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Numero d'incarto:
15.1999.169
Data decisione, Autorità:
09.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1999.00169
Lugano
9 novembre
1999 B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1. ottobre 1999 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Vallemaggia (validità dell'opposizione a un precetto esecutivo) nell'esecuzione
n. __________ promossa contro il ricorrente da
viste
le osservazioni: - 13 ottobre 1999 del __________
20 ottobre 1999 dell'UEF di Vallemaggia
rilevato che con decreto presidenziale 8 ottobre 1999 al ricorso è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 7 luglio 1999 il __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 20'187.50 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio
1999 e fr. 50.-- spese per domanda di esecuzione. Il PE è stato notificato per
via rogatoriale all'escusso ad __________ il 27 agosto 1999 dalla funzionaria
postale __________. Sull'esemplare ritornato al creditore appare l'indicazione
"nessuna opposizione".
B. Con domanda 17 settembre 1999 il __________ ha chiesto all'UEF di
Vallemaggia di proseguire l'esecuzione. Il 23 settembre 1999 il predetto UEF ha
emesso l'avviso di pignoramento per fr. 2'429.45 interessi e spese comprese,
fissato per il 1. ottobre 1999.
C. Contro l'avviso di pignoramento si è tempestivamente aggravato
__________ sostenendo di avere espresso il 27 agosto 1999, giorno della
notifica del PE, la sua volontà di interporre opposizione alla buralista
postale di __________. Il ricorrente ha poi prodotto una dichiarazione di
__________, Ufficio postale di __________, datata 29 settembre 1999, in cui
viene confermato che il debitore __________ ha dichiarato di propria presenza
di interporre opposizione al PE in esame.
D. Delle osservazioni del __________ e dell'UEF di __________ si dirà,
se del caso, in seguito.
considerato
in diritto:
a) Per
l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto all'ufficio d'esecuzione.
Quale
forma è prevista sia la dichiarazione orale che quella scritta. Ambedue sono
valide nei confronti di tutte due i possibili destinatari. In particolare per
quel che riguarda la forma orale l'opposizione può essere espressa al momento
della notifica del PE nei confronti di chi lo notifica. Anche il funzionario
postale che esegue la notificazione è obbligato a verbalizzare l'opposizione.
Allorquando la notificazione è stata completata, la dichiarazione di
opposizione deve essere fatta all'ufficio d'esecuzione competente. Questa
dichiarazione deve venire verbalizzata dal funzionario dell'UE. Una
dichiarazione orale nei confronti del funzionario postale non è più
sufficiente, dopo la conclusione della notificazione del PE. Inoltre è compito
del debitore assicurarsi, nel caso di dichiarazione orale dell'opposizione,
dell'avvenuta verbalizzazione. Carenze della verbalizzazione devono essere
fatte valere con ricorso a questa Camera. Nel caso in cui viene interposta una
valida opposizione orale, che non risulta però verbalizzata (e ciò può essere
provato), non può sorgere alcun danno all'escusso a causa dell'obbligo di
verbalizzazione di chi ha eseguito la notifica (Balthasar Bessenich, Basler
Kommentar, zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 4 ad art. 74 LEF e
rif. ivi.) L'interpretazione della dichiarazione d'opposizione deve essere
fatta in caso di dubbio applicando il principio "in dubio pro
debitore", dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente
necessario (CEF VIG 1. aprile 1997 su reclamo G. M., 19 giugno 1990 su reclamo
S.S.; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 m. 11-13 e 26-27;
Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, ed. 1999, n. 42 ad art. 74 LEF).
b) Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto di avere dichiarato la
sua intenzione di interporre opposizione al momento della notificazione del PE
da parte della buralista postale di __________, producendo una dichiarazione
scritta, in cui __________, dell'Ufficio postale di __________, ha dichiarato e
sottoscritto che il giorno 27 agosto 1999 - giorno della notificazione del PE
in esame - il debitore "ha espresso di propria presenza di interporre
opposizione al precetto esecutivo no. __________ promosso dal __________
". Questa dichiarazione della funzionaria postale di __________, la quale,
quale persona incaricata ha sottoscritto l'avvenuta notificazione del PE,
costituisce valida prova dell'avvenuta dichiarazione orale di opposizione.
Pertanto, sia per l'obbligo della funzionaria postale di verbalizzare
l'opposizione che per la sua predetta dichiarazione così come per il principio
"in dubio pro debitore", la mancata indicazione di opposizione sul PE
in oggetto non può andare a danno di __________. Di conseguenza va ammessa la
sua opposizione per cui all'UEF di Vallemaggia va fatto ordine di iscrivere
l'opposizione interposta dal ricorrente al PE n. __________.
- Il ricorso 1. ottobre 1999 di __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17
e 74 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 1. ottobre 1999 di __________, è accolto.
1.1. All'UEF di Vallemaggia è fatto ordine di iscrivere l'opposizione
interposta da __________, nella procedura esecutiva n. __________ promossa dal
__________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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