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Numero d'incarto:
15.2001.00262
Data decisione, Autorità:
16.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00262
Lugano
16 ottobre
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 settembre 2001 di
rappr. dallo st. leg. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la decisione 10 settembre 2001 (doc. A) con la quale l’Ufficio
ha respinto la richiesta di cancellazione del PE n. __________ fatto spiccare
il 22 marzo 2001 contro la ricorrente da:
rappr. dall'avv. __________
viste le
osservazioni 27 settembre 2001 della __________ nonché 28 settembre 2001
dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente chiede che sia fatto ordine all’UE di Lugano di cancellare ai sensi
dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF il PE n. __________, a motivo che l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione inoltrata dalla __________, è stata
respinta da questa Camera, su appello della ricorrente, con sentenza 20 agosto
2001 (inc. 14.2001.54, doc. D);
che la
ricorrente si fonda a questo proposito sul Messaggio del Consiglio federale
relativo all’art. 8a LEF (FF 1991 III 24) nonché sul parere di James
T. Peter (Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 23 ad art. 8a);
che il
testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF consente invece di limitare il diritto di
consultazione dei registri di esecuzione soltanto per le esecuzioni nulle o
annullate in seguito ad impugnazione (ossia ricorso ex art. 17 ss. LEF) o a
decisione giudiziale, quindi non nell’ipotesi in esame, poiché la decisione di
reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione non annulla l’esecuzione in
questione ma lascia soltanto sussistere l’opposizione dell’escusso (cfr. Daniel
Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 68 ad art. 84);
che
probabilmente per lo stesso motivo, Pierre-Robert Gilliéron (cfr.
Commentaire de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 41 e 45 ad art. 8a) non cita le
sentenze di reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione tra le decisioni
giudiziali di cui all’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF – norma che secondo
quest’autore concerne esclusivamente le azioni degli art. 85 e 85a LEF – e
neppure le sentenze di riconoscimento (art. 79 LEF) e di disconoscimento (art.
83 cpv. 2 LEF) di debito, in quanto queste non sospendono né annullano di per
sé l’esecuzione, perlomeno se l’escusso non ha preso una conclusione in tal
senso;
che Gilliéron (op, cit., n. 45 ad art.
8a) fa invece ricadere le sentenze di riconoscimento e di disconoscimento di
debito sotto l’art. 8a cpv. 3 lett. b LEF, considerando che, come l’azione di
ripetizione dell’indebito (art. 86 LEF) – e a differenza delle decisioni di
rigetto dell’opposizione –, dette sentenze accertano l’esistenza oppure
l’inesistenza del credito posto in esecuzione;
che
sebbene il testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (art. 8a cpv. 2 lett. a nel
progetto del Consiglio federale, cfr. FF 1991 III 147) abbia subito
delle modifiche di ordine apparentemente soltanto formale, le Camere federali
hanno chiaramente manifestato la volontà, peraltro pure espressa dal Consiglio
federale (cfr. FF 1991 III 22-23, ad n. 201.14),
di far assumere ai registri di esecuzione e fallimento una funzione di
politica, se non addirittura di polizia, economica in particolare con lo
stralcio della norma proposta da una minoranza della Commissione del
Consiglio nazionale che chiedeva di aggiungere all’art. 8 cpv. 3 lett. c il
caso delle esecuzioni chiuse con il pagamento all’ufficio dell’importo posto in
esecuzione (cfr. James Peter,
Die Betreibungsauskunft im neuen SchKG, in: AJP 1995, p. 1447 ad 3.2; Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 50 ad art. 8a);
che la sentenza che
respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione, poiché non annulla l’esecuzione
né accerta l’inesistenza del credito posto in esecuzione non permette di
escludere con certezza che lo stesso in realtà esiste;
che vi è quindi un
potenziale rischio per il pubblico in generale e per i creditori dell’escusso
in particolare che lo stesso debba nella medesima esecuzione (se l’istanza
mirava al rigetto provvisorio dell’esecuzione e che l’escutente sia ancora in
tempo, in considerazione del termine annuale dell’art. 88 cpv. 2 LEF, per
chiedere il riconoscimento del suo credito ex art. 79 LEF e la prosecuzione
dell’esecuzione) oppure in un’ulteriore esecuzione pagare l’importo vantato
dall’escutente;
che in queste circostanze
occorre che il pubblico possa essere informato di tale rischio, motivo per il
quale il diritto all’accesso ai registri di esecuzione non deve essere limitato
per questo tipo di esecuzioni;
che il ricorso va pertanto
respinto;
che
conviene ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 8a, 17, 80, 82 LEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 14 settembre 2001 __________ è respinto.
-
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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