AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2000.00147
Data decisione, Autorità:
15.11.2000, CEF
Incarto n.
15.2000.00147
Lugano
15 novembre
2000
/FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 ottobre 2000 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il verbale di
sequestro 2/6 ottobre 2000 emesso a carico di
nella
procedura esecutiva conseguente a sequestro promossa dal ricorrente;
ritenuto
in
fatto:
A. In
data 27 settembre 2000 il Pretore di Lugano, sezione 5, decretava, su istanza
di __________, il sequestro presso il datore di lavoro __________, del salario
di __________ per l’importo di fr. 31'431.60.-- oltre interessi al 5% dal 10
aprile 2000.
B. Il
2 ottobre 2000 il sequestro veniva eseguito dall’UE di Lugano con il seguente
risultato:
Salario
percepito fr. 3'800.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1'233.--
figli
minorenni fr. 900.--
locazione
fr. 795.--
riscaldamento fr. 33.10
AVS fr. 191.90
AI/AD/CP fr. 300.40
Imposte
alla fonte fr. 195.10
Cassa
malati fr. 85.50
trasferte fr. 240.--
pasti
f. dom. fr. 180.--
Totale fr. 4'154.--
C. Con ricorso 17 ottobre 2000 __________ si aggrava contro il verbale
di sequestro, sostenendo che l’UE di Lugano non avrebbe tenuto in sufficiente
considerazione il fatto che il debitore viva in Italia, dove il costo della
vita è notoriamente inferiore rispetto alla Svizzera. Chiede quindi che il
calcolo del minimo di esistenza venga riesaminato e adeguato alle necessità
economiche di una famiglia residente in Italia. Da ultimo il ricorrente postula
la limitazione della facoltà di disporre delle prestazioni a titolo
previdenziale a favore del debitore.
Considerando
in
diritto:
-
Giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può
determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto
sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi
pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9). Nel caso di specie il ricorso è stato
trasmesso a questa Camera per decisione sull’effetto sospensivo, ritenuto che
la questione non richiede ulteriori accertamenti fattuali, appare opportuno
determinarsi sul merito del gravame già in questa sede.
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongano di un reddito, occorre
tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116
III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p.
178/179). Nel caso di specie __________ ha dichiarato di essere coniugato con
__________, la quale non svolge alcuna attività lucrativa (cfr. verbale interno
per le operazioni di pignoramento 28 settembre 2000). Di conseguenza la
richiesta di considerare una partecipazione alla spese di locazione da parte
del coniuge dell’escusso non può essere accolta.
-
La tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
prevede un importo base mensile per coniugi, comprensivo delle spese di
sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri
domestici di fr. 1'370.--. Tuttavia in una recente sentenza dell’Autorità di
vigilanza di Basilea – Città è stato stabilito che per un debitore frontaliero
si giustifica una riduzione del 10% dell’importo base mensile (BlSchK 2000,
p.63). Nel caso di specie __________ pur esercitando la propria attività
lavorativa in Svizzera vive in Italia, segnatamente a __________ in provincia
di __________.
Pertanto
quale importo base mensile l’UE di Lugano ha correttamente computato l’importo
di fr. 1'233.-- (= fr. 1'370.--./. fr. 137.--), giustificandosi anche per
l’Italia una riduzione del 10% __________. Tale riduzione deve tuttavia essere
effettuata anche per l’importo di fr. 900.-- riconosciuto quale supplemento per
figli minorenni (cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, n. 1. 2. 1). Di conseguenza avendo il debitore dichiarato di avere
due figli nati rispettivamente nel 1984 e nel 1986, l’importo complessivo riconosciuto
dall’UE di Lugano deve essere decurtato del 10%, riducendosi pertanto a fr.
810.-- mensili (cfr. verbale interno per le operazioni di pignoramento del 28
settembre 2000).
- Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4
agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del
canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989
su reclamo S. cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4;
CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può
però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF
119 III 73; Amonn/Gasser,
op. cit., § 23 n. 64 p. 178). Se il debitore vive in casa propria in luogo del
canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei
minimi di esistenza, punto 2.1.2).
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 795.--. Tale importo,
come si evince dagli atti, si riferisce al canone di locazione di lit.
1'000'000, pagato dall’escusso per un appartamento di 3 locali che egli occupa
a __________ unitamente alla propria famiglia. Di conseguenza viste le
peculiarità del caso tale importo appare adeguato alle circostanze, ritenuto
che gli alloggi nella fascia di confine sono notoriamente più cari che nel
resto d’Italia per la domanda di frontalieri.
-
Il
ricorrente contesta l’ammontare degli importi riconosciuti dall’UE per imposte
alla fonte, AI/AD e CP. Orbene dalla documentazione prodotta dall’escusso risulta
che le deduzioni operate dall’Ufficio corrispondono agli importi effettivamente
trattenuti dal datore di lavoro (cfr. foglio paga mese di agosto 2000 della
ditta __________). Di conseguenza la censura si rivela infondata.
-
Il ricorrente sostiene che dalle entrate sarebbe stata esclusa la
tredicesima. Ciò non corrisponde alla realtà, in quanto il verbale di sequestro
indica chiaramente che deve essere sequestrato tutto lo stipendio mensile del
debitore eccedente il minimo vitale, quindi anche la retribuzione per le
eventuali ore straordinarie prestate dall’escusso, nonché la tredicesima. Tali
prestazioni costituiscono infatti parte integrante del reddito e vanno quindi
pignorate (Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum ScKG,, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).
-
Le
prestazioni della previdenza professionale sono impignorabili fino al verificarsi
del caso di previdenza (cfr. art. 92 n. 10 LEF). Una volta esigibili, tali
prestazioni sono limitatamente pignorabili come le altre rendite dell’art. 93
LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso
o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate
nella misura in cui eccedono il minimo vitale. Nel caso di specie non si è
verificato alcun caso di previdenza, come si evince dalla dichiarazione 18
ottobre 2000 della ditta __________. Di conseguenza la richiesta del creditore
di limitare la disponibilità del debitore sulle prestazioni previdenziali non
può essere accolta.
-
E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le
spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo
di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex
art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n.27,
p.170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). In
casu il debitore abita in Italia e percorre circa 100 km al giorno per recarsi
sul luogo di lavoro a __________. L’UE di Lugano ha riconosciuto a titolo di
spese di trasferta l’importo mensile di fr. 240.--. Orbene, considerando che il
debitore percorre circa 2000 km al mese per recarsi sul luogo di lavoro,
l’importo riconosciuto dall’UE è da ritenere adeguato alle circostanze,
corrispondendo a fr. 0.12 al km.
-
Sulla base di quanto esposto precedentemente il calcolo del minimo
di esistenza si presenta come segue:
Salario
percepito fr. 3'800.--
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1'233.--
figli
minorenni fr. 810.--
locazione
fr. 795.--
riscaldamento fr. 33.10
AVS fr. 191.90
AI/AD/CP fr. 300.40
Imposte
alla fonte fr. 195.10
Cassa
malati fr. 85.50
trasferte fr. 240.--
pasti
f. dom. fr. 180.--
Totale fr. 4'064.--
- Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Sulle
spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura
memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz -
Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia:
-
Il ricorso 17 ottobre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
-
Di
conseguenza il minimo di esistenza di __________ è determinato in fr. 4'064.--
in luogo di fr. 4'154.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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