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Numero d'incarto:
15.2001.00299
Data decisione, Autorità:
09.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00299
Lugano
9 gennaio
2002 /CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 novembre 2001
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contra la sua decisione 8 novembre 2001 con la quale ha rifiutato di
dare seguito alla domanda di esecuzione 2 novembre 2001 presentata dalla
ricorrente contro
viste le
osservazioni 22 novembre 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che, come
rilevato dall’UE di Lugano, il ricorso non è diventato privo di oggetto per il
fatto che, dopo la ricezione dell’atto ricorsuale, è stato dato seguito alla
domanda di esecuzione formulata dalla ricorrente, poiché rimane aperta la
questione delle spese, la cui risoluzione dipende dal punto di sapere se
l’operato dell’ufficio è corretto o no;
che
giusta l’art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi, ed in particolare il precetto
esecutivo, si notificano all’escusso nella sua abitazione o nel luogo in cui
suole esercitare la sua professione;
che la
notifica può avvenire indifferentemente in uno di questi due luoghi a
discrezione dell’ufficio di esecuzione (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 17 ad art. 64 con rif.);
che
tuttavia, in conformità dell’art. 67 cpv. 1 n. 2 LEF, l’escutente deve indicare
nella domanda di esecuzione il domicilio dell’escusso anche se una notifica sul
luogo di lavoro è possibile (cfr. Paul Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 ad art.
64), per il fatto che per determinare la propria competenza, che dipende, per
le persone fisiche, dal domicilio dell’escusso (cfr. art. 46 cpv. 1 LEF),
l’ufficio deve appunto conoscere tale informazione;
che salvo
fondati dubbi, l’ufficio deve decidere la propria competenza ratione loci in
base alle indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 26 ad art.
69);
che
infatti per l’art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF, il precetto esecutivo contiene le
indicazioni della domanda di esecuzione;
che però,
per il Tribunale federale, se l’ufficio non è tenuto a ricercare il domicilio
dell’escusso, esso dovrebbe verificare le indicazioni del procedente qualora ne
dipenda la propria competenza (cfr. DTF 120 III 111, cons. 1a);
che il
Tribunale federale non ha di sicuro voluto così imporre agli uffici di
esecuzione il controllo sistematico presso le competenti autorità
dell’indicazione del domicilio data dall’escutente, a pena di rallentare
eccessivamente l’emissione dei precetti esecutivi (ritenuto comunque che rimane
sempre riservato il diritto dell’escusso di opporsi ad un’esecuzione
amministrata da un ufficio territorialmente incompetente);
che al
massimo la sentenza federale deve essere compresa in questo senso che l’ufficio
non è necessariamente tenuto a notificare il precetto esecutivo all’indirizzo
indicato dall’escutente quando sa con certezza che l’escusso non è domiciliato
nel luogo menzionato dall’escutente (in tal senso, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art.
69);
che nel
caso di specie, non si poteva a priori escludere che l’escusso dimorasse
all’indirizzo indicato dalla ricorrente, anche in considerazione del fatto che
alla voce “__________ ” sull’elenco telefonico relativo a __________ viene indicato
l’indirizzo “__________ ” senza che sia indicato se si tratta dello studio
medico o del domicilio privato;
che del
resto l’UE di Lugano aveva in precedenza, nel 2000, notificato all’escusso un
PE redatto in base ad una domanda di esecuzione in tutti i punti simile a
quella in oggetto;
che
pertanto, in queste circostanze, il ricorso è accolto nella misura in cui non è
già evaso;
che la
tassa di fr. 8.-- prelevata dall’UE di Lugano per la decisione impugnata si
rivela quindi ingiustificata, di modo che va restituita alla ricorrente;
che per
il resto occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che la
ricorrente è comunque resa attenta sul fatto che in un’eventuale successiva
domanda di esecuzione è tenuta ad indicare il domicilio dell’escusso e non il
suo luogo di lavoro;
che per
il resto questa Camera non è competente per decidere la questione del
risarcimento chiesto dalla ricorrente, che compete al giudice civile (cfr. art.
22 cpv. 1 LResp., Raccolta cantonale delle leggi n. 2.6.1.1);
che per
evitare se del caso alla ricorrente inutili spese, si ricorda comunque che il
pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo
se la gravità del pregiudizio lo giustifica (art. 5 cpv. 4 LEF).
Richiamati
gli art. 5, 17, 64, 67, 69 LEF;
pronuncia:
Il ricorso 21 novembre 2001 __________, nella
misura in cui è ricevibile, è accolto.
1.1 Di
conseguenza, è ordinata all’UE di Lugano la restituzione alla ricorrente della
somma di fr. 8.--.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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