AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00220
Data decisione, Autorità:
31.07.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00220
Lugano
31 luglio
2001
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 giugno 2001
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 17 maggio 2001
nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
viste le
osservazioni 3 luglio 2001 dell’UE di Lugano che si rimette alla decisione di
questa Camera;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ in causa è diretto
contro la ditta __________ in conformità con quanto indicato nella domanda di
esecuzione;
che
lo stesso vale per la comminatoria di fallimento impugnata;
che,
certo, la sentenza 2 aprile 2001 con la quale il Segretario Assessore del
Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla ricorrente (il PE è infatti stato notificato a __________, già membro del
Consiglio di amministrazione di ____________ è diretta contro __________
che,
tuttavia, si tratta ovviamente di un errore di scrittura che non poteva indurre
in inganno le parti, in quanto il dispositivo n. 2 indica in modo esplicito il
numero dell’esecuzione __________ a cui si riferisce;
che
d’altronde, già al momento della promozione dell’esecuzione n. __________, la
società __________ non esisteva più in quanto tale, visto che dal 3 novembre
2000 la sua ragione sociale era stata cambiata in __________ (ora in
liquidazione);
che
la ricorrente non nega di aver ricevuto la sentenza 2 aprile 2001, anzi la
produce quale doc. B annesso al ricorso;
che
del resto la persona alla quale è stata notificata la comminatoria di
fallimento, ossia __________, è membro del Consiglio di amministrazione sia di
__________ sia di __________ (ora __________ in __________), come d’altronde lo
sono pure gli amministratori __________ e __________;
che
quindi la ricorrente non può allegare in buona fede di aver ignorato
l’esistenza dell’esecuzione in questione;
che
pertanto, qualora la ricorrente avesse ritenuto che l’esecuzione n. __________
concernesse in realtà la ditta __________ e non la __________, essa avrebbe
dovuto, al più tardi (nell’ipotesi in cui considerasse non valida la citazione
all’udienza di discussione 2 aprile 2001), impugnare la sentenza 2 aprile 2001;
che
non avendolo fatto, siffatta sentenza è cresciuta in giudicato;
che
di conseguenza l’UE di Lugano ha rettamente proceduto alla notifica della
comminatoria di fallimento a __________
che
il ricorso è quindi da respingere;
che
– benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17 e 159 LEF;
pronuncia:
Il ricorso 5 giugno 2001 di __________ è
respinto
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster