Challenge to distribution list in mortgage enforcement

15.2001.00310Other CourtJan 11, 2002Partially Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The supervisory appeal against the Bellinzona debt enforcement office’s distribution list in a mortgage-enforcement sale was only partly successful. The appellant tried to reduce the creditor’s unsecured balance by invoking the effect of a confirmed concordat, but the court held that the objection came too late after withdrawal of the original opposition and could not be revived at the distribution stage. The office also lacked competence to modify the lodged claim. The court nevertheless corrected the amount to be certified as insufficient by deducting a CHF 2,000 advance for realization costs, resulting in an insufficiency certificate for CHF 98,966.40. No costs or indemnities were imposed.

Omnilex headnote

Art. 17, 158 LEF; art. 36, 102, 121 RFF; art. 20a LEF and art. 61 OTLEF: challenge to a distribution list in pledge enforcement and calculation of the insufficiency certificate. Where the debtor has withdrawn the opposition to the enforcement, the claim admitted for execution cannot be contested anew at the distribution stage; the enforcement office has no competence to alter the lodged claim or to reopen a time limit for judicial challenge. In pledged-creditor cases, the concordat binds the creditor for the uncovered part of the claim, but the insufficiency certificate must nevertheless be issued for the full uncovered amount, subject to lawful deductions such as an advance for realization costs (consid. 1–3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00310

Data decisione, Autorità: 11.01.2002, CEF

Incarto n. 15.2001.00310

Lugano 11 gennaio 2002 /CJ/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 novembre 2001


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro lo stato di riparto 8 novembre 2001 relativo al ricavo dell’incanto immobiliare n. __________ di _____ del fondo n. __________, avvenuto nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente da


viste le osservazioni 28 novembre 2001 di __________. e 13 dicembre 2001 dell’UEF di Bellinzona;

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il ricorrente contesta l’importo dello scoperto del credito dell’escutente indicato al punto B.3 dello stato di riparto impugnato in fr. 100'966,40;

che egli pretende che in seguito all’adesione di _________ al concordato omologato dal Pretore di Bellinzona il 1. settembre 2000 nonché al versamento del dividendo dovuto, il credito __________ risulta estinto a concorrenza di fr. 41'038,70, ciò di cui lo stato di riparto non tiene conto;

che la censura appare manifestamente tardiva, in quanto il ricorrente ha rinunciato a contestare l’importo posto in esecuzione, con il ritiro dell’opposizione che aveva interposto all’esecuzione promossa da __________ (cfr. scritto 8 giugno 1998 del__________ alla Pretura di Bellinzona);

che, certo, il ricorrente ha poi contestato l’ammontare del credito di __________ così come indicato nell’elenco oneri (cfr. il suo scritto 23 luglio 2001, doc. B allegato al ricorso);

che l’elenco oneri è però stato successivamente modificato, l’importo a favore di __________., in base ad una comunicazione della medesima (scritto del 26 luglio 2001, doc. C allegato al ricorso), essendo stato ridotto da fr. 552'982,65 a fr. 547'048,90;

che con la modifica dell’elenco oneri si deve considerare che l’UEF di Bellinzona ha respinto la contestazione del ricorrente per la parte eccedente la differenza tra fr. 552'982,65 e fr. 547'048,90 (egli chiedeva infatti una riduzione di fr. 41'038,70);

che il ricorrente non dimostra di aver contestato il nuovo elenco oneri;

che comunque l’UEF di Bellinzona non era competente per modificare il credito insinuato da __________ (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF, per rinvio dell’art. 102 RFF) e avrebbe dovuto rifiutare di fissare un termine al ricorrente per contestare giudizialmente la pretesa di __________ visto che il primo aveva ritirato l’opposizione all’esecuzione promossa dalla seconda (cfr. DTF 118 III 22 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 27 ad art. 156);

che al ricorrente è quindi anche preclusa la facoltà di contestare il credito della resistente allo stadio del riparto;

che l’importo dello scoperto calcolato dall’UEF di Bellinzona (fr. 100'966,40) va quindi confermato;

che il concordato è obbligatorio per i creditori pignoratizi per la parte del proprio credito non coperta dal ricavato del loro pegno, indipendentemente dalla stima del commissario, la quale serve unicamente a determinare l’estensione del diritto di voto del creditore pignoratizio e nel concordato ordinario l’importo della sua pretesa provvisoria – diviene definitiva appunto dopo la realizzazione del pegno – di dividendo (cfr. Hans Ulrich Hardmeier, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 310);

che in casu il concordato omologato dal Pretore di Bellinzona il 1. settembre 2000 è pertanto obbligatorio per la somma di fr. 100'966,40, di modo che __________ potrà, dopo il pagamento del dividendo che le spetta nell’esecuzione in corso, esigere dal ricorrente il pagamento solo di fr. 10'096,65 (10% di fr. 100'966,40), sotto deduzione della somma già ricevuta nell’ambito del concordato (secondo la propria ammissione, fr. 4'141,05 [10% di fr. 41’41'038,70], cfr. osservazioni p. 2, terzultimo capoverso);

che dall’art. 121 RFF – con il rilievo che nel secondo periodo va letto "debitore" in luogo dell'erronea formulazione "creditore" – risulta però, implicitamente, che l’attestato d’insufficienza di pegno va comunque emesso per l’intero importo scoperto, con la particolarità che il creditore, in un’esecuzione successiva volta alla riscossione dello scoperto, non sarà dispensato dal far emettere un nuovo precetto esecutivo (in deroga a quanto previsto dall’art. 158 cpv. 2 LEF), per permettere all’escusso di sollevare l’eccezione tratta dall’omologazione del concordato (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 158);

che l’importo dello scoperto che sarà iscritto nell’attestato d’insufficienza di pegno deve essere ridotto dell’anticipo di fr. 2'000.-- per le spese di realizzazione (contabilizzato nell’elenco oneri quale credito garantito da pegno) che, secondo il punto 4 dello stato di riparto, sarà retrocesso ad __________

che pertanto il ricorso è parzialmente accolto nel senso che sarà emesso un attestato di insufficienza del pegno di fr. 98'966.40 (= fr. 100'966.40 – fr. 2'000.–);

che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).

Richiamati gli art. 17, 158 LEF; 36, 102, 121 RFF; 61 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 2001 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, il punto 3, secondo capoverso, dello stato di riparto 8 novembre 2001 è modificato come segue:

“Per l’importo rimasto scoperto, sotto deduzione della somma di fr. 2'000.-- di cui al punto 4 che segue, verrà emesso un attestato d’insufficienza di pegno per fr. 98'966.40”.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione all’UEF di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

debt enforcementdistribution listinsufficiency certificatemortgage pledgeconcordatwithdrawal of oppositiontimelinesscosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellant could still contest the creditor's claim amount at the distribution stage after withdrawing the prior objection.

Extracted holding

No. The challenge was too late because the appellant had withdrawn the objection to the enforcement, and the distribution stage could not reopen that issue.

Extracted reasoning

Withdrawal of the objection precluded later judicial contestation of the enforced claim; the debt enforcement office was not competent to alter the admitted claim or reopen the creditor's entitlement.

Key legal question

Whether the debt enforcement office could modify the creditor's lodged claim and set a deadline for judicial contestation after the objection had been withdrawn.

Extracted holding

No. The office lacked competence to modify the claim and should not have set such a deadline after withdrawal of opposition.

Extracted reasoning

The office had to respect the procedural consequences of the withdrawn objection and could not reopen the claim amount through the distribution procedure.

Key legal question

How the unsecured balance and the insufficiency certificate had to be calculated after the concordat dividend and the advance for realization costs.

Extracted holding

The unsecured balance remained 100,966.40, but the insufficiency certificate had to be issued only for 98,966.40 after deducting the 2,000 advance for realization costs.

Extracted reasoning

The concordat bound the pledge creditor for the uncovered part of the claim, and the amount to be certified had to be reduced by the advance earmarked for costs and returned under the distribution list.

Key legal question

Whether costs or indemnities should be awarded in the supervisory appeal.

Extracted holding

No costs and no compensation were charged.

Extracted reasoning

The decision applied the statutory rule of gratuitousness for this type of enforcement appeal.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.