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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00228
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00228
Lugano
6 agosto 2001
/LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Viganello
viste le
osservazioni 21 giugno 2001 dell'UF di Viganello,
esaminati atti e
documenti,
ritenuto in
fatto e
considerando in
diritto:
che con
ricorso 12 giugno 2001 l'Amministrazione fallimentare dott. __________ ha
formulato censura di ritardata giustizia da parte dell'UF di Viganello, il
quale è stato sollecitato numerose volte a chiudere la liquidazione del
fallimento svizzero e a trasferire il saldo in Italia;
che il 21
giugno 2001 l'UF di Viganello ha depositato a far tempo dal giorno successivo
lo stato di riparto nel fallimento in questione, presentando nel contempo le
proprie osservazioni al ricorso 12 giugno 2001 nelle quali sostiene che il
ritardo sarebbe da ascrivere all'amministrazione condominiale dello stabile di
__________, che aveva preannunciato l'emissione di contributi condominiali
dovuti dai condomini a saldo per l'anno 2000 e la richiesta di acconto per
l'anno 2001; l'UF rileva infine che tale conteggio è giunto solo il 6 giugno
2001: saldato lo stesso, l'Ufficio avrebbe immediatamente allestito lo stato di
riparto;
che
contro lo stato di riparto 21 giugno 2001 non sono stati presentati ricorsi a
questa Camera, e che pertanto – dal momento che l'atto richiesto con ricorso 12
giugno 2001 è stato compiuto – il ricorso diventa privo d'oggetto e va
stralciato dai ruoli;
che
dall'atto 21 giugno 2001 dell'UF di Lugano risulta che l'organo d'esecuzione
forzata procederà al trasferimento del saldo di fr. 1'435'684.40 di pertinenza
della Massa fallimentare italiana;
che sulle
tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, pag. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 2 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a LEF, art. 61 e 62
OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 12 giugno dell'Amministrazione fallimentare dott.
__________ è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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