AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00065
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00065
Lugano
21 giugno
2001
/CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 marzo 2001 di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la decisione 2
marzo 2001 che dichiara irricevibile l’istanza 16 febbraio 2001 della
ricorrente chiedente l’accertamento della revoca del sequestro n. __________
contro di lei decretato ad istanza dell’
rappr.
dallo Studio legale __________
viste le
osservazioni 26 marzo 2001 dell’arch. __________ e 27 marzo 2001 dell’UE di
Lugano
esaminati
gli atti ed i documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Su
istanza dell’arch. __________, la Segretaria Assessore della Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 4, ha, il 19 maggio 1994, decretato contro la ricorrente il
sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 vLEF delle particelle n. __________ e
__________ RFD di __________ in garanzia di un credito di fr. 49'687,25 oltre
interessi al 5% dal 18 maggio 1994 (cfr. doc. C).
B. Il
sequestrante, per lo stesso importo, ha fatto notificare alla ricorrente, il 31
maggio 1994, un’esecuzione ordinaria a convalida del sequestro n. __________
(cfr. doc. D).
C. Con
scritto del 16 febbraio 2001 (cfr. doc. I), che fa seguito ad un precedente
scambio di corrispondenza sul medesimo tema con l’UE di Lugano (cfr. doc. F a
H), la ricorrente ha formulato formale istanza affinché venisse dichiarato
caduco il sequestro n. __________ facendo valere la decadenza della sua causa,
in quanto la debitrice, a seguito di una decisione 13 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato (doc. E), era ormai da considerare domiciliata a __________.
La ricorrente precisava di aver interpellato il giudice del sequestro che
avrebbe ritenuto l’UE di Lugano competente per dichiarare la decadenza del
sequestro.
D. Con
la decisione impugnata (doc. A), l’UE di Lugano ha dichiarato irricevibile
l’istanza di revoca del sequestro presentata dalla ricorrente, a motivo che
l’ufficio non è competente per esaminare la questione della decadenza della
causa di sequestro dopo lo scadere del termine di 5 giorni per inoltrare
l’azione di contestazione della causa di sequestro prevista all’art. 279 cpv. 2
vLEF e che comunque la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa
l’eventuale insorgenza di motivi di revoca del sequestro elencati dall’art. 280
n. 2 e 3 LEF.
E. Con
il ricorso in esame, __________ ribadisce la competenza dell’UE di Lugano per
revocare il sequestro, ritenendo che il giudice del sequestro non possa più
procedervi quando la causa del sequestro decade durante la procedura di convalida,
essendo il suo incarto definitivamente chiuso.
F. Nelle
sue osservazioni, il sequestrante ritiene che il doc. E sia irricevibile, mancando
le pagine 2 a 4 nonché la prova del carattere definitivo della decisione del
Consiglio di Stato. L’arch. __________ contesta anche l’affermazione avversa
secondo la quale la Pretura di Lugano, Sezione 4, avrebbe confermato la competenza
dell’UE di Lugano per revocare il sequestro. Nel merito, il resistente rileva
come l’art. 280 LEF, da considerare esaustivo, non menziona il caso della
decadenza della causa di sequestro durante la procedura di convalida. Parimenti,
gli art. 279 cpv. 2 vLEF, risp. 278 nLEF, non sarebbero applicabili nella fattispecie,
essendo decaduto il termine di contestazione della causa di sequestro, risp. il
termine di opposizione, e comunque la competenza per statuire su questi rimedi
di diritto spetterebbe al giudice del sequestro e non all’ufficio di esecuzione.
G. Nelle
sue osservazioni, l’UE di Lugano conferma interamente la decisione impugnata.
considerando
in
diritto:
- Giusta l’art. 280 nLEF, che risulta applicabile alla procedura in
esame, quand’anche iniziata sotto il previgente diritto (cfr. art. 2 cpv. 1
delle disposizioni finali della modifica della LEF del 16 dicembre 1994,
ritenuto che l’art. 280 nLEF corrisponde in sostanza all’art. 278 cpv. 4 vLEF,
di modo che queste norme non appaiono incompatibili tra di esse), il sequestro
è revocato se il creditore:
– non
osserva i termini stabiliti dall’art. 279;
– ritira
o lascia perimere l’azione o l’esecuzione;
– vede
la sua azione respinta definitivamente dal giudice.
1.1. Questi
casi di decadenza avvengono per legge. Competente per la revoca del sequestro è
l’ufficio di esecuzione che ha eseguito il sequestro; secondo il Tribunale
federale, l’UE dovrebbe addirittura procedere d’ufficio al dissequestro (DTF
106 III 93, cons. 1). Per ossequiare il diritto di essere sentito del
creditore sequestrante ed evitare cause di responsabilità contro lo Stato per
l’operato dei suoi funzionari, questa Camera ha tuttavia ritenuto che il
dissequestro effettivo possa intervenire solo dietro decisione dell’UE
debitamente notificata alle parti (cfr. CEF [14.99.92] 20 aprile 2000,
cons. 4).
1.2. Bertrand Reeb (Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 485-486, ad 2) ritiene che l’art. 280 nLEF non sia esaustivo (pure in tal senso: FF 1991
III 125, n. 208.8; Vincent Jeanneret,
Aperçu de la validation du séquestre sous l’angle de la nouvelle LPDF, in: Le
séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 109 ad D i.f.). Quest’autore
cita quali altri casi di caducità la reiezione dell’istanza di sequestro
nell’ambito della procedura di opposizione, la mancata tempestiva fornitura
della garanzia richiesta e il ritardo imputabile al creditore
nell’intraprendere i passi necessari per rendere esecutiva in Svizzera una
sentenza prolata all’estero.
a) In
realtà vanno distinte la caducità del sequestro di cui tratta l’art. 280 LEF
(la marginale in italiano di questa norma appare a questo riguardo una
traduzione inesatta dei termini “Dahinfallen” e “caducité” figuranti nei testi
in tedesco, risp. in francese) dalla revoca del sequestro, la quale, già
etimologicamente, presuppone una decisione dello stesso giudice del sequestro,
oppure delle autorità di ricorso, in modifica o in annullamento del decreto di
sequestro. Le due prime ipotesi citate da Reeb
sono chiaramente casi di revoca.
La
caducità interviene invece per legge, appunto per effetto dell’art. 280 LEF.
Che tale norma non sia esaustiva non appare certo. In effetti, il terzo caso menzionato
da Reeb ricade a ben
vedere sotto l’art. 280 n. 1 LEF, in quanto si fonda su un’interpretazione
teleologica dell’art. 278 cpv. 2 vLEF (oggi art. 279 cpv. 2 LEF).
b) La
distinzione tra caducità e revoca del sequestro si giustifica anche dal profilo
procedurale, nel senso che all’ufficio di esecuzione va riconosciuta soltanto
la competenza di accertare i casi di caducità, in quanto esso deve in ogni caso
applicare la LEF, mentre il controllo dei presupposti per la concessione del
sequestro esulano chiaramente dalle sue mansioni, perché il legislatore ha
conferito tale compito ad un’autorità giudiziaria (cfr. art. 272 cpv. 1, 273
cpv. 1 e 278 LEF). Anche il potere limitato di controllo del decreto di
sequestro che il Tribunale federale aveva riconosciuto all’UE nell’ambito
dell’esecuzione del sequestro ha subito un notevole ridimensionamento con
l’introduzione dell’opposizione al sequestro (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée,
in: BlSchK 1995, p. 140, lett. B; Walter
A. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco
1998, vol. III, n. 28 ad art. 274; apparentemente di opinione contraria, ma
senza motivazione: Reeb,
op. cit., in: ZSR 1997/II, p. 487-488).
c) La
distinzione tra caducità e revoca risulta infine dal fatto che vi è caducità
solo in caso di mancata od intempestiva convalida del sequestro (cfr. le
ipotesi contemplate dall’art. 280 LEF) mentre la revoca s’impone allorquando
sia lo stesso sequestro ad essere viziato.
d) A
scanso di equivoco, va precisato che sia in caso di caducità che in caso di
revoca del sequestro competente per il dissequestro effettivo (materiale) dei beni
sequestrati è l’ufficio di esecuzione, nella prima ipotesi in virtù della legge
(art. 280 LEF), nella seconda in esecuzione della decisione del giudice del
sequestro.
-
Nel
caso di specie, la ricorrente chiede all’UE di Lugano di dichiarare caduco il
sequestro n. __________, asseverando che il fatto di aver preso domicilio in
Svizzera avrebbe fatto decadere la causa del sequestro. Orbene, la decadenza di
un presupposto del sequestro dopo la crescita in giudicato del decreto di sequestro
non rientra tra i casi contemplati dall’art. 280 LEF, neanche per analogia,
dato che siffatta ipotesi non ha niente a che vedere con il problema della
convalida del sequestro. L’UE di Lugano ha quindi rettamente dichiarato irricevibile
l’istanza della ricorrente per difetto di competenza. La debitrice sequestrata
non sembra d’altronde aver chiesto in modo esplicito la liberazione dei beni
sequestrati; l’avesse fatto, l’UE di Lugano avrebbe comunque dovuto respingere
l’istanza, non essendo stata prodotta alcuna decisione giudiziaria attestante
la revoca o la decadenza del sequestro (cfr. supra cons. 1.2 d).
-
A
titolo abbondanziale, va rilevato che, anche se si volesse ritenere l’ufficio
di esecuzione competente per revocare il sequestro, il ricorso dovrebbe
comunque essere respinto nel merito. Infatti, in una recentissima sentenza (CEF
[14.01.20] 30 maggio 2001) relativa al diritto vigente, questa Camera,
quale autorità di ricorso in materia di sequestro, ha escluso la possibilità di
una (nuova) opposizione, pur fondata su fatti nuovi, contro il sequestro
diventato definitivo o dopo la scadenza del termine di 10 giorni dell’art. 278
cpv. 1 LEF. Ma anche sotto l’imperio del diritto precedente – la cui applicabilità
alla presente fattispecie non appare comunque data, poiché la
contestazione del sequestro formulata dopo l’entrata in vigore della modifica
della LEF del 16 dicembre 1994, ossia dopo il 31 dicembre 1996, è
verosimilmente retta dal nuovo diritto – la dottrina maggioritaria e la
giurisprudenza ritenevano che il sequestro giustificato al momento della sua
concessione rimaneva in vigore senza riguardo ad eventuali ulteriori modifiche
(cfr. Carl Jaeger, Das
Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3. ed., Zurigo 1911, n. 5
ad art. 279; Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3a. ed., Losanna 1993, p. 388, ad
B; DTF 54 III 145; CEF 13 maggio 1954, Rep. 1955, 47; di opinione
diversa limitatamente al periodo fino alla crescita in giudicato formale del
decreto di sequestro: Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach snchweizerischem Recht, vol. II, 3a. ed., Zurigo 1993, n. 5 ad § 59, p.
481).
-
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (Jean-François Poudret /
Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all’art. 81, pag. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III
383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Richiamati
gli art. 278, 280 LEF, 279 vLEF, nonché 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il ricorso 15 marzo 2001 __________, è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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