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Numero d'incarto:
15.1999.148
Data decisione, Autorità:
06.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00148
Lugano
6 settembre 1999
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 12 agosto 1999 di
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento
2/3 agosto 1999 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
viste le osservazioni 26 agosto 1999 dell’UE
di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 19/20 aprile 1999 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 470.-- oltre interessi
al 6% dal 1 febbraio 1999. L’escussa ha interposto opposizione. Con decisione
13 luglio 1999 Il Giudice di pace del Circolo di Lugano, Sezione 1, la
__________ ha rigettato l’opposizione.
B. Con
richiesta 15 luglio 1999 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano di
proseguire l’esecuzione. Il 2 agosto 1999 l’UE di Lugano ha emesso la
comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 3 agosto 1999.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso
12 agosto 1999, sostenendo l’inesistenza del debito. La debitrice ha infatti
sostenuto di avere, in relazione all’acquisto di gasolio dalla creditrice, già
pagato per errore un anticipo di fr. 500.--.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la
possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica
della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su
reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911,
n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa
di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40
LEF);
– l’esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione
di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione;
– la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, ricevuta la
decisione 13 luglio 1999 del Giudice di pace del Circolo di Lugano, doveva, se
del caso, far valere le sue ragioni impugnandola.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 agosto 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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