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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.00055
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00055
Lugano
1° giugno
2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio la notifica del precetto esecutivo n__________ del 4 gennaio 2001,
avvenuta su domanda di
__________,
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 marzo 2001 con la quale al
ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 3 aprile 2001 dell’UE di Lugano nonché lo
scritto 26 aprile 2001 del ricorrente,
esaminati
atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che,
nell’atto di ricorso, __________ pretende di aver avuto conoscenza
dell’esistenza del precetto esecutivo n. __________ solo il 9 marzo 2001,
quando si è recato presso l’ufficio di esecuzione di __________ per ottenere
spiegazioni sull’avviso di pignoramento notificatogli in base al predetto
precetto;
che
il ricorrente, nello stesso atto, afferma di essere stato detenuto presso il
Penitenziario della Stampa il 9 gennaio 2001, data di notifica figurante sul
precetto esecutivo;
che
nel suo scritto 26 aprile 2001, __________ ha poi precisato essere stato, il 9
gennaio 2001, agli arresti domiciliari;
che
l’agente della polizia cantonale __________, sentito quale testimone, ha confermato
di avere, il 9 gennaio 2001, consegnato il precetto esecutivo in mano del
ricorrente, tra le ore 21.00 e 22.00, nel corridoio antistante al suo
appartamento di __________
che
lo stesso agente ha inoltre riconosciuto di avere apposto la firma che figura
sul precetto esecutivo, alla voce “notifica”;
che,
ora, non vi sono motivi per mettere in dubbio la deposizione dell’agente
__________, che è precisa e corrisponde ai documenti agli atti;
che,
giusta l’art. 60 LEF, se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di
rappresentante, l’ufficiale gli assegna un termine per provvedersene, a meno
che la nomina del medesimo non spetti per legge all’autorità tutelare,
l’esecuzione rimanendo sospesa durante questo termine;
che,
secondo Pierre-Robert Gilliéron (Commentaire
de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 9 ad art. 60), nell’applicare l’art. 60 LEF
il modo di esecuzione del provvedimento di restrizione della libertà personale
deve tuttavia essere preso in considerazione;
che
in particolare le pene privative di libertà per giornate separate, sotto forma
di semi-detenzione o sotto forma di lavoro d’interesse generale possono non
costituire una “detenzione” ai sensi dell’art. 60 LEF, quando esse non
restringono la libertà personale dell’escusso al punto che lo stesso sia
impedito nell’esercizio del diritto di essere sentito (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 9 e 10 ad
art. 60);
che
tale opinione, conforme alla ratio legis della norma, va condivisa;
che
la detenzione sotto forma di arresti domiciliari, che consiste nel sottoporre
il condannato a piede libero, durante il suo tempo libero e di riposo, ad una
sorveglianza elettronica (cfr. art. 3 Regolamento sull’esecuzione di pene di
breve durata nella forma degli arresti domiciliari, RL 4.2.1.1.8) assicurata
con la fissazione alla caviglia di un braccialetto elettronico (electronic
monitoring, cfr. scritto 16 novembre 2000 prodotta dal ricorrente), non
costituisce una restrizione della libertà di movimento tale da imporre, ai
sensi dell’art. 60 LEF, la fissazione all’escusso di un termine per scegliersi
un rappresentante abilitato a ricevere il precetto esecutivo al suo posto;
che,
infatti, l’escusso sottoposto agli arresti domiciliari risulta in grado di
effettuare tutti gli accertamenti, a casa o per telefono, necessari alla
decisione se interporre opposizione o no;
che
l’escusso, nella stessa ipotesi, risulta in particolare in grado, se del caso,
di scegliersi in modo autonomo un rappresentante;
che
la notifica del precetto esecutivo n. __________ appare di conseguenza valida,
rilevato che il divieto della notifica dopo le ore 20.00 di cui all’art. 56 n.
1 LEF non torna applicabile alle notifiche effettuate da un funzionario
comunale o da un agente di polizia (DTF 40 III 270; 42 III 424; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art.
56);
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà
del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
Richiamati
l’art. 17, 56 e 60 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso
15 gennaio 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
all’UE di Lugano e al Betreibungsamt Baar
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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