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Numero d'incarto:
15.1999.69
Data decisione, Autorità:
07.07.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00069
Lugano
7 luglio 1999/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nel procedimento disciplinare promosso su segnalazione/denuncia 5 aprile 1999
di
contro
nella
sua qualità di funzionario dell'Ufficio esecuzione __________
visto lo
scritto 19 aprile 1999, con il quale il Procuratore pubblico __________ ha trasmesso
alla CEF la segnalazione pervenuta al Ministero pubblico, non ravvisando gli
estremi di un reato penale;
richiamato il
verbale 29 aprile 1999 di audizione di __________;
ritenuto
in fatto: A. Con
denuncia 5 aprile 1999 __________ ha accusato __________ di aver sostituito i
cilindri, nell'ambito di un'esecuzione nei suoi confronti, del suo appartamento
a __________, lasciandolo praticamente sulla strada, senza vestiti né effetti
personali. A suo dire, per i beni pignorati, tra cui un tappeto del valore di
fr. 42'000.–, uno svizzero tedesco avrebbe offerto fr. 30'000.–, rifiutati da
__________ che avrebbe realizzato gli oggetti per soli fr. 7'000.–. Il
funzionario avrebbe poi rubato una barca. Per tutto ciò l'UE di __________
dovrebbe essere astretto a versargli fr. 80'000.– a titolo di risarcimento
danni.
B. Interrogato
il 29 aprile 1999, il segnalato ha negato in toto gli addebiti, precisando che
mai l'ufficio ebbe a sostituire i cilindri, che nessuna barca venne mai
rinvenuta né tanto meno pignorata. __________ non ricorda di aver ricevuto
un'offerta di acquisto dei beni pignorati, che d'altra parte avrebbe potuto
benissimo essere formulata in occasione dell'asta.
Considerato
in diritto: 1. La
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità
disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni
disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e
impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro
funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza
in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e
fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv.
5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con
il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
- Dall'esame
degli atti dell'incarto di cui al gruppo di esecuzione n. 1495 nei confronti di
__________ traspare che il 28 aprile 1993 __________ e il cursore __________
hanno eseguito il pignoramento dei beni contenuti nell'appartamento di
__________. Sul verbale di pignoramento risulta che le chiavi dell'appartamento
sono state riconsegnate al signor __________ della __________, che le aveva
messe a disposizione. Successivamente, il 4 maggio 1993, __________ ha allestito
un inventario di ritenzione su richiesta della comunione dei comproprietari del
Condominio __________, che vantava crediti per contributi condominiali nei confronti
dell'escusso, riprendendo i dati del precedente pignoramento; nessuno si è più
recato sul posto. Non vi è agli atti traccia della presunta sostituzione dei
cilindri.
Con
lettera 25 aprile 1994 __________ ha chiesto all'UE di __________ di ragguagliarlo
circa il destino di una barca di proprietà di certo signor __________. Il 13
giugno 1994 l'ufficio ha risposto di ignorare l'ubicazione dell'imbarcazione,
già di proprietà dell'escusso, che l'Ufficio della circolazione indicava da
tempo priva di targhe e che non aveva potuto essere pignorata in quanto irreperibile.
Gli
oggetti pignorati sono stati regolarmente realizzati il 4 luglio 1994 per
l'importo totale di fr. 7'806.– a diversi acquirenti, nessuno ha fatto
un'offerta di acquisto in blocco, tanto meno di fr. 30'000.–.
- In
conclusione l'istruttoria non ha permesso di evidenziare nessuna violazione dei
doveri di ufficio da parte del funzionario __________. Non è emerso il benché minimo
indizio a suffragio delle tesi del segnalante. Non vi è quindi spazio per
misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF.
Richiamati gli art.
14 cpv. 2 LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La
segnalazione/denuncia 5 aprile 1999 di __________, è evasa nel senso che è
accertata l'inesistenza dei presupposti per qualsivoglia sanzione disciplinare
nei confronti di __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
a:
– UEF
__________;
– Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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