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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00248
Data decisione, Autorità:
22.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00248
Lugano
22 agosto
2001
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sull’istanza 13 agosto 2001 di correzione della sentenza
(recte: domanda di interpretazione ex art. 30 LPR) 31 luglio 2001 di questa
Camera (inc. 15.01.152) inoltrata da:
nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano promossa dall’istante contro
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con la predetta istanza, la __________ rileva un errore di redazione al punto
1.2 del dispositivo della sentenza 31 luglio 2001 di questa Camera, chiedendone
la rettifica;
che
l’art. 339 CPC citato dall’istante a fondamento della sua domanda non risulta
applicabile in materia di procedura di vigilanza ex art. 17 LEF;
che
giusta l’art. 30 della legge sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), se in una sentenza dell’autorità di
vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di
redazione o di calcolo, l’autorità li interpreta o li rettifica;
che,
nel caso di specie, i requisiti formali per la domanda di interpretazione di
cui agli art. 31 e 32 LPR appaiono adempiuti;
che
per lapsus machinae, è stata indicata nel dispositivo della sentenza in
questione la cifra del reddito mensile dell’escusso (fr. 4'132.–) invece di
quella corrispondente al suo minimo di esistenza (fr. 3'849.–), in
contraddizione con quanto contenuto nei motivi (cfr. cons. 6 i.f., p. 7);
che
tale errore deve essere rettificato nel senso che nel dispositivo n. 1.2 della
sentenza 31 luglio 2001 va ordinato il pignoramento della quota eccedente il
minimo di esistenza di fr. 3'849.– con effetto da agosto 2001;
che
per necessità di chiarezza va nuovamente pubblicato l’intero dispositivo n. 1 –
rettificato – della sentenza 31 luglio 2001;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema
di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François
Poudret/ Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore cantonale (art. 16 cpv. 1 e 17 LPR).
Richiamati
gli art. 16, 17 e 30 ss. LPR
pronuncia: 1. L’istanza
13 agosto 2001 __________ è accolta.
1.1 Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 luglio 2001 di questa Camera
(inc. 15.2001.00152) è rettificato come segue:
- Il
ricorso 5 aprile 2001 della __________, è accolto.
1.1 È
annullato l’attestato di carenza beni emesso il 21/22 marzo 2001
nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano.
1.2 È
ordinato il pignoramento della quota eccedente il minimo vitale di fr. 3'849.–
con effetto da agosto 2001.
1.2.1 L’UE
di Lugano procederà negli incombenti di rito.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________
Comunicazione all’UEF di
Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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