Execution costs and legal fees may be charged to debtor

15.2001.00204Other CourtAug 30, 2001Dismissed

Summary

The debtor filed a supervisory complaint against the Lugano execution office's final account, arguing that his payment of CHF 2,833.20 settled the enforcement and that enforcement costs and awarded fees could not be collected. The court held that, under the Debt Enforcement Act, the creditor may deduct enforcement costs from debtor payments and that the costs and legal fees awarded in the judgment rejecting the objection were properly included. The principal, interest up to payment, and tariff-based enforcement costs were correctly calculated. The complaint was therefore dismissed, with no court costs or party compensation.

Regest

Art. 68 LEF; execution costs and recoverable fees awarded in summary proceedings resisting objection may be charged to the debtor in the execution account. Payments made by the debtor are first allocated to enforcement costs, and the execution office must include principal, accrued interest, and tariff-compliant enforcement expenses when computing the outstanding balance. Where the creditor has claimed such items in the enforcement request and the amounts correspond to the operative part of the prior judgment and the applicable tariff, the supervisory complaint against the final account is dismissed (consid. 2-4). Under Art. 20a cpv. 1 LEF, proceedings before the supervisory authority are gratuitous and no indemnity is awarded (Art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00204

Data decisione, Autorità: 30.08.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00204

Lugano 30 agosto 2001 FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 maggio 2001


contro

l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da


viste le osservazioni

21 maggio 2001 di __________ 28 maggio 2001 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr.3'500.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000;

che in data 26 ottobre 2000 __________ faceva spiccare nei confronti di __________ il PE n. __________ dell’UE di Lugano al quale veniva interposta tempestiva opposizione;

che con sentenza 23 gennaio 2001 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, rigettava in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ per l’importo di fr. 2'844.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000;

che con domanda 9 marzo 2001 __________ chiedeva il proseguimento dell’esecuzione per i seguenti importi: fr. 2'844.-- oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000, fr.140.-- per spese esecutive, fr. 120.-- di tassa di giustizia e fr. 250 di ripetibili;

che in data 16 marzo 2001 l’UE di Lugano emetteva l’avviso di pignoramento per un importo di fr. 2'833.20 interessi e spese compresi;

che il 28 marzo 2001 __________ procedeva al pagamento, presso l’UE di Lugano, dell’importo di fr. 2'833.20;

che con scritto 9 aprile 2001 l’UE di Lugano comunicava al debitore che a seguito di un errore di trascrizione l’esecuzione n. __________ risultava ancora scoperta per l’importo di fr. 590.--;

che alla richiesta di maggiori chiarimenti in merito, formulata dal legale dell’escusso, l’UE di Lugano allestiva il 19 aprile 2001 uno schema del conto debitore concernente l’esecuzione n. __________;

che con provvedimento 23 aprile 2001 l’UE di Lugano ha comunicato al debitore il conteggio definitivo dell’esecuzione n.__________ che risulta così composto:

fr. 2'844.-- capitale come a sentenza 23 .1. 2001

fr. 82.05 interessi

fr. 70.-- spese precetto esecutivo

fr. 35.10 spese avviso di pignoramento + incasso

fr. 3'031.15 ./.

fr. 2'833.20 deduzione versamento 28. 3. 2001

fr. 197.95

fr. 370.-- tassa di giustizia + indennità

fr. 567.95 saldo a carico del debitore;

che con ricorso 4 maggio 2001 __________ si aggrava contro tale conteggio postulandone l’annullamento;

che il ricorrente sostiene di avere estinto ogni suo debito derivante dall’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano con il versamento dell’importo di fr. 2'833.20;

che inoltre __________ assevera che le spese e le ripetibili non possono essere incassate dall’UE di Lugano, avendo il creditore omesso di farne richiesta;

che delle osservazioni di __________ e dell'UE di Lugano si dirà, se necessario, in seguito;

che secondo l’art. 68 cpv. 2 LEF il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese di esecuzione;

che costituiscono spese esecutive ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 LEF le spese e le ripetibili poste a carico del debitore in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione ( cfr. DTF 119 III 65 ss; Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 68);

che nel caso di specie __________ con domanda di esecuzione 9 marzo 2001 ha richiesto oltre alle spese esecutive anche la tassa di giustizia e le ripetibili come da sentenza di rigetto dell’opposizione 23 gennaio 2001 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente inserendo nel conteggio 23 aprile 2001 l’importo di fr. 370.--relativo alla tassa di giustizia e alle ripetibili della sentenza di rigetto dell’opposizione al PE n. __________;

che pure corretti sono gli importi di fr. 2'844.-- e fr. 82.10 a titolo, rispettivamente di capitale e di interessi al 5% dal 1° settembre 2000 sino al 28 marzo 2001, data del pagamento da parte del debitore, corrispondendo gli stessi a quanto stabilito al punto 1 del dispositivo della sentenza 23 gennaio 2001;

che gli importi di fr. 70.-- per spese di precetto e di fr. 35.10 per spese di allestimento dell’avviso di pignoramento e d’incasso sono conformi agli art. 9, 13, 16, 19 e 20 OTLEF;

che il gravame deve quindi essere respinto;

che sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);

che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.

62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 LEF . 9, 13, 16, 19 e 20 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 4 maggio 2001 __________ è respinto.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Comunicazione all'UE di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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