AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2000.214
Data decisione, Autorità:
31.01.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00214
Lugano
31 gennario
2001
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2000 di
contro
__________, nell’ambito della procedura esecutiva dipendente da
precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla ricorrente nei confronti
di
procedura concernente anche
rappr. __________
viste le osservazioni:
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di
__________, notificato l’11 novembre 2000 e intimato il 15 novembre 2000,
__________, __________, chiede a __________, __________, il pagamento di fr.
1'000.-- oltre interessi al 5% dal 6 novembre 1999 a titolo di risarcimento
danni per la mancata restituzione di una macchina da scrivere consegnata dalla
procedente all’escusso, nonché il pagamento di fr. 170.-- oltre interessi al 5%
dal 6 novembre 1999 a titolo di spese.
L’escusso si è opposto al PE n. __________.
B. Con istanza 5
dicembre 1999 presentata al Giudice di pace del Circolo __________, la
creditrice procedente ha chiesto l’accertamento dei propri crediti nei
confronti dell’escusso, il rigetto dell’opposizione interposta al PE n.
__________, e l’attribuzione di ripetibili.
Con sentenza 2 marzo 2000 il Giudice di Pace ha parzialmente accolto le richieste
dell’istante, riconoscendo il credito di fr. 1'000.-- oltre interessi al 5% dal
6 novembre 2000, ammettendo il credito di fr. 170.-- senza interessi (invece
chiesti dalla procedente), rigettando l’opposizione al PE n. __________ e
attribuendo alla creditrice fr. 40.-- a titolo di ripetibili con l’obbligo per
l’escusso di rifondere a controparte la tassa di giustizia per fr. 100.-- e le
spese per fr. 25.-- già anticipate dalla creditrice.
C. Sulla scorta di
questa sentenza, la procedente ha domandato in data 5 giugno 2000 all’UE di
Lugano il proseguimento dell’esecuzione, allegando un conteggio delle proprie
pretese dal seguente tenore:
-
credito come da PE
__________ 1'170.00
-
spese PE 70.00
-
tassa d’incasso 5.85
-
interessi fino al
5.6.2000 37.00
-
tassa di giustizia
e spese “sentenza” 125.00
-
ripetibili “sentenza”
40.00
Totale: 1'447.85 -oltre interessi
dal 6.6.2000
del 5%
D. Il 4 luglio 2000 l’UE di __________ ha inviato all’escusso l’avviso
di pignoramento, avvertendolo che esso sarebbe avvenuto al suo domicilio il 24
agosto 2000 nel pomeriggio per un credito di fr. 1'304.30, comprensivo di
interessi e spese.
E.
Il 16 agosto 2000 la procedente ha
sollecitato l’UE a procedere al pignoramento. Secondo quanto affermato dalla
ricorrente essa si sarebbe di seguito presentata all’UE per sollecitare di
persona il pignoramento; essa ha pertanto appreso che il pignoramento sarebbe
stato eseguito il 24 agosto 2000. La procedente si è poi recata una seconda volta
presso l’UE dove è stata informata che l’escusso non era in casa il giorno
fissato per il pignoramento, e che nemmeno è stato trovato il 4 settembre 2000
in occasione di un secondo tentativo; essa è tuttavia stata informata del fatto
che l’escusso sarebbe stato reperibile l’11 settembre 2000.
F. L’11 settembre
2000 è stato allestito il verbale di pignoramento, dal quale risulta
un’eccedenza mensile pignorabile di fr. 500.-- a partire dal 1° aprile 2001. Il
verbale di pignoramento è stato spedito il 16 ottobre 2000 ai creditori partecipanti
al pignoramento, tutti inseriti nel gruppo n. __________, tra i quali anche la
procedente.
G. Con
raccomandata 8 novembre 2000 la procedente ha rilevato di aver ritirato in
posta il 25 ottobre 2000 il verbale di pignoramento 11.9./16.10.2000; essa ha
poi chiesto spiegazioni sul fatto che la trattenuta di fr. 500.-- mensili
cominciava solo il 1° aprile 2001.
H. Il 13 novembre
2000 l’UE di __________ ha informato la procedente che la trattenuta cominciava
solo il 1° aprile 2001 poiché il salario percepito dall’escusso era già stato
pignorato a favore di creditori inseriti in gruppi precedenti a quello in cui
era inserita la procedente.
I. Con atto 20
novembre 2000 intitolato “reclamo” la procedente rileva che sul verbale di
pignoramento 11.9/16.10.2000 sono elencati solo creditori che hanno presentato
domanda di proseguimento dopo di lei: essa sostiene pertanto di avere la
precedenza su tutti gli altri creditori all’interno del gruppo. La creditrice
contesta inoltre l’ammontare del proprio credito inserito sul verbale di pignoramento,
inferiore a quanto da lei indicato con domanda di proseguimento.
L. Con
raccomandata 22 novembre 2000 l’UE di Lugano ha informato la procedente che i
creditori con precedenza su di lei si trovano in due gruppi di pignoramenti (n.
__________ del 17 dicembre 1999 e n. __________ del 9 marzo 2000) allestiti
prima del n. __________ in cui si trova il suo credito. Per quanto riguarderebbe
i creditori di quest’ultimo gruppo, l’UE ha informato che a partire dal 1° aprile
2001 avrebbe effettuato pagamenti in favore dei creditori proporzionalmente al
rispettivo credito e non sulla base della ricezione della domanda di proseguimento,
riferendosi all’art. 110 cpv. 1 LEF.
L’UE ha inoltre messo a conoscenza la creditrice dell’esistenza della circolare
n. 6/1995 di questa Camera, secondo la quale le spese e ripetibili ex art. 148
CPC, riconosciute in procedura ordinaria, non valgono quali spese di esecuzione
nel senso dell’art. 68 cpv. 1 LEF e non formano pertanto parte integrante
dell’esecuzione.
M. Con reclamo 9
dicembre 2000 a questa Camera, la procedente ripercorre l’istoriato
dell’esecuzione da lei promossa, sostenendo che i creditori inseriti nel
medesimo gruppo dovrebbero essere pagati in funzione della data di presentazione
della domanda di proseguimento, e che le spese e le ripetibili assegnate dal
Giudice di Pace nell’ambito dell’azione creditoria da lei vinta farebbero parte
del credito posto in esecuzione.
N. Con
osservazioni congiunte 18 dicembre 2000 lo __________ confermano l’operato
dell’UE di __________
O. Con
osservazioni 28 dicembre 2000 l’UE conferma il proprio operato, così come già
spiegato alla ricorrente con raccomandata 22 novembre 2000.
Considerando
in diritto:
-
Il ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale e ex
art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto
materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento
di un organo amministrativo esecutivo. Il ricorso LEF è un istituto di diritto
di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1ss. ad art. 17; Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s.).
-
Affinché sia
data la via del ricorso ex art. 17 LEF, è necessario che vi sia una decisione
dell’organo di esecuzione forzata, un motivo di ricorso, la legittimazione
attiva del ricorrente, il rispetto del termine di ricorso e la competenza
dell’Autorità di vigilanza (Flavio
Cometta, Basler Kommentar, n. 15 ss., 18 ss., 27 ss., 36 ss.,
49 ss. e 55 ss. ar at. 17; Flavio
Cometta, Commentario, n. 2.2 ad art. 1 pag. 33s.).
2.1. In casu occorre
rilevare che le contestazioni della ricorrente si riferiscono al verbale di
pignoramento 11.9/16.10.2000, notificato alla ricorrente il 25 ottobre 2000
(cfr. raccomandata 8 novembre 2000). Di conseguenza sia la menzionata raccomandata
8.11.2000 sia il “reclamo” 20 novembre 2000, sia il ricorso 9 dicembre 2000 qui
in esame appaiono a prima vista tardivi. Sennonché, per il fatto che l’UE di
__________ ha sempre risposto alle contestazioni della ricorrente aggiungendo
nuovi fatti a lei non noti, bisogna riconoscere che la ricorrente era in grado
di valutare la situazione con cognizione di causa unicamente dopo la ricezione
della raccomandata 22 novembre 2000 dell’UE di __________. Ritenuto che la
raccomandata in questione è giunta presso l’Ufficio postale di __________ il 24
novembre 2000 e che essa è stata ritirata il 27, il termine di 10 giorni ex
art. 17 LEF per presentare ricorso è scaduto il 7 dicembre 2000. Dal momento
che il ricorso qui in esame è datato 9 dicembre 2000, ma è stato consegnato
alla posta l’11 dicembre 2000, esso si rileva intempestivo.
2.2. Il ricorso,
anche se fosse stato tempestivo, avrebbe comunque dovuto essere respinto nel
merito per i motivi qui di seguito riportati a titolo abbondanziale.
- In virtù
dell’art. 144 cpv. 4 LEF, la somma netta ricavata nella procedura di pignoramento
viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti,
compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese
d’esecuzione previste dall’art. 68 LEF. Per costante giurisprudenza (cfr. DTF
119 III 63 e 73 III 134) e dottrina (Christian
Schöniger, Basler Kommentar, n. 80 ad art. 144), nonché
secondo la circolare n. 6/1995 di questa Camera (cfr. Cometta, Commentario,
appendice III, pag. 353), le spese d’esecuzione riconoscibili sono
esclusivamente quelle previste dall’art. 62 cpv. 1 OTLEF ed assegnate
unicamente nell’ambito della procedura sommaria di rigetto dell’opposizione; le
spese e le ripetibili assegnate in virtù delle norme cantonali di procedura
civile (cfr. ad esempio l’art. 148 CPC), riconosciute nella procedura ordinaria
(azione creditoria con contestuale istanza di rigetto dell’opposizione), non
valgono quali spese d’esecuzione nel senso dell’art. 68 LEF e non formano
pertanto parte integrante dell’esecuzione: per l’incasso di tali spese e
ripetibili occorre quindi l’emissione di un nuovo precetto esecutivo.
3.1. In casu occorre
rilevare che l’UE si è attenuto alla cennata circolare di questa Camera, non
inserendo nelle spese di esecuzione ex art. 68 LEF le tasse di giustizia
anticipate dalla procedente e le ripetibili assegnatele.
- In virtù
dell’art. 110 LEF, i creditori che presentano domanda di continuazione
dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano
a questo. L’Ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano - in quanto
sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo – staggendo eventuali
altri beni di spettanza del debitore. Le domande di proseguimento, presentate
dopo questo termine, formano un secondo gruppo con pignoramento separato: i
beni già pignorati a favore di un gruppo precedente di creditori possono essere
nuovamente oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in
cui la somma ricavatane non spetti ai creditori che hanno proceduto al
pignoramento anteriore (Ingrid
Jent-SØrensen, Basler Kommentar, n. 59 ss. ad art. 110).
4.1. Di conseguenza,
dal momento che nel caso in esame il gruppo n. __________ è preceduto da altri
due gruppi (__________e __________), i creditori del gruppo ultimo in ordine di
data (in cui è inserita l’esecuzione promossa dalla procedente) potranno
beneficiare di versamenti a loro favore unicamente se i creditori dei gruppi
precedenti saranno stati tacitati, o in caso contrario alla fine dell’anno di
validità del pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), alla fine del quale i creditori
dei primi gruppi riceveranno degli attestati di carenza beni sullo scoperto e i
creditori del gruppo seguente cominceranno a beneficiare delle trattenute
mensili per il numero di mesi che manca alla fine dell’anno di pignoramento del
loro gruppo.
L’operato dell’UE di
Lugano va pertanto confermato.
- In virtù
dell’art. 93 cpv. 2 LEF il pignoramento di salario ha una durata massima di 12
mesi dal giorno dell’esecuzione del pignoramento, o nel caso di partecipazione
al pignoramento di diversi creditori dall’esecuzione del primo pignoramento
eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar, n. 61 ad art. 93).
5.1. In linea di
principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire unicamente
al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È tuttavia possibile
effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a favore dei creditori
procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del credito posto in esecuzione
(p.es. prestazioni alimentari); tale modo di procedere diventa tuttavia più
complicato e sicuramente più oneroso sia in tempo che in costi, allorquando
l’organo di esecuzione forzata deve effettuare dei pagamenti parziali a più
creditori nello stesso gruppo di esecuzioni: infatti l’Ufficio dovrebbe in
linea di principio allestire ogni volta uno stato di riparto provvisorio,
ponendo a carico del debitore le spese previste dalla OTLEF (Georges Vonder Mühll, Basler
Kommentar, n. 63 s. ad art. 93).
5.2. A richiesta di
uno o più creditori, ma anche dell’escusso stesso, l’Ufficio allestisce degli
stati di riparto parziali, prevedendo per ciascun creditore all’interno del
gruppo dei pagamenti proporzionali al loro credito (DTF 54 III 151; Christian Schöniger, Basler
Kommentar, n. 90 ad art. 144).
Di conseguenza
l’operato dell’UE di Lugano va confermato.
- Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 19, 20a, 68, 93, 110, 144 LEF, art. 61 e 62
OTLEF, art. 148 CPC,
pronuncia:
-
Il ricorso è
dichiarato irricevibile per tardività.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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