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Numero d'incarto:
15.2000.133
Data decisione, Autorità:
17.10.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00133
Lugano
17 ottobre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 21 luglio 2000 di
patr. dall’avv. __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e
meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 19 luglio 2000 nelle diverse
esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
rappr da__________ __________
viste
le osservazioni
28 agosto 2000 della __________
21 settembre dell’UEF di Bellinzona
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. La __________ e lo __________ procedono nei confronti di
__________ per l’incasso dei propri crediti. In data 19 luglio 2000 l’UEF di
Bellinzona ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il
minimo di esistenza del debitore, determinato come segue:
Introiti:
Debitore fr.
3'200.-- (76%)
Coniuge fr. 1'000.--
Totale fr. 4'200.--
Minimo
di esistenza:
importi
di base fr. 1'370.--
locazione fr. 750.--
riscaldamento fr. 100.--
cassa
malati fr. 383.--
trasferte
fr. 300.--
pasti
fuori domicilio fr. 180.--
assicurazioni
diverse fr. 200.--
sostent.
padre fr. 100.--
totale
deduzioni fr. 3'383.-- fr. 2'571.08 (76%)
B. Con ricorso 21
luglio 2000 __________ insorge contro tale provvedimento contestando
l’ammontare del reddito stabilito dall’UEF di Bellinzona, il quale terrebbe
erroneamente conto del guadagno conseguito dalla moglie dell’escusso. Egli afferma
inoltre di versare lit. 800'000.-- mensili per il sostentamento del padre
gravemente ammalato e residente in __________, nonché fr. 1'400 mensili a titolo
di alimenti.
C. Delle
osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario,
in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108
III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione
potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di
un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi
provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento
della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per
calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare
il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire
tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La
quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua
parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
Nel caso di specie, i
coniugi __________ dispongono entrambi di un reddito, ammontante,
rispettivamente a fr. 3'200.-- mensili per l’escusso (cfr. verbale interno per
le operazioni di pignoramento 21 giugno 2000) e di fr. 1'000.-- per la moglie
(cfr. dichiarazione 29 giugno 2000 della __________). Di conseguenza l’UEF di
Bellinzona ha agito correttamente inserendo nel calcolo del reddito pignorabile
a carico dell’escusso, il guadagno conseguito dal coniuge.
- Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento delle
persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121
III 20; 120 III 16).
Orbene, nel caso di
specie non vi è alcun elemento probatorio che dimostri l’effettivo pagamento di
fr. 1'400.-- mensili a titolo di alimenti, nonché di lit. 800'000.-- per il
sostentamento del padre dell’escusso. Neppure la dichiarazione 15 giugno 2000
prodotta dal legale del ricorrente può essere ritenuta illuminante in tal
senso, non dimostrando la stessa l’obbligo giuridico di mantenimento e
l’effettivo pagamento dell’importo di lit. 800'000.--. Eventuali modifiche
degli obblighi alimentari del debitore derivanti da una decisione delle
competenti autorità giudiziarie, potranno, se del caso, essere oggetto di revisione
del pignoramento.
- La recente giurisprudenza del Tribunale federale prevede che se
il debitore esercita un’attività lucrativa indipendente , l’Ufficio
d’esecuzione deve:
-
interrogarlo sul
genere d’attività svolta;
-
interrogarlo
sulla natura e sul volume dei suoi affari;
-
stimare
l’ammontare del reddito;
-
provvedere
d’ufficio alle necessarie inchieste;
-
raccogliere le
informazioni ritenute utili;
-
farsi consegnare
la contabilità e tutti gli altri documenti concernenti l’attività lucrativa.
Se l’inchiesta
condotta dall’Ufficio non porta ad alcun elemento certo, esso terrà conto degli
indizi a disposizione. Se il debitore non tiene una contabilità regolare, il
risultato della sua attività indipendente deve essere valutato paragonandola ad
altre simili e se necessario va stimata per apprezzamento (DTF 126 III
91 cons.3a con rinvii).
-
Per l’art. 21
cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento
impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un
nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto
sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso
contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli
accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. La decisione sulla specie
d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260).
-
Nel caso di specie L’UEF di Bellinzona ha omesso di compiere i
necessari accertamenti atti a determinare il reddito conseguito dall’escusso
mediante la propria attività di fabbro. Di conseguenza l’incarto viene
retrocesso all’UEF di Bellinzona per esperire i necessari accertamenti e
valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il
pignoramento. L’organo di esecuzione forzata dovrà tener conto dei nuovi
orientamenti giurisprudenziali richiamati al cons. 4.
-
Sulle spese
occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio
è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo
periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, 21 cpv. 4 LPR,
pronuncia:
-
Il ricorso 21 luglio 2000 __________ è evaso nel senso dei
considerandi.
-
Di conseguenza
gli atti sono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi
come ai considerandi 4 e 6 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________;
Comunicazione
all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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