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Numero d'incarto:
15.2001.00229
Data decisione, Autorità:
22.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00229
Lugano
22 agosto
2001
/LG/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 22 giugno 2001 di
(rappr. dal __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio
contro la decisione 19 giugno 2001 di sospendere l'incanto immobiliare dei
fogli PPP – previsto per il 3 luglio 2001 alle 15.00 nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
(rappr. dall'avv. __________)
procedura
concernente anche:
viste
le osservazioni:
–
4 luglio 2001 della __________
–
16 luglio 2001 dell'UE di Lugano;
–
19 luglio di __________
richiamata l'ordinanza presidenziale 25 giugno 2001 con la quale non
è stato concesso l'effetto sospensivo ed è stato fatto ordine all'UE di Lugano
non procedere ad atti e misure esecutive;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
l'UE di Lugano ha pubblicato sul FUCT ____________________ l'avviso di incanto
unico delle PPP n. __________ (133 0/00 sul foglio base
n. 125) e __________ (867 0/00 sul foglio base n. 125)
RFD di __________, intestate a __________ fissando l'incanto per il 3 luglio
2001 alle 15.00 presso l'Ufficio stesso, rilevando che le condizioni d'incanto
sarebbero state visibili a partire dal 18 giugno 2001 per 10 giorni
consecutivi;
che
il 10 maggio 2001 l'UE di Lugano ha inviato alle parti interessate gli elenchi
oneri per le due PPP summenzionate;
che
il 21 maggio 2001 il __________ ha ridotto le proprie pretese insinuate;
che
il medesimo giorno __________ ha comunicato all'UE di Lugano di contestare gli
elenchi oneri delle PPP in questione, sostenendo che il credito di __________
sarebbe inferiore a quanto da notificato da questo istituto di credito;
che
il 22 maggio 2001 l'UE di Lugano ha aggiornato gli elenchi oneri come richiesto
da __________ dandone comunicazione a tutte le parti interessate;
che
il 25 maggio 2001 l'UE di Lugano ha fissato a __________ un termine di 20
giorni per promuovere l'azione volta a contestare la pretesa di __________
iscritta negli elenchi oneri delle PPP in questione;
che
il 18 giugno 2001 __________ ha contestato la pretesa di __________ dinanzi il
Pretore di Lugano chiedendo lo stralcio dai due elenchi oneri di tutte le pretese
di __________;
che
il 19 giugno 2001 l'UE di Lugano, ricevuta copia della petizione 18 giugno 2001
di __________, ha deciso la sospensione dell'incanto delle 2 PPP previsto per
il 3 luglio 2001, invocando l'art. 141 LEF;
che
con atto di ricorso 22 giugno 2001 __________ chiede l'annullamento della decisione
di sospensione dell'incanto 3 luglio 2001, ritenendo che la contestazione
promossa da __________ non è suscettibile di modificare il prezzo di aggiudicazione;
che
con osservazioni 4 luglio 2001 l'AFC si è rimessa al giudizio di questa Camera;
che
con osservazioni 16 luglio 2001 l'UE di Lugano conferma la propria decisione
chiedendo la reiezione del gravame;
che
con osservazioni 19 luglio 2001 __________ chiede la conferma della decisione
dell'UE di Lugano e la reiezione del gravame, siccome l'ammontare del preteso
credito di __________ sarebbe nettamente inferiore a quello annunciato ed
iscritto negli elenchi oneri;
che
questa Camera ha esperito l'8 agosto 2001 un sopralluogo presso l'UE di Lugano
per stabilire se – oltre a __________ – altri creditori avessero promosso esecuzioni
e/o domandato la realizzazione delle PPP in questione, appurando che solo
__________ si è fatta unica parte attiva;
che
il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto
non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF È un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/
Monaco
1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.);
che
in virtù dell'art. 141 cpv. 1 LEF, se un diritto iscritto nell'elenco oneri è
contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite,
sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo di
aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbe altri legittimi
interessi;
che
la sospensione dell'incanto ex art. 141 cpv. 1 LEF è una misura conservativa
lasciata al prudente giudizio dell'Ufficiale, per evitare che il prodotto
dell'oggetto messo all'asta venga sminuito a causa della lite tra il
proprietario dell'oggetto e il creditore pignorante o pignoratizio. La pratica
dimostra che i casi, in cui tale provvedimento si giustifica, sono rari; il
caso più frequente è quello in cui il credito di un creditore pignoratizio di
rango superiore al creditore procedente viene contestato giudizialmente: dal
momento che la lite potrebbe modificare l'importo del creditore di rango
superiore, pure il prezzo minimo potrebbe variare (Markus Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 6 ad art. 141);
che
l’art. 141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti “altri
interessi legittimi”. Orbene, l'escusso ha, almeno potenzialmente, un interesse
alla sospensione dell’asta. Infatti, qualora la contestazione della pretesa
della ricorrente dovesse essere accolta dal Pretore, verrebbe a cadere la
realizzazione, in quanto la ricorrente difetterebbe del diritto di esigerla.
D’altronde, gli altri creditori iscritti nell’elenco oneri non sono procedenti.
Non si può neanche rinviare gli escussi a far valere i propri diritti con
l’azione di sospensione dell’esecuzione prevista all’art. 85a LEF, poiché
quest’ultima ha un carattere sussidiario (cfr. Pierre–Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 16 ad art. 85a; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997,
n. 16 ad § 20), in particolare rispetto all’azione di contestazione dell’elenco
oneri, almeno quando quest’ultima azione è stata inoltrata anteriormente
(litispendenza, cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG,
n. 11 ad art. 85a; Luca Tenchio, Feststellungsklagen und
Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, tesi Zurigo 1999, p. 59);
che
in conclusione l'inoltro dell'azione in contestazione delle pretese di
__________ da parte di __________ può potenzialmente portare all'annullamento
dell'asta delle PPP di quest'ultimo; la decisione 19 giugno 2001 va pertanto
confermata e l'asta va sospesa, perlomeno fino a quando un altro creditore procedente
non dovesse presentare la sua domanda di vendita;
che
sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean–François Poudret /
Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag.
804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17, 20a, 141 LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso
22 giugno __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________
Comunicazione all'UE di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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