato l’ammontare del credito di __________
così come indicato nell’elenco oneri (cfr. il suo scritto 23 luglio 2001, doc.
B allegato al ricorso);
che
l’elenco oneri è però stato successivamente modificato, l’importo a favore di
__________., in base ad una comunicazione della medesima (scritto del 26 luglio
2001, doc. C allegato al ricorso), essendo stato ridotto da fr. 552'982,65 a
fr. 547'048,90;
che
con la modifica dell’elenco oneri si deve considerare che l’UEF di Bellinzona
ha respinto la contestazione del ricorrente per la parte eccedente la
differenza tra fr. 552'982,65 e fr. 547'048,90 (egli chiedeva infatti una
riduzione di fr. 41'038,70);
che
il ricorrente non dimostra di aver contestato il nuovo elenco oneri;
che
comunque l’UEF di Bellinzona non era competente per modificare il credito insinuato
da __________ (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF, per rinvio dell’art. 102 RFF) e avrebbe
dovuto rifiutare di fissare un termine al ricorrente per contestare
giudizialmente la pretesa di __________ visto che il primo aveva ritirato
l’opposizione all’esecuzione promossa dalla seconda (cfr. DTF 118 III 22
ss; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27 ad art. 156);
che
al ricorrente è quindi anche preclusa la facoltà di contestare il credito della
resistente allo stadio del riparto;
che
l’importo dello scoperto calcolato dall’UEF di Bellinzona (fr. 100'966,40) va
quindi confermato;
che
il concordato è obbligatorio per i creditori pignoratizi per la parte del
proprio credito non coperta dal ricavato del loro pegno, indipendentemente
dalla stima del commissario, la quale serve unicamente a determinare
l’estensione del diritto di voto del creditore pignoratizio e nel concordato
ordinario l’importo della sua pretesa provvisoria – diviene definitiva appunto
dopo la realizzazione del pegno – di dividendo (cfr. Hans Ulrich Hardmeier, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 310);
che
in casu il concordato omologato dal Pretore di Bellinzona il 1. settembre 2000
è pertanto obbligatorio per la somma di fr. 100'966,40, di modo che __________
potrà, dopo il pagamento del dividendo che le spetta nell’esecuzione in corso,
esigere dal ricorrente il pagamento solo di fr. 10'096,65 (10% di fr.
100'966,40), sotto deduzione della somma già ricevuta nell’ambito del
concordato (secondo la propria ammissione, fr. 4'141,05 [10% di fr.
41’41'038,70], cfr. osservazioni p. 2, terzultimo capoverso);
che
dall’art. 121 RFF – con il rilievo che nel secondo periodo va letto
"debitore" in luogo dell'erronea formulazione "creditore" –
risulta però, implicitamente, che l’attestato d’insufficienza di pegno va
comunque emesso per l’intero importo scoperto, con la particolarità che il
creditore, in un’esecuzione successiva volta alla riscossione dello scoperto,
non sarà dispensato dal far emettere un nuovo precetto esecutivo (in deroga a
quanto previsto dall’art. 158 cpv. 2 LEF), per permettere all’escusso di
sollevare l’eccezione tratta dall’omologazione del concordato (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art.
158);
che
l’importo dello scoperto che sarà iscritto nell’attestato d’insufficienza di
pegno deve essere ridotto dell’anticipo di fr. 2'000.-- per le spese di
realizzazione (contabilizzato nell’elenco oneri quale credito garantito da
pegno) che, secondo il punto 4 dello stato di riparto, sarà retrocesso ad __________
che
pertanto il ricorso è parzialmente accolto nel senso che sarà emesso un attestato
di insufficienza del pegno di fr. 98'966.40 (= fr. 100'966.40 – fr. 2'000.–);
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 158 LEF; 36, 102, 121 RFF; 61 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
19 novembre 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il punto 3, secondo capoverso, dello stato di riparto 8 novembre
2001 è modificato come segue:
“Per
l’importo rimasto scoperto, sotto deduzione della somma di fr. 2'000.-- di cui
al punto 4 che segue, verrà emesso un attestato d’insufficienza di pegno per
fr. 98'966.40”.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________.
Comunicazione all’UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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