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Numero d'incarto:
15.2000.51
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00051
Lugano
17 agosto
2000
FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2000/14 marzo
2000 di
contro
l'operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell'esecuzione n.
__________ promossa contro il ricorrente dalla
rappr. da
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
viste le osservazioni 28 marzo 2000 dell'UE di
Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. La
__________, rappresentata da __________ procede con precetto esecutivo n.
__________ del 22 marzo 1999 dell'UE di Lugano contro __________ per il
pagamento di fr. 409.20 oltre accessori per "canoni radiotelevisivi in
conformità dell'art. 44 cpv. 1 ORTV - fatture del 1.1.98-31.12.98" e di
fr. 80.-- per spese d'incasso.
B. Il
23 marzo 1999 l'escusso ha interposto tempestiva opposizione al precetto.
C. Il
28 gennaio 2000 l'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi,
Incasso legale, __________, ha chiesto in qualità di rappresentante della
precettante la prosecuzione dell'esecuzione della __________ contro __________
sulla base della "decisione" 12 novembre 1999, prodotta non firmata e
con dichiarazione di crescita in giudicato che appare siglata e oggetto di
intervento correttivo.
D. Con
avviso di pignoramento 3 febbraio 2000, ricevuto l'8 febbraio 2000
dall'escusso, l'Ufficio esecuzione di Lugano ha fissato il pignoramento per il
22 febbraio 2000.
Con atto
11 febbraio 2000 __________ si è opposto al provvedimento, chiedendo l'annullamento
del pignoramento per il fatto che al precetto esecutivo era stata interposta
tempestiva opposizione.
Con
lettera 15 febbraio 2000 l'UE di Lugano, non considerando quale ricorso ex art.
17 LEF il pregresso atto 11 febbraio 2000 di __________, ha confermato l'avviso
di pignoramento e trasmesso all'escusso "una copia della formale decisione
di rigetto dell'opposizione del 12.11.99, emessa in conformità dell'art. 80 LEF
e regolarmente cresciuta in giudicato, che ha permesso la continuazione della
procedura esecutiva". La "sentenza" allegata è quella non
firmata e la dichiarazione di crescita in giudicato appare siglata e oggetto di
intervento correttivo.
E. Con
ulteriore "ricorso alla decisione di rigetto dell'opposizione del 12.11.99
e all'avviso di pignoramento del 3.2.00", __________ ha chiesto l'annullamento
della "decisione di rigetto dell'opposizione del 12.11.99 e dell'avviso di
pignoramento", come pure la "cancellazione del mio nome tra i clienti
della __________ " in considerazione del fatto che l'escusso non dispone
di apparecchi per la ricezione di programmi televisivi o radiofonici, come
peraltro comunicato alla __________ con lettera del 1 ottobre 1998 e con
raccomandata del 23 febbraio 2000.
F. Con
osservazioni 28 marzo 2000 l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame
siccome tardivo, ritenuto comunque che l'avviso di pignoramento è stato reso in
conformità del diritto esecutivo federale, atteso che alla domanda di
proseguimento del 28 gennaio 2000 era allegata la decisione 12 novembre 1999
della __________ che rigettava l'opposizione al PE n. __________
G. La
creditrice __________ non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto:
- Il
ricorso 14 marzo 2000 (recte: 11 febbraio 2000) di __________ è tempestivo e ricevibile
limitatamente al solo provvedimento (avviso di pignoramento) 3 febbraio 2000 dell'Ufficio
d'esecuzione di Lugano, ricevuto l'8 febbraio 2000 dall'escusso, atteso che il
gravame valido per il computo dei termini è lo scritto 11 febbraio 2000 e non
l'atto denominato ricorso del 14 marzo 2000, come erroneamente ritenuto
dall'organo d'esecuzione forzata.
Irricevibile
per carenza di giurisdizione è per contro il ricorso nella misura in cui
postula l'annullamento del pronunciato di rigetto dell'opposizione, come pure
la declaratoria di "cancellazione di __________ tra i clienti della
__________ ".
- Ove
al precetto esecutivo sia stata interposta tempestiva opposizione, la domanda
di prosecuzione presuppone che l'opposizione sia stata rigettata. Il giudizio
di rigetto deve in tal caso essere allegato alla domanda di prosecuzione
dell'esecuzione (Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ediz., Berna 1997, § 22 n. 14, p. 151
s.).
a) L'organo
d'esecuzione non è legittimato a sindacare dal profilo materiale la "decisione"
12 novembre 1999 della __________, ma deve limitarsi all'esame - che gli
compete - degli aspetti formali dell'atto che la precettante reputa decisione
amministrativa di un'autorità legittimante il rigetto definitivo
dell'opposizione. L'Ufficio d'esecuzione deve in particolare respingere la
domanda di prosecuzione nell'ipotesi che si dia nullità della decisione di
rigetto dell'opposizione (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 35 all'art. 79 LEF), ad esempio quando
l'autorità amministrativa che ha preso la decisione sia assolutamente
incompetente o d'acchito risulti che non v'è sentenza ma solo una semplice
sollecitatoria (Ernst Brand, Zur Frage der Zulässigkeit der Fortsetzung einer
Betreibung für öffentlichrechtliche Forderungen, gestützt auf Verwaltungsentscheide
von Bundesorganen, in: BlSchK 1960, p. 133) o quando la sentenza sia priva di
firma.
-
Nel
caso di specie non è stata prodotta la sentenza, ma solo un atto denominato
"copia" non firmata, peraltro munita di attestazione di crescita in
giudicato che appare siglata e oggetto di intervento correttivo. Siffatta
"decisione" è in tutta evidenza inidonea a legittimare la
prosecuzione dell'esecuzione, il requisito della firma essendo presupposto indispensabile,
invero ovvio, di validità del pronunciato. A nulla sussidia poi la
dichiarazione di crescita in giudicato, siglata più che firmata, a prescindere
dall'evidente manomissione di cui non sono noti i motivi, già per il fatto che
non è stata dimostrata l'esistenza della decisione amministrativa che si
vorrebbe sottesa all'esecuzione.
-
Ne
consegue l'accoglimento del gravame con contestuale annullamento dell'avviso di
pignoramento.
Sulle
spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art.
17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p.
804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
- In
via abbondanziale e a futura memoria, occorre evidenziare le manifeste carenze
formali della cosiddetta decisione amministrativa 12 novembre 1999 della
__________.
a) Il
diritto federale può conferire espressamente alla creditrice la facoltà di
emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo
dell'opposizione, consentendo in sostanza ad una parte di essere giudice in
causa propria, a condizione che siano ossequiati i rigorosi presupposti
enunciati nella disciplina legislativa. Siffatto istituto, contro cui si sono
levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr.
Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites,
in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie
dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement
de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée
et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF
109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema
del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico
poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi
irreparabili per la parte debitrice. L'eccezione si giustifica però solo nei
casi in cui vi sia una chiara base legale espressa, come è il caso ad esempio
degli art. 97 cpv. 4 LAVS e 30 cpv. 1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51
e 107 III 62-66), come pure dell'art. 88 cpv. 2 LAMal, con riferimento alla normativa
ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal.
b) In
presenza di chiara base legale e dandosene i presupposti, la parte precettante
è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul
merito della disputa di diritto amministrativo con possibilità di contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo, a
condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione
di un atto siffatto (DTF 121 V 110 cons. 2; 119 V 331 cons. 2b; 109 V 49 cons.
3b; 107 III 64 cons. 3). I principi giurisprudenziali espressi in DTF 121 V
109-112 vanno condivisi, benché aspramente criticati da Pierre-Robert Gilliéron
in JdT 1998 II 6 s., atteso che l'autore citato:
· non vuole
riconoscere il diritto dello Stato di disciplinare con efficacia -
privilegiando gli aspetti pratici a quelli dogmatici - un coacervo di dispute
che trae origine, nella massima parte dei casi, da mancanza di liquidità degli
assicurati;
· misconosce
che è nell'interesse degli assicurati evitare inutili spese giudiziarie in sede
di rigetto dinanzi al giudice ex art. 80 ss. LEF, ritenuto che non solo le
censure riferite al diritto amministrativo materiale ma anche l'accessorio del
rigetto dell'opposizione possono formare oggetto di procedimento amministrativo
e giudiziario fino al Tribunale federale;
· confonde
l'esigibilità del credito dedotto in esecuzione con il titolo di rigetto
definitivo, ritenuto che se l'esigibilità del credito fondato sul diritto amministrativo
materiale precede nel tempo l'emissione del precetto esecutivo, allora la
procedura è corretta: in tal caso la decisione amministrativa potrà infatti
determinarsi non solo sugli aspetti assicurativi ma anche su quelli esecutivi
del rigetto definitivo.
c) Dalla
documentazione prodotta dalla precettante all'organo d'esecuzione forzata,
segnatamente dalla nota decisione non firmata del 12 novembre 1999, la base
legale legittimante il diritto di emanare decisioni amministrative è indicata
negli art. 41, 44 e 48 dell'Ordinanza sulla radiotelevisione del 6 ottobre 1997
(ORTV, in: RS 784.401). Quale rimedio giuridico contro le decisioni
amministrative è precisato in calce al pronunciato: "La presente decisione
può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notifica presso l'UFCOM,
Ufficio federale delle comunicazioni, Bienne, mediante ricorso
amministrativo".
d) Contrariamente
alle certezze della precettante, nel caso di specie difetta in tutta evidenza
anche la base legale, atteso che:
· l'Ordinanza
sulla radiotelevisione si fonda sulla delega legislativa dell'art. 74 cpv. 1
della Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV, in: RS
784.40);
· l'art. 74
cpv. 1 LRTV stabilisce che il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione
della legge ed emana le relative norme esecutive;
· per quanto
riguarda la disciplina della riscossione delle tasse di ricezione, la norma di
delega ha un preciso contenuto di politica economica ma non si preoccupa per
nulla di questioni di incasso delle tasse di ricezione, come emerge in tutta
evidenza dal messaggio riferito all'art. 70 cpv. 1 LRTV, divenuto poi art. 74
cpv. 1, dove è detto testualmente (cfr. FF 1987 III 655, n. 28): "La
competenza esecutiva comprende anche la facoltà del Consiglio federale di
contrarre trattati internazionali. esso potrebbe infatti stipulare degli accordi
a complemento della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei
relativi accordi amministrativi alfine di incrementare la collaborazione nel
campo dei mezzi di comunicazione. Questa delega di competenze non concerne i
trattati sottoposti a referendum (art. 89 cpv. 3 Cost.)";
· la norma di
rinvio sulle questioni d'incasso legittima solo un'ordinanza dipendente di esecuzione
e non di sostituzione (sul tema, cfr. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, Berna 2000, n. 1502 ss. e n.
1507 ss.);
· in
un'ordinanza di esecuzione non vi è spazio per concedere il diritto di emanare
decisioni amministrative in causa propria, sul modello di quanto espressamente
previsto nelle leggi federali in materia di assicurazioni sociali dianzi
richiamate, le quali già rappresentano un'eccezione nel sistema del diritto
esecutivo federale, perché consentono ad autorità amministrative di rigettare
in via definitiva l'opposizione interposta a precetti esecutivi fatti emettere
su loro istanza quale parte precettante;
· l'Ordinanza
sulla radiotelevisione, segnatamente l'art. 48 cpv. 2 lett. c-d ORTV, è
pertanto manifestamente inidonea a disciplinare la riscossione dei canoni
radiotelevisivi sulla base di decisioni amministrative suscettibili di
determinare uno actu il rigetto definitivo dell'opposizione;
· perché si
dia siffatta facoltà, occorre una norma esplicita in tal senso nella LRTV sul modello
di quanto già da tempo praticato nel diritto federale delle assicurazioni
sociali;
· a titolo
ancor più abbondanziale si può dire che a nulla sussidia anche l'art. 55 LRTV,
peraltro nemmeno citato dalla precettante, che delega al Consiglio federale la
disciplina dei dettagli sulle tasse di ricezione, con facoltà di delegare la
riscossione di tali tasse a un'organizzazione indipendente (ufficio di
riscossione quale ente esterno all'amministrazione federale, la cui
designazione ufficiale è: "Ufficio svizzero di riscossione dei canoni radiotelevisivi",
cfr. art. 48 cpv. 1 ORTV). De lege ferenda la soluzione potrebbe, se del caso,
essere trovata nella modifica dell'art. 55 LRTV sul noto modello di cui già si
è detto.
Richiamati
gli art. 22, 79, 80 e 88 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; 55 e 74 cpv.
1 LRTV; 41, 44 e 48 ORTV;
PRONUNCIA
- Il
ricorso 11 febbraio 2000/14 marzo 2000 __________, in quanto ricevibile, è
accolto.
1.1. L'avviso
di pignoramento 3 febbraio 2000 dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________
è annullato.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione:
Ufficio esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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