AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.163
Data decisione, Autorità:
20.07.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00163
Lugano
20 luglio
2000/FC/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 2 agosto 1999 di
patr.
dalla __________
contro
l'operato
dell’UEF di Bellinzona nell'esecuzione n.
__________ promossa dal ricorrente
contro
con quali creditori
interessati nello stesso gruppo di pignoramento:
e con altri
interessati, quali debitori della prestazione pignorata:
in materia di
adempimenti penali di diritto esecutivo federale nel pignoramento.
Ritenuto in
fatto:
A. Con PE n.
__________ la ditta __________ __________ procede contro __________ per fr.
404.65 oltre accessori. Nel pignoramento del gruppo cui appartiene la
precettante Centro veterinario __________ è stato pignorato il 4 febbraio 1999
l'importo di fr. 210.-- al mese a partire dal mese di marzo 1999. L'escusso,
iscritto nei ruoli delle assicurazioni sociali quale assicurato esercitante
attività lucrativa indipendente, è amministratore di varie società anonime in
qualità di membro con firma individuale (__________, __________, __________,
__________).
B. L'UEF di Bellinzona, dopo aver invano richiesto alle quattro società
anonime di indicare lo stipendio versato a __________, ha notificato allo
stesso amministratore escusso il pignoramento di salario per l'importo di fr.
210.--.
C. Il 14
luglio 1999 l'UEF di Bellinzona ha reso noto alla precettante che il debitore
non versa le quote pignorate e che al termine della procedura sarà rilasciato
un attestato di carenza di beni, con facoltà al creditore di denunciare il debitore
per il mancato pagamento dell'importo di fr. 210.-- al mese.
D. Il 22 luglio 1999 la precettante ha sollecitato l'UEF di Bellinzona
a procedere penalmente contro __________ in conformità degli art. 169 e 292 CP.
E. Con provvedimento 27 luglio 1999 l'UEF di Bellinzona ha reso noto
alla precettante che "non è compito specifico dell'UEF sporgere
denuncia penale nei confronti del debitore per il mancato pagamento delle quote
pignorate" e che l'organo d'esecuzione forzata "procede
penalmente a norma degli art. 169 e 292 CP unicamente nel caso d'asportazione
di beni mobili soggetti a pignoramento".
F. Con ricorso 2 agosto 1999 __________ chiede che sia ordinato all'UEF
di Bellinzona di procedere in via penale contro l'escusso, atteso che "il
pignoramento di salario è una decisione dell'Autorità competente che deve
essere rispettata dal debitore" e che "questo ordine riguarda
l'Autorità stessa e non il creditore".
G. Con osservazioni 17 agosto 1999, il Comune di __________ - quale
creditore interessato, appartenente allo stesso gruppo di pignoramento - è pure
dell'avviso che è dovere dell'organo d'esecuzione forzata chiedere l'intervento
dell'autorità penale.
H. L'UEF di Bellinzona, con osservazioni 28 settembre 1999, si è
rimesso alla decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza, evidenziando
difficoltà di ordine pratico in caso di denuncia penale ad opera dell'UEF
stesso, atteso che "è noto che il pignoramento di quote mensili di
reddito di debitori in proprio permette raramente il recupero degli importi
pignorati".
I. In altra esecuzione (n. __________, con precettante la qui
ricorrente) è già stato rilasciato un attestato di carenza di beni per fr.
356.65 in data 8 gennaio 1998, con l'indicazione che "il debitore non
esercita attività lucrativa". Dalla dichiarazione verbalizzata il 17
novembre 1998 nella nuova esecuzione oggetto del presente esame giudiziale, si
evince che __________ è coniugato, ha un figlio nato il , è libero
professionista, amministratore di quattro società anonime (,
__________, __________, __________), dichiara un guadagno mensile totale di fr.
1'800.-- (media), la cassa malati gli viene pagata dalla pubblica assistenza e
l'alloggio gli è messo a disposizione dalla società presso gli uffici delle
quattro società.
Considerando in
diritto:
-
Il sistema
del diritto esecutivo federale è in sé quasi perfetto dal profilo tecnico-giuridico
e contribuisce a distribuire a ciascuno quello che gli spetta, a condizione
però che ogni interessato svolga, con attenzione e diligenza, quanto occorra a
tutela dei propri diritti e senza delegare ad altri funzioni di controllo che,
purché lo si voglia, molti sarebbero in grado di svolgere. Attenzione
accresciuta va posta, ben più di quanto si pratichi attualmente, sugli aspetti
penali che possono pregiudicare il corretto svolgimento della procedura di
esecuzione forzata. Sempre più spesso si intuisce nell'azione di taluno l'intento
prevaricatore, volto a conseguire illeciti vantaggi patrimoniali sfruttando debolezze
e aritmie procedurali, volute o no, della parte avversa, di altri interessati e
delle autorità sia istituzionali che private chiamate ad operare. L'aiuto
decisivo del diritto penale nel reprimere i crimini e i delitti nel fallimento
e nell'esecuzione per debiti (art. 163-171bis CP, comprese le disposizioni
generali ex art. 172-172ter CP), come pure per perseguire le contravvenzioni
per inosservanza da parte del debitore o di terzi di norme della LEF (art.
323-324 CP) o correlate (inosservanza delle norme legali sulla contabilità, art.
325 CP) - con l'estensione ex art. 326 CP nei confronti di chi ha agito per
persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali - senza omettere la
contravvenzione secondo l'art. 292 CP, deve di nuovo costituire valido
deterrente contro manovre scorrette e fraudolente. In questa direzione si è
peraltro già mosso il legislatore ticinese con l'istituto dell'ispettore di
esecuzione e fallimenti (art. 10 LALEF), in funzione di consulente degli organi
d'esecuzione forzata per gli aspetti di natura penale connessi agli adempimenti
ex art. 4 e 181 CPP (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998,
n. 3.2 agli art. 21-24 LPR, p. 261).
-
Nel fallimento e nell'esecuzione per debiti si possono distinguere
crimini o delitti e contravvenzioni. Bene giuridico protetto è in primo luogo
il diritto soggettivo del creditore ad essere soddisfatto dal profilo
patrimoniale per mezzo dei beni del debitore e secondariamente l'esecuzione forzata,
quale parte costitutiva dell'amministrazione della giustizia in senso lato (DTF
106 IV 34 cons. 4a con rif.; Hans Wiprächtiger, Das neue Vermögensstrafrecht
und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, in: BlSchK
1998, p. 6, b); Karl Spühler, Das revidierte SchKG und seine Auswirkungen
auf die Strafverfolgung, in: RPS/ZStrR 1998, p. 250, n. 1).
-
Il reato esecutivo presuppone la validità del provvedimento che vi è
sotteso. Il giudice penale deve preliminarmente determinarsi in via
pregiudiziale: ove concludesse per la nullità (sulla nozione, cfr. Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 8-10 all'art.
22 LEF) dell'atto esecutivo, non vi potrebbero essere conseguenze di natura penale
(Robert Hauser, Der Schutz von Schuldbetreibung und Konkurs durch das Strafrecht,
in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p. 37, V).
-
Se l'autore del reato è una persona giuridica o una società, allora
si applica l'art. 172 CP, che determina la colpevolezza della persona fisica
nell'ipotesi che abbia agito per la persona giuridica o per la società in una
delle funzioni ivi partitamente indicate. La norma - espressione del principio societas
delinquere non potest, salvo eccezioni segnatamente del diritto amministrativo
e fiscale - definisce in modo più generale la cerchia delle persone fisiche
entranti in linea di conto: essa indica gli organi della persona giuridica e i
membri di un organo, il collaboratore con potere decisionale indipendente nel
settore d'attività di cui si occupa e il dirigente di fatto di una persona
giuridica o di una società. Il termine di organo corrisponde alla nozione di diritto
civile (ad esempio un membro del consiglio d'amministrazione o dell'organo di
revisione). Con collaboratori di una persona giuridica o di una società si
intendono tutte le persone abilitate a decidere in modo autonomo nel proprio
campo d'attività (ad esempio procuratori e mandatari commerciali, cfr. DTF
106 IV 23 cons. 2c; 100 IV 42 cons. 2c). Con dirigente effettivo va inteso chi,
senza esporsi, determina materialmente la volontà della persona giuridica o
della società servendosi di uomini di paglia come organi formali. L'art. 172 CP
comprende tutte le persone giuridiche (Flavio Cometta, Diritto esecutivo
federale e sanzione penale - Reati nell'esecuzione forzata, in particolare nel
concordato, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel - Festschrift 75 Jahre Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
p. 195). Con società, oltre a quelle in nome collettivo e in accomandita, si
intende anche la società semplice: questa estensione è giustificata dal fatto
che compiti di notevole importanza sono spesso assunti da consorzi, che dal
profilo giuridico sono società semplici (FF 1991 II, p. 881. Boll. uff. CSt
1993, p. 966 [Beerli, relatrice]). Le medesime considerazioni valgono per l'art.
326 CP in materia di contravvenzioni riferite alle ipotesi ex art. 323-325 CP (Stefan
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 2. ediz., Zurigo
1997, n. 4 all'art. 172 CP).
-
a) Per l'art. 169 CP è punito per il reato di distrazione di valori
patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale chiunque arbitrariamente
dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali (Wiprächtiger, op. cit.,
in: BlSchK 1998, p. 18-21, n. 10; Trechsel, op. cit., p. 626-629; Jörg Rehberg/Niklaus
Schmid, Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, 7. ediz., Zurigo
1997, § 43, p. 294; Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal
annoté, Losanna 1997, p. 341 s.)
pignorati o sequestrati
compresi in un inventario della procedura di esecuzione
in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di
ritenzione
appartenenti al patrimonio ceduto mediante un
concordato con abbandono dell'attivo oppure deteriora, distrugge, svaluta o
rende inservibili tali valori patrimoniali.
b) Nella
tutela della norma non rientra per contro la mancata consegna da parte del
datore di lavoro della quota di salario pignorata al debitore. Questo comportamento,
finora non sanzionato, è comunque perseguibile in virtù del nuovo art. 159 CP
(appropriazione indebita di trattenute salariali), in vigore dal 1. gennaio
1995. Siffatto reato ha la forma di una norma speciale e può essere commesso soltanto
da un datore di lavoro. È datore di lavoro chi riceve la prestazione lavorativa
da una persona sottoposta alle sue istruzioni e si impegna a corrisponderle in
contropartita un salario. La colpevolezza presuppone che sia stato disatteso il
dovere di effettuare le trattenute di salario e di versarle nel modo pattuito o
imposto per ordine dell'autorità, ad esempio in caso di pignoramento di reddito
da lavoro su provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata (FF 1991 II, p.
863). L'art. 169 CP si situa tra la tutela dell'art. 145 CP (appropriazione e
sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione) riferita ad
interessi solo di natura privata e quella ex art. 289 CP (sottrazione di cose
requisite o sequestrate) che persegue interessi solo pubblici (Cometta,
op. cit., p. 205, cc).
c) Sugli elementi costitutivi oggettivi dell'art. 169 CP va osservato
che il comportamento punibile consiste nel deteriorare, distruggere, svalutare
o rendere inservibili i valori patrimoniali pignorati, sequestrati,
inventariati o ceduti in sede di concordato con abbandono dell'attivo. Bene
giuridico protetto è non solo il diritto soggettivo del creditore ad essere
soddisfatto dal profilo patrimoniale per mezzo dei beni del debitore, ma anche
l'esecuzione forzata di diritto federale quale parte costitutiva
dell'amministrazione della giustizia in senso lato (DTF 106 IV 34 cons.
4a con rif.; 99 IV 147). Dal profilo soggettivo occorre l'intenzione - è sufficiente
dolus eventualis - di distrarre valori patrimoniali sottoposti a procedimento
giudiziale e di danneggiare in tal modo i creditori (DTF 119 IV 135-137
cons. 2).
Per il concorso
di reati, ove difetti l'intenzione di danneggiare i creditori, si realizza il
reato di sottrazione di cose requisite o sequestrate ex art. 289 CP. L'art. 169
CP è lex specialis in relazione agli art. 163 e 164 CP.
-
Nel caso di specie emerge dal modulo n. 6 (verbale interno per le
operazioni di pignoramento) che l'escusso __________ - dopo aver dichiarato di
essere amministratore di quattro società anonime (__________, __________,
__________, __________) con un guadagno mensile totale di fr. 1'800.-- in
media, con la cassa malati che gli viene pagata dalla pubblica assistenza e con
l'alloggio messogli a disposizione dalle società presso gli uffici delle quattro
società - "è stato reso edotto che la dissimulazione di beni,
l'arbitraria disposizione di oggetti pignorati e l'incompleta indicazione dei
beni che gli appartengono è punibile (art. 164, 169, 323 n.2 CP) e che il
pagamento diretto al creditore non comporta la decadenza del pignoramento".
Dal verbale di pignoramento 9 marzo 1999, che ordina una trattenuta di fr.
210.-- al mese a partire da marzo 1999, risultano pure le comminatorie dedotte
dagli art. 169 e 292 CP. Benché espressamente sollecitato, __________ - tanto a
titolo personale quanto in qualità di amministratore delle quattro società
anonime per le quali agisce - ha disatteso gli obblighi di diritto esecutivo
federale cui era tenuto. Siffatto comportamento, suscettibile di costituire
violazione di norme penali poste a supporto dell'esecuzione forzata quale parte
costitutiva dell'amministrazione della giustizia in senso lato, oltre
ovviamente alla manifesta lesione del diritto soggettivo del creditore di essere
soddisfatto dal profilo patrimoniale per mezzo dei beni del debitore, impone un
deciso intervento della stessa autorità esecutiva che non può demandare al
privato quello che è specifico compito dello Stato di diritto. L'UEF di Bellinzona
dovrà quindi procedere con denuncia al Ministero pubblico ex art. 181 CPP,
atteso che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell'esercizio
delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne
immediato rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli
atti relativi.
-
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Sulle spese occorre
ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - il principio
dell'esenzione è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17 e 91 LEF; 164 n. 1, 323 n. 1 e 2, 324 n. 5 CP; 181 CPP
pronuncia:
- Il ricorso
2 agosto 1999 della ditta __________ __________, è accolto
1.1. È
fatto ordine all'UEF di Bellinzona di determinarsi come al cons. 6.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Comunicazione all'UEF
di Bellinzona, con l'ordine di procedere come al dispositivo n. 1.1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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