AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2000.00129
Data decisione, Autorità:
12.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2000.00129
Lugano
12 marzo 2001
JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 settembre 2000 di
rappr. da: studio legale __________,
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro la decisione di pignoramento 2 agosto 2000
nell’esecuzione n. __________ promossa da:
__________,
rappr. dall’avv. __________,
contro:
rappr. dall’avv. __________
nei confronti del quale procede ugualmente
la ricorrente (esecuzione n. __________);
viste le osservazioni 18 ottobre 2000 di
__________, 19 ottobre 2000 di __________ e 27 ottobre 2000 dell’UEF di
Bellinzona,
richiamata l’ordinanza 20 settembre 2000
con la quale il Presidente di questa Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo,
ritenuto
in
fatto: A. Con PE n.
__________ del 16 marzo 2000 dell’UEF di Bellinzona (doc. A), la ricorrente,
__________. in liq., ha escusso __________ per il pagamento di fr.
10'676'410,20 (pari a US$ 6'393'060 al cambio di 1.67 fr./US$ del 9 marzo
2000), oltre interessi al 5 % dal 16 febbraio 1996, indicando quale titolo di
credito "Esecuzione a convalida del sequestro no. __________. Sentenza
08.05.1995 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona, cresciuta in
giudicato”.
B. La ricorrente fonda
la sua pretesa sulla sentenza penale 8 maggio 1995 (doc. 3), e meglio sul punto
6 del dispositivo che recita: "Nei confronti di __________ è ordinato
il risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6'393'060.--,
assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di US dollari 4 milioni
(più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino.
Detto risarcimento è assegnato ex art. 60 alla __________, deduzion fatta della
tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non incassate dai
condannati". Questa sentenza è cresciuta in giudicato l'8 luglio 1996
(doc. B1 e G), dopo che __________ ha inoltrato non meno di sette ricorsi al
Tribunale cantonale ed al Tribunale federale tra i quali solo due sono stati
dichiarati ricevibili (cfr. CEF [14.1999.130] 24 febbraio 2000).
C. Fondandosi sulla
decisione di questa Camera (CEF [14.2000.055] 26 giugno 2000)
confermante la decisione di rigetto definitivo pronunciata dal giudice di primo
grado, la ricorrente ha chiesto, il 7 luglio 2000, la prosecuzione
dell’esecuzione. Il pignoramento è stato eseguito il 2 agosto 2000 ed il
termine di partecipazione fissato al 2 settembre 2000.
D. In base ad una
sentenza 12 ottobre 1999 della Corte Superiore di Giustizia di __________),
__________ ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Bellinzona, il
26 giugno 2000, il sequestro della stessa somma di US$ 4'000'000.--, già
sequestrata penalmente, in garanzia di un asserito credito di fr.
19'842'000.--, equivalente a US$ 12'000'000.--, con interesse al 10% dal 12 ottobre
1999. Contro l’esecuzione n. __________ promossa da sua moglie, __________, a
convalida del sequestro, __________ non ha interposto opposizione. La stessa ha
chiesto la prosecuzione dell’esecuzione con domanda del 9 agosto 2000, ossia
nel termine per partecipare al pignoramento eseguito a favore della ricorrente.
E. Con ricorso 18
settembre 2000, __________ in liquidazione chiede l’annullamento del
pignoramento effettuato a favore di __________. La ricorrente allega che la
somma di US$ 4'000'000.-- sequestrata penalmente è impignorabile ai sensi
dell’art. 92 cpv. 4 i.f. LEF, che riserva in particolare le disposizioni
speciali sull’impignorabilità prevista dal Codice penale (art. 378 cpv. 2 CP).
L’assegnazione della somma oggetto del sequestro penale costituirebbe un’altra
forma di confisca, da porre in relazione con l’art. 44 LEF, quindi non
impugnabile con misure esecutive o d’altro genere. La pretesa civile di
__________ non avrebbe quindi nessuna efficacia nei confronti dell’importo assegnato
alla ricorrente. __________ in liquidazione solleva d’altronde l’eccezione di
abuso di diritto, ritenendo che __________ ed __________ abbiano orchestrato
una truffa processuale, ottenendo da un giudice canadese, in base ad una
(falsa) dichiarazione giurata (“sworn affidavit”) di __________, nella quale la
stessa afferma di avere un credito di US$ 12 milioni verso il marito, un
“ordine” contumaciale, sul quale fondare un sequestro ed un’esecuzione – alla
quale __________ non ha volontariamente interposto opposizione –, che
permettesse loro di ottenere una restituzione almeno parziale dei US$ 4 milioni
assegnati penalmente alla ricorrente.
F. Nelle sue
osservazioni, __________ ritiene che la ricorrente non possa contestare il
fondamento del credito di __________ con un ricorso, una simile contestazione potendo
avvenire soltanto nell’ambito di un’azione di contestazione dello stato di riparto,
prevista esplicitamente dall’art. 148 LEF. L’escusso afferma inoltre che mai
l’importo di US$ 4'000'000.-- è stato confiscato e nemmeno assegnato alla
ricorrente, l’assegnazione prevista nella sentenza penale concernendo solo il
credito di risarcimento compensativo di US$ 6'393'060.--. Infine, __________
pretende che il credito di sua moglie, constatato in una decisione cresciuta in
giudicato, abbia per origine una rivendicazione da parte di __________ sulla
somma di US$ 4 milioni versata a favore del marito sul conto della procura
pubblica sopracenerina, allorquando __________ si trovava in carcere preventivo.
G. __________, nelle sue
osservazioni, contesta alla ricorrente il potere di sollevare, mediante ricorso
ex art. 17 LEF, censure in ordine al fondamento del suo credito. Ella rileva
altresì come la ricorrente, con l’assegnazione del risarcimento compensativo,
non sia divenuta proprietaria della somma sequestrata ma solo titolare di un credito
verso l’escusso. Di conseguenza, l’importo di US$ 4 milioni non sarebbe stato
assegnato alla ricorrente e non sarebbe quindi impignorabile. __________
critica infine la tesi dell’abuso di diritto.
H. L’UEF di Bellinzona
si rimette al giudizio di questa Camera.
considerando
in diritto:
-
La ricorrente allega
che la somma di US$ 4'000'000.--, sequestrata penalmente, è impignorabile ai sensi
dell’art. 92 cpv. 4 i.f. LEF. A ragione i resistenti osservano però che oggetto
dell’assegnazione ex art. 60 CP pronunciata nella sentenza penale 8 maggio 1995
(doc. 3, punto 6 del dispositivo) non è la somma di US$ 4 milioni sequestrata
penalmente, bensì il credito di risarcimento compensativo di US$ 6'393'060.--
deciso in base all’art. 59 n. 2 CP. Il riferimento diretto all’art. 92 cpv. 4
LEF non è dato nel caso di specie, perché oggetto del pignoramento non è un peculio
ai sensi dell’art. 378 cpv. 2 CP. È vero che l’art. 92 cpv. 4 LEF non è
considerato esaustivo dalla dottrina; la stessa non cita tuttavia come
impignorabili i diritti patrimoniali sequestrati o confiscati penalmente (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., Berna 1997, n. 40-41 ad § 23; Georges
Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II,
n. 49 ss. ad art. 92; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, Losanna 2000, vol. II, n. 218 ss
ad art. 92). Del resto, gli oggetti confiscati sarebbero impignorabili solo
qualora una disposizione legale lo prevedesse in modo esplicito o ne statuisse
l’incedibilità. Orbene, né l’art. 92 LEF né gli art. 58 ss. CP prescrivono una
simile regola.
-
La ricorrente
sostiene inoltre che l’assegnazione del surrogato del bottino della truffa,
ossia la somma di US$ 4 milioni, che rappresenterebbe un’altra forma di confisca,
avrebbe l’effetto di sottrarre il surrogato a qualsiasi altra rivendicazione di
natura civile, in particolare nell’ambito esecutivo, vista la riserva dell’art.
44 LEF. I terzi non potrebbero far valere eventuali diritti sull’oggetto
confiscato se non davanti al giudice penale, in conformità dell’art. 59 n. 1
CP. Orbene, l’azione di rivendicazione della somma sequestrata inoltrata da
__________ è stata stralciata per mancato versamento della cauzione fissata dal
Pretore, decisione confermata dal Tribunale federale (cfr. doc. 11 e 12).
__________ sarebbe pertanto preclusa per nuovamente contestare l’assegnazione,
sia in virtù del principio “ne bis in idem” che dal profilo della perenzione
prevista all’art. 59 n. 1 cpv. 4 CP.
2.1. Non si devono
confondere, da una parte, la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono
il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare
l’autore di un reato, prevista all’art. 59 n. 1 CP, e dell’altra l’ordine di
risarcimento previsto dall’art. 59 n. 2 CP. Infatti, la confisca è una forma di
espropriazione del diritto patrimoniale confiscato che trasferisce allo Stato,
risp., in caso di assegnazione ex art. 60 CP, alla vittima, secondo alcuni
autori (cfr. Denis Piotet,
Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, n. 39 ss.; Niklaus
Schmid, Einziehung, organisiertes
Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar zu Art. 58-60, 260ter und 305bis StGB,
vol. I, Zurigo 1998, n. 168 ad art. 59), il potere di disposizione su tale
diritto patrimoniale (“maîtrise de droit public”, “Verfügungsgewalt”), secondo
altri (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 10, 20 e soprattutto 21 ad art.
44; Thomas Maurer,
Das bernische Strafverfahren, Berna 1999, p. 229 ad c),
la proprietà o la titolarità, mentre l’ordine di risarcimento fa solo nascere,
a favore dello Stato, o, dietro assegnazione ex art. 60 CP, della vittima, un
credito (legale) contro l’imputato di un importo pari ai valori patrimoniali
soggiacenti alla confisca che non sono potuti essere reperiti.
2.2. È vero che, il
Tribunale federale, in una recente sentenza (DTF 126 I 97 ss, cons. 3)
fondata in parte sui lavori preparatori – citati dalla ricorrente (appello, p.
9-10) – relativi alla modifica degli art. 58 ss. CP, ha riconosciuto al giudice
penale la facoltà di confiscare, ai sensi dell’art. 59 n. 1 CP, oltre al
prodotto derivante immediatamente dal reato, al pretium sceleris originario
(cosiddetti “valori originari” – “Originalwerte”) ed ai valori sostitutivi assimilati
(“unechte Ersatzwerte” o “Surrogate”: biglietti di banca, divise, assegni,
averi in conto ed altri crediti risultanti da operazioni compiute sui valori
originali), i “veri” valori sostitutivi (“echte Ersatzwerte” o “Surrogate”:
ossia, a quanto pare, ogni tipo di valore patrimoniale in relazione con il
reato, almeno qualora esso sia il risultato di una conversione configurante il
reato di riciclaggio di denaro [art. 305bis CP]), alla condizione però che il
valore patrimoniale sia agevolmente identificabile (necessità di una “traccia
documentale” – “paper trail”).
Contrariamente alla
ricorrente, il Tribunale federale non ha tuttavia considerato che
l’assegnazione ex art. 60 CP rappresentasse una forma di confisca e nemmeno ha
statuito che i valori patrimoniali sequestrati in garanzia del credito
compensativo potessero essere confiscati, ossia, in altre parole espropriati a
favore dello Stato o della vittima. Al contrario, il Tribunale federale sembra
ritenere che il riconoscimento di un credito compensativo ex art. 59 n. 2 CP
sia ipotizzabile appunto quando non risulta (più) possibile confiscare i valori
patrimoniali dell’imputato, perché non si è potuto dimostrare alcun
collegamento con il reato (cfr. DTF 126 I 107, cons. 3c dd, e 110, cons.
3e; nello stesso senso: Niklaus Schmid,
Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff, in RPS 1995, 333 ad 4.3.1b).
Del resto, questa
questione può comunque, nel caso di specie, rimanere aperta, dato che non
risulta dagli atti che la somma di US$ 4 milioni sia stata confiscata. Anzi, la
Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha, nei motivi della predetta
sentenza penale (doc. 3, cons. 20, p. 70), esplicitamente escluso la confisca,
rilevando che il “paper trail” si era interrotto nelle banche di __________ e
che più nulla ricollegava il denaro della refurtiva con la somma di US$
4'000'000.-- versata da __________ su richiesta del marito sul conto della
Procura pubblica. Occorre d’altronde osservare che l’autorità penale ha
autorizzato il trasferimento sul conto dell’UEF di Bellinzona della somma posta
sotto sequestro penale “per il seguito civilistico della vicenda” (cfr. scritto
18 giugno 1998 del Ministero pubblico all’UEF di Bellinzona), di modo che il
sequestro penale è decaduto, essendo stato sostituito dal sequestro LEF a
favore della ricorrente (cfr. Niklaus Schmid, Kommentar, n. 174 ad art. 59).
2.3. Ci si può chiedere se
il sequestro penale dell’importo di US$ 4 milioni, decretato a garanzia del
credito compensativo della ricorrente, conferisca o no a quest’ultima un
qualsiasi diritto preferenziale nell’esecuzione forzata o se, addirittura,
quest’importo debba essere realizzato in una procedura (penale) speciale ai
sensi dell’art. 44 LEF. La risposta è negativa. Non vi sono norme penali in
punto alla realizzazione dei crediti compensativi (a differenza di quelle
previste per l’esecuzione dei crediti doganali, cfr. art. 122 LD [RS 631.0] e
138 a 145 OLD [RS 631.01]) e del resto la stessa ricorrente, visto il suo
comportamento processuale, sembra ritenere che l’esecuzione del suo credito
compensativo sia regolato dalla LEF, ciò che corrisponde infatti alla volontà
del legislatore (cfr. Messaggio concernente la modifica del codice penale
svizzero del 30 giugno 1993, in FF 1993, n. 223.6, p. 223 a.i.; Piotet, op. cit., n. 67; Stefan Trechsel, Kurzkommentar zum StGB,
2a. ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 59, Schmid,
Kommentar, n. 181 ad art. 59). D’altronde, l’art. 59 n. 2 cpv. 3 CP dispone in
modo esplicito che “il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in
favore dello Stato in occasione dell’esecuzione forzata”. Che questa norma sia
pure applicabile quando il credito compensativo sia stato assegnato alla
vittima ex art. 60 lett. c CP non può seriamente essere contestato (cfr. STF
[7B.94/1997] del 10 giugno 1997, cons. 3a, p. 6, prodotta da __________ con le
sue osservazioni quale doc. A, con rif. al succitato Messaggio, FF 1993
III 222; Charles Jaques,
Le “rang” des créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de
créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 3 ad n. 59), poiché
l’assegnazione altro non è che una surrogazione della vittima nei diritti dello
Stato. Una soluzione diversa potrebbe essere sostenuta solo qualora l’art. 60
CP la prevedesse esplicitamente.
2.4. Secondo la ricorrente,
non assimilare ad una confisca l’assegnazione di un surrogato ex art. 60 CP
avrebbe per conseguenza di privare questa norma praticamente di ogni
significato e di ogni effetto, per cui la si potrebbe tranquillamente
stralciare dal Codice penale. È inesatto. L’assegnazione di un credito
compensativo comporta il rilevante vantaggio per la vittima di conferirle, in
sostituzione del suo credito di risarcimento danni contro l’imputato (cfr. art.
60 cpv. 2 CP), un credito legale che non possa più essere contestato, in
particolare in sede civile (i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali citati
dalla ricorrente in p. 6-9 del ricorso sono sotto questo profilo topici) ed
esecutiva (la decisione penale definitiva è un titolo di rigetto definitivo ex
art. 80 LEF, cfr. Schmid,
Kommentar, n. 185 ad art. 59), se non con i mezzi giuridici del diritto penale.
La posizione processuale della vittima titolare di un credito compensativo è
quindi decisamente migliore di quella del danneggiato costretto ad intentare
un’azione in risarcimento danni contro la persona responsabile. In particolare,
nel caso di specie, qualora venisse proposta un’azione di contestazione della
graduatoria riferita all’esistenza o all’importo del credito di __________., il
giudice civile dovrebbe dichiararla irricevibile (risp. il giudice penale
respingerla perché già giudicata), se non venissero allegati fatti posteriori
alla sentenza penale che avessero provocato l’estinzione parziale o totale del
credito compensativo.
2.5. Dal punto di vista
teleologico, occorre inoltre rilevare che non si vede per quale motivo si
dovrebbe, per principio, riconoscere alla vittima di un reato, in favore della
quale l’art. 219 LEF non prevede alcun privilegio, un diritto di distrazione o
di preferenza su valori non connessi alla commissione di un reato e sui quali,
di conseguenza, gli altri creditori dell’imputato potevano legittimamente
contare (il sequestro penale puramente cautelativo di simili valori è invece
possibile, in virtù dell’art. 59 n. 2 cpv. 3 nCP; contra Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurigo 2000, n. 2588, che tuttavia si fonda su due sentenze del TF anteriori
alla revisione dell’art. 59 CP). La critica di Niklaus Schmid (Kommentar, n. 182 ad art.
59), fondata sul principio secondo il quale “i reati non devono lucrare”, non
regge, perché ad approfittare del provento del reato non sono a priori, contrariamente
a quanto sostiene quest’autore, i creditori dell’imputato, bensì le persone
sconosciute che detengono il maltolto reso irreperibile. Va del resto ricordato
che la confisca (art. 59 n. 1 cpv. 2 CP), come il credito compensativo (art. 59
n. 2 cpv. 1 i.f. CP), può essere opposta solo ai terzi in male fede, e quindi,
a priori, non ai creditori dell’imputato (nell’ipotesi di un creditore in male
fede, rimangono ovviamente proponibili la confisca, la pronuncia di un credito
compensativo oppure la revocazione ex art. 285 ss. LEF).
- La ricorrente ritiene
pure che il pignoramento eseguito a favore di __________ sia abusivo e pertanto
nullo.
3.1. Il Tribunale federale
ha già avuto modo di precisare che non spetta all’ufficio di esecuzione né
all’autorità di vigilanza decidere se la pretesa posta in esecuzione sia
provvista di buon fondamento o sia fatta valere a giusto titolo: è quindi
“praticamente” escluso che il creditore ottenga in maniera abusiva l’emanazione
di un precetto (DTF 113 III 4, cons. 2b, con rif.). In diversi casi, il
Tribunale federale ha tuttavia ammesso che un atto esecutivo possa risultare
abusivo (cfr. ad es. DTF 105 III 18-19: “Taschenarrest”; DTF 105
III 80 ss.: domanda d’inventario a tutela del diritto di ritenzione, quando è comprovato
che quest’ultimo è estinto; DTF 107 III 10: notifica di un precetto
esecutivo contro una comunione ereditaria indivisa ad un erede di cui si
suppone che non interporrà opposizione, omettendo apposta la notifica all’erede
di cui è certo che si sarebbe opposto; DTF 113 III 5, cons. 2b:
esecuzione chiesta da un procedente che ha dichiarato all’ufficio che l’escusso
non è il debitore del credito vantato (questione lasciata aperta); DTF 115
III 18 ss.: notifica, in quindici mesi, di quattro precetti esecutivi fondati
sulla stessa causa del credito per complessivi fr. 775'000.--, senza che il
procedente abbia mai chiesto né il rigetto dell’opposizione né l’accertamento
della pretesa; cfr. pure BlSchK 1988, 194 ss., 1991, 111 ss. e 1993,
174-175: esecuzione il cui scopo non è il ricovero di un credito ma la lesione
della riputazione o del credito dell’escusso; cfr. ancora Gilliéron, vol. I, n. 35-40 e 50-51
ad art. 38-45). Non è invece nota a questa Camera l’esistenza di una decisione
del Tribunale federale, erroneamente citata dalla ricorrente, secondo la quale
il fatto di non sollevare opposizione allo scopo di favorire un altro creditore
(la moglie dell’escusso) sarebbe stato giudicato abusivo.
3.2. Nel caso di specie,
non ci si trova in una delle situazioni eccezionali in cui si possa, secondo la
giurisprudenza federale, ritenere manifestamente abusiva. In particolare, non
risulta in modo evidente che il credito fatto valere da __________ sia inesistente.
Anzi, tale credito è accertato in una sentenza estera. Orbene, solo l’abuso manifesto
va sanzionato (art. 2 cpv. 2 CC; DTF 102 III 5, cons. 1b i.f.; 115
III 21, cons. 3b). Sembra addirittura che l’inesistenza del credito posto in
esecuzione debba essere comprovata (cfr. DTF 105 III 83 cons. 2) perché
l’ufficio di esecuzione, che comunque non è un’autorità giudiziaria, possa
dichiarare l’esecuzione abusiva e quindi nulla. Orbene, in casu, la tesi di
__________ secondo la quale ella disporrebbe di un credito contro il marito in
relazione con il versamento da parte sua della somma di US$ 4 milioni sul conto
della Procura pubblica non è del tutto inverosimile, quand’anche mal si
comprende come i US$ 4 milioni del 1996 siano divenuti 12 milioni nel 1999 e nonostante
i numerosi elementi dell’incarto che inducono a pensare che marito e moglie
stiano operando una manovra forse abusiva a scapito della ricorrente.
3.3. Spetta quindi solo al
giudice competente, nell’ambito della procedura di contestazione della
graduatoria (art. 148 LEF), pronunciarsi sulle censure della ricorrente, in
particolare su un’eventuale eccezione revocatoria riferita al carattere asseritamente
abusivo del preteso credito di __________, opposizione che non può in ogni caso
essere sollevata da __________ prima del rilascio in suo favore di un attestato
provvisorio di carenza di beni (art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF). La reiezione del
ricorso non occasiona del resto alcun danno per la ricorrente, poiché la distribuzione
della somma pignorata non può avvenire prima che la graduatoria sia cresciuta
in giudicato.
- Sulle tasse occorre
ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383, cons. 2a). Per lo stesso motivo non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 44 e 148 LEF, 59 e 60 CP, 2 cpv. 2 CC nonché
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 18 settembre 2000 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione all'UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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