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Numero d'incarto:
15.2000.153
Data decisione, Autorità:
06.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00153
Rinvio TF
Lugano
6 marzo 2001
PF/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 15 febbraio 1999, sulle istanze 19 febbraio 1999 e sulle
segnalazioni /denunce 19 febbraio 1999 di
tutti
patr. dallo studio legale __________
contro
le
deliberazioni della Seconda Assemblea dei creditori del fallimento __________
e dell’eredità giacente __________, nonché contro l’operato dell’Amministratore
fallimentare speciale del fallimento della __________ e dell’eredità
giacente __________, __________ e della delegazione dei creditori
composta di:
avv.
avv.
__________ avv. __________ avv.
lic. oec.
richiamate le ordinanze presidenziali 19 febbraio
1999, con la quale ai ricorsi non è
stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
-
15 marzo 1999 del dott. __________
-
30 marzo 1999 dell’avv. __________
-
30 marzo 1999 del lic. oec. __________
-
1° aprile 1999 dell’avv. __________
-
30 marzo 1999 dell’avv. __________
-
30 marzo 1999 dell’avv. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 23
febbraio 1994 è stato decretato il fallimento della __________;
che la
prima assemblea dei creditori ha nominato in data 29 settembre 1994
un’amministrazione speciale nella persona del dott. __________;
che nel
contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
-
lic.
oec. __________
-
avv.
__________;
che in
data 17 settembre 1993 è deceduto __________
che
avendo gli aventi diritto rinunciato all’eredità è stata decretata la
liquidazione dell’eredità giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di
prima assemblea dei creditori del 29 settembre 1994 del dott. __________ quale
amministratore speciale e di una delegazione dei creditori composta di :
-
lic.
oec. __________
-
avv.
che la
seconda assemblea dei creditori si è tenuta, per entrambe le procedure, il 5
febbraio 1999;
che nel
corso di tali assemblee sono stati riconfermati l’amministrazione fallimentare
speciale e la delegazione dei creditori già in carica;
che con
ricorsi 15 febbraio 1999 __________, __________ e l’avv. __________ si
aggravavano contro le deliberazioni della seconda assemblea dei creditori,
postulandone l’annullamento;
che con
istanze 19 febbraio 1999 __________, __________ e l’avv. __________ chiedevano
la revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei
creditori per entrambe le procedure;
che con
segnalazioni/ denunce 19 febbraio 1999 __________, __________ e l’avv.
__________ chiedevano l’apertura di un’inchiesta avente per oggetto l’operato
degli organi del fallimento __________ nonché l’operato degli organi
dell’eredità giacente __________;
che con
sentenza 25 luglio 2000 di questa Camera in materia di determinazione della
notula dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei
creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente , la
stessa è stata accertata in fr. 221'783.11 () e fr. 399'125.11
(Eredità giacente ) a fronte di pretese cifrate in fr. 385'492.58
() e fr. 742'463.57 (Eredità giacente __________);
che i
ricorsi 15 febbraio 1999, le istanze 19 febbraio 1999 e le segnalazioni/
denunce 19 febbraio 1999 di __________, __________ e dell’avv. __________ erano
tutti diretti contro l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale e
della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento della __________ e
dell’eredità giacente __________;
che
basandosi i gravami sul medesimo complesso di fatti ed essendo motivati allo
stesso modo, le procedure di cui agli inc. 15.99.28, inc. 15.99.29, inc.
15.99.33, 15.99.34, 15.99.35 e 15.99.36 venivano congiunte;
che con
sentenza 28 agosto 2000 questa Camera respingeva i ricorsi 15 febbraio 1999 di
__________ e __________, __________, __________ e dell’avv. __________ (inc.
15.99.28 e 15.99.29);
che pure
le istanze 19 febbraio 1999 di __________ e __________, __________, __________
e dell’avv. __________ (inc. 15.99.33 e 15.99.35), venivano respinte;
che le
segnalazioni/denunce 19 febbraio 1999 di __________ e __________, __________,
__________ e dell’avv. __________ (inc. 15.99.34 e 15.99.36), venivano evase
nel senso dei considerandi;
che di
conseguenza veniva fatto ordine all’amministrazione fallimentare speciale del
fallimento __________ e dell’eredità giacente __________ di convocare una nuova
seduta della Seconda assemblea dei creditori per deliberare sulle seguenti
trattande:
a) conferma
o revoca dell’amministrazione fallimentare speciale
b) conferma o revoca della delegazione dei creditori;
che
tale giudizio veniva impugnato con ricorso 11 settembre 2000 al Tribunale
federale dal dott. __________, il quale postulava l’annullamento dell’ordine di
convocare nuovamente la seconda assemblea dei creditori per deliberare sulla
conferma o revoca dell’amministrazione fallimentare speciale e della
delegazione dei creditori;
che
accogliendo parzialmente il ricorso il Tribunale federale annullava il
dispositivo n. 4.1 lett. a della sentenza impugnata rinviando la causa
all’Autorità di vigilanza affinché accerti lo stadio in cui si trovano le due
procedure ed il risultato delle liquidazioni;
che un
cambiamento di amministrazione è, in linea di principio, contrario allo scopo
della legge quando la procedura fallimentare volge al termine (DTF 109 III
cons. 2), riservato il caso in cui l’amministrazione fallimentare non sia in
grado di condurre a compimento la procedura (DTF 109 III 90 cons. 3b);
che nel
caso di specie nel corso dell’udienza 14 febbraio 2001 l’amministratore
fallimentare speciale dott. __________ e la delegazione dei creditori hanno
affermato di poter chiudere le procedure fallimentari in oggetto verosimilmente
entro il 30 settembre 2001 (cfr. verbale di udienza, p.4);
che per i
creditori chirografari si prospetta un dividendo dell’ordine del 5/10% (cfr.
verbale di udienza, p. 2);
che di
conseguenza, viste le risultanze istruttorie, non si giustifica un cambiamento
dell’amministrazione fallimentare speciale, essendo le procedure fallimentari
in oggetto giunte allo stadio conclusivo;
che sulle
spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamato l’art. 17 LEF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.34 e 15.99.36 sono
dichiarate congiunte.
2.Le segnalazioni/denunce 19 febbraio 1999 di __________ e __________,
__________, __________ e dell’avv. __________ (inc. 15.99.34 e 15.99.36), sono
respinte.
2.1 Non si fa
luogo a cambiamento di amministrazione fallimentare speciale e di delegazione
dei creditori.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
UF di Lugano, Viganello
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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