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Numero d'incarto:
15.2001.00287
Data decisione, Autorità:
11.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.00287
Lugano
11 gennaio
2002
CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul “reclamo” 10 settembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficiale __________, e meglio contro la sua
decisione 17 agosto 2001, di nominare quale suo patrocinatore
avv. __________
decisione resa nelle veste di autorità ex art. 609 CC preposta alla
rappresentanza nella successione della madre di
la cui quota ereditaria è stata pignorata nell’ambito delle
esecuzioni n. ________ (primo gruppo, pignoramento del 1. febbraio 2000),
______ (secondo gruppo, pignoramento del 14 aprile 2000), ______ (terzo gruppo,
pignoramento del 10 luglio 2000), nonché ______ e ______ (quarto gruppo,
pignoramento del 20 settembre 2000), promosse da:
– __________
– __________
viste le osservazioni 17 settembre 2001 dell’avv. __________ 18
settembre 2001 di __________ 20 settembre 2001 di __________ 21 settembre 2001
della __________ e 6 novembre 2001 dell’UEF __________
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nelle esecuzioni sopramenzionate sono state pignorate le ragioni ereditarie di
__________ nella successione di sua madre __________
che
l’ufficiale di esecuzione e fallimenti __________ in virtù dell’art. 96 cpv. 2
LAC, ha chiesto ed ottenuto di poter intervenire nella divisione della
successione in luogo dell’escusso quale autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1
CC;
che
il ricorrente, __________ coerede dell’escusso __________, si aggrava contro la
decisione dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti ___________ di nominare
l’avv. __________ patrocinatore dell’escusso, quale suo rappresentante nelle
sue veste di autorità ai sensi dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che,
visto il titolo stesso della LALEF, il potere generale di vigilanza conferito
alla CEF sull’operato degli organi dell’esecuzione forzata (cfr. art. 10 LALEF)
è limitato esclusivamente all’applicazione del diritto esecutivo federale e
cantonale;
che
l’operato dell’Ufficiale agente quale autorità ex art. 609 CC non si fonda sul
diritto esecutivo, ma è riferito alle operazioni di divisione della successione
regolate dal Codice civile, e non presuppone nemmeno necessariamente
l’esistenza di una procedura esecutiva in corso (caso della cessione dei
diritti successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni);
che
al contrario di quanto previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio
1918 circa l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame
(RL 4.1.1.4), che conferisce a questa Camera la sorveglianza dell’operato degli
uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il
legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non ha attribuito a questa Camera
alcuna competenza di sorveglianza dell’operato dell’ufficiale agente nelle sue
veste di autorità ex art. 609 CC;
che
la situazione in esame è invece simile a quella riguardante l'operato dell'Ufficio nella sua funzione – oggi esercitata
da un terzo autorizzato dal Dipartimento delle Istituzioni – di venditore degli
oggetti dati a pegno e non riscattati, fondata sul diritto civile federale (e
meglio l’art. 915 CC), che non è sottoposta alla vigilanza di questa Camera
(cfr. Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4b ad art. 3);
che
il ricorso si rivela quindi irricevibile;
che
a titolo meramente abbondanziale va osservato che pur volendo ammettere la
competenza di questa Camera il “reclamo” andrebbe comunque respinto;
che
infatti, il ricorrente non pretende di aver inoltrato alcuna esecuzione avverso
__________ né di possedere un attestato di carenza di beni contro lo stesso, e
nemmeno che la quota ereditaria del fratello gli sia stata ceduta;
che
l'autorità interveniente nella
divisione ex art. 609 CC rappresenta sia l’escusso (risp. il cedente o il
debitore) che i procedenti (risp. il cessionario o il creditore), in modo
indipendente (cfr. Arnold Escher,
Zürcher Kommentar, vol. III.2, Zurigo 1960, n. 12 e 17 ad art. 609; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar,
vol. III/2, Berna 1966, n. 12 ad art. 609), e deve vegliare a che l'erede
rappresentato riceva quanto gli spetta (cfr. Tuor/Picenoni, n. 13 ad art. 609; ZBGR 32, 335 n. 80),
tenendo in considerazione pure gli interessi dei creditori (cfr. Tuor/Picenoni, n. 13 ad art. 609 e
SJ 1952, 497; cfr. pure ZBGR 28, 316);
che
invece l’autorità non deve ovviamente preoccuparsi degli interessi degli altri
coeredi, che dispongono già di tutti i diritti consentiti dalla legge per
difendere le proprie ragioni nella procedura di divisione;
che
i coeredi non hanno quindi alcun interesse giuridico degno di protezione per
opporsi all’operato dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti fondato sull’art.
609 CC;
che
in particolare non possono aggravarsi contro la nomina di un
patrocinatore dell’ufficiale, nello stesso modo che non è consentito ad una
parte in un procedimento giudiziale criticare dal profilo materiale la
designazione convenzionale del patrocinatore della controparte;
che
la sentenza pubblicata in DTF 110 III 24 citata dal ricorrente è
d’altronde irrilevante nella fattispecie, poiché oggetto del gravame non è il
pignoramento della quota ereditaria di __________ né di un altro attivo su cui
il ricorrente vanterebbe un diritto;
che
viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare spese e non si assegnano
indennità, peraltro non richieste.
Richiamati
gli art. 609 CC e 96 LAC
pronuncia: 1. Il
“reclamo” 10 settembre 2001 di __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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