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Numero d'incarto:
15.1999.140
Data decisione, Autorità:
23.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00140
Lugano
23 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15
luglio 1999 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 24 giugno
1999 nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni
- 11 agosto 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri
crediti.
B. Il
24 giugno 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento presso il __________
della quota del salario percepito dall’escusso eccedente il minimo vitale,
determinato sulla base del seguente calcolo:
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’025.--
figli
minorenni fr. 200.--
locazione
fr. 690.--
riscaldamento fr.
50.--
totale fr.
1’965.--
C. Con
ricorso 15 luglio 1999 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario
sostenendo che il calcolo eseguito dall’UE di Lugano sarebbe errato e postula quindi
il riconoscimento del seguente minimo di esistenza:
locazione
fr. 1’000.--
elettricità fr.
28.40
acqua fr.
16.70
telefono fr.
80.--
cassa
malati fr. 270.--
pasti
a domicilio fr. 290.--
pasti
fuori domicilio fr. 360.--
spese
per la casa fr. 100.--
spese
per i figli fr. 200.--
totale fr.
2’345.10
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
edita da questa Camera (in seguito: Tabella) l’importo base per persona singola
che vive sola ammonta fr. 1’025.-- al mese.
Il
ricorrente pretende il riconoscimento di fr.290.- per i pasti a domicilio, fr.
80.-- per spese telefoniche, Fr. 28.40 per spese di elettricità, nonché fr.
16.70. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le
stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo
in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S.
cons. 5b).
Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16
febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di
regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III
73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna
1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’000.-- a
titolo di canone locatizio per l’appartamento di 1 ½ locali che occupa da sola
a __________. Orbene dagli atti risulta che l’affitto pagato dall’escusso
ammonta a fr. 690.-- mensili, così come riconosciuto dall’UE di Lugano. Di
conseguenza non è possibile accordare ulteriori deduzioni
- Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, quanto necessita al sostentamento
delle persone a carico del debitore è da includere nel calcolo del minimo di
esistenza solo se il debitore paga effettivamente tale importo (DTF 121 III 20;
120 III 16).
Nel
caso di specie il ricorrente non paga il premio della cassa malati, essendo la
__________ tra i creditori che hanno promosso l’esecuzione nei confronti di
__________. Orbene, ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che fra i
creditori vi è la cassa malati __________, avendo il debitore richiesto il
riconoscimento dell’importo di fr. 270.-- relativo al premio della cassa
malati, tale voce di spesa non può essere inserita nel calcolo del minimo di
esistenza. Per quanto attiene alle spese per le figlie l’UE di Lugano ha già
riconosciuto alla voce “figli minorenni” l’importo di fr. 200.-- richiesto dal
ricorrente e ciò malgrado le figlie vivano con la madre. Ne consegue che non è
possibile operare ulteriori deduzioni.
-
Il
punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori
dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale. Dagli atti risulta che Il debitore esercita l’attività di impiegato
presso il __________ a __________. Egli può quindi rientrare tutti i giorni al
proprio domicilio, situato anch’esso a __________, per prendere i pasti. L’UE
di Lugano ha quindi agito correttamente non avendo riconosciuto alcun importo
per pasti fuori domicilio.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
- Va
ricordato a futura memoria all'UE di Lugano che il verbale di pignoramento deve
sempre indicare anche le entrate dell'escusso al momento del pignoramento, nel
caso concreto fr. 2.339.-- netti, calcolati su uno stipendio mensile lordo di
fr. 2'600.-- come risulta dal Contratto di lavoro individuale (programma
d'integrazione) 24 aprile 1999 e relativo conteggio salario riferito al mese di
maggio 1999 agli atti.
pronuncia:
-
Il
ricorso 15 luglio 1999 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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