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Numero d'incarto:
15.1999.00146
Data decisione, Autorità:
01.09.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00146
Lugano
- settembre 1999
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale (recte:
domanda di revisione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
quale Autorità di vigilanza) 20 agosto 1999 di
contro
la
sentenza 3/11 agosto 1999 della Camera di esecuzione e fallimenti quale
Autorità di vigilanza nell’inc. 15.99.61 su ricorso 8 aprile 1999 contro
l’operato dell’amministra-zione speciale del fallimento __________ e
meglio contro la graduatoria depositata il 29 marzo 1999
procedura
concernente anche
e
richiamata
l’ordinanza presidenziale 17 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso
l’effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’11
febbraio 1998 il Pretore di Bellinzona dichiarava il fallimento di __________.
La Ia assemblea dei creditori nominava il 22 luglio 1998 un’amministrazione
speciale nella persona di __________.
B. Il
29 marzo 1999 venivano depositati la graduatoria e gli elenchi oneri relativi
alle proprietà immobiliari del fallito.
C. Con
ricorso 8 aprile 1999 __________ si aggravava contro la graduatoria contestando
la collocazione e l’ammontare dei crediti notificati dalla __________ dalla
__________ dalla __________ e dal Comune di __________. Il ricorrente sostiene
infatti che “ la graduatoria depositata presso l’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona presenta una serie di errori di valutazione dei crediti
e della classe loro attribuita...”, di tale entità da richiederne la modifica.
D. Con
sentenza 3 agosto 1999 questa Camera dichiarava irricevibile il ricorso, vertendo
lo stesso su questioni di merito sottratte al potere di cognizione
dell’Autorità di vigilanza e rinviava il ricorrente all’azione ex art. 250 LEF.
E. Con
atto 20 agosto 1999 __________ sostiene di non essere legittimato, in qualità
di fallito ad inoltrare l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250
LEF, a cui rinvia il considerando 2 della sentenza in oggetto. Egli assevera
inoltre di aver sollevato questioni formali il cui esame sarebbe stato
tralasciato da parte di quest’Autorità di vigilanza.
Considerando
in diritto: 1. Con
atto 20 agosto 1999 __________ ha formulato ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale
federale contro la sentenza 3 agosto 1999 della CEF, facendo valere censure che
già possono essere formulate con la domanda di revisione in conformità
dell’art.25 lett. a LPR.
a) Il
ricorso al diritto federale secondo l’art. 19 LEF non esclude la domanda di
revisione di diritto cantonale nei Cantoni che, come il Ticino, hanno
introdotto siffatto rimedio di diritto. Nel caso in cui vengano formulati
contemporaneamente – sia nello stesso atto che in gravami distinti – tanto il
ricorso dell’art. 19 LEF alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale quanto la domanda di revisione all’Autorità cantonale di
vigilanza, per i combinati art. 57 cpv. 1 e 81 OG il Tribunale federale
sospende l’esame del ricorso fino a che l’autorità cantonale abbia pronunciato.
Nel frattempo resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento
cantonale al Tribunale federale per il tempo tecnico necessario all’Autorità
cantonale per determinarsi sulla domanda di revisione (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG I, Basilea, Ginevra,
Monaco 1998, n. 51 ad art. 19 LEF; Jean–François
Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, p.745 s.).
b) La
qualificazione del gravame quale domanda di revisione va operata dall’Autorità
cantonale di vigilanza secondo la sua esatta natura giuridica e non solo sulla
base di una formulazione errata o imprecisa del rimedio di diritto. Con denominazione
errata si può anche intendere che il ricorrente ritiene di doversi aggravare
unicamente al Tribunale federale perché indottovi dell’indicazione in sentenza
dei rimedi di diritto – che in virtù dell’art. 20 a cpv.2 n. 4 seconda proposizione
LEF si compendiano nel ricorso di diritto federale ex art. 19 LEF – senza
sapere che le stesse argomentazioni, o almeno parte di esse, possono già essere
formulate con la domanda di revisione all’Autorità cantonale di vigilanza. Ne
consegue che il ricorso ex art. 19 LEF formulato da ________deve essere subito
trattato come domanda di revisione di diritto cantonale nel senso degli art. 26
ss. LPR, ritenuto che – per il principio di celerità e per evitare che possano
darsi sospetti di ritardata giustizia – il giudizio sulla domanda di revisione
dovrà essere pronunciato entro tempi ristretti. Da questo modus operandi non
deriverà comunque alcun pregiudizio alle parti, cui resta aperta la via del
ricorso di diritto federale contro il nuovo giudizio cantonale.
- a) Il
rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema
procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità
impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie
da parte di chi intende solo prendere tempo (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all’art.27).
b) Nel
caso di specie sono ipotizzabili i motivi di revisione dell’art. 26 lett. a e c
LPR (errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza e violazione del
diritto di essere sentito).
- a)
L’errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando
l’autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano
dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie.
In linea di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi
per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi é
motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l’autorità ha
scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata –
espressamente menzionata – ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un
siffatto rifiuto non è questione d’ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n.1.1 – 1.2 ad art.
26 LPR).
b) La
nozione di inavvertenza presuppone che il tribunale abbia omesso di considerare
un atto determinato o che l’abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo
esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399s. Cons. 2a).
L’inavvertenza non concerne l’apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico
dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto
del giudice – restano comunque riservati i casi in cui l’errore sia di tutta evidenza
e di immediato riscontro – e in linea di principio non può prendere la forma di
un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta op. cit., n.1.3–1.4 ad art. 26
LPR).
c) Chi
sostiene esservi contrasto nel senso dell’art. 26 lett. a LPR con quanto risulta
dagli atti deve cumulativamente:
– indicare
in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o
lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;
– dimostrare
che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.
d) Il
diritto di essere sentito, dedotto dall’art. 4 Cost.., richiede che l’Autorità
cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si
pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione. Siffatta esigenza,
fondata nel diritto cantonale sull’art. 26 lett. c LPR, non implica tuttavia
che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni
argomento sollevato: egli può limitarsi all’essenziale, purché le parti siano
in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla
impugnare (Cometta, op. cit.
n.3.1 ad art. 26 LPR).
-
ha evidenziato che la serie di censure d’ordine formale, correttamente
elencate, non sono state prese in esame perché qualificate esclusivamente di contenuto
materiale, il ricorrente è stato inoltre rinviato all’azione di contestazione
della graduatoria che, in tutta evidenza, non compete al fallito. Nel caso di
specie si realizzano i motivi di revisione dell’art. 26 lett.a e c LPR contro
la sentenza 3 agosto 1999 di questa Camera. La domanda di revisione va accolta
e si procede pertanto all’esame delle censure fatte valere con il ricorso 8
aprile 1999 da __________. Trattandosi di svista manifesta riferita a documento
già agli atti, in casu il gravame 8 aprile 1999 ed essendo le parti già
espresse nelle rispettive osservazioni al ricorso, si prescinde dalla notifica
alle parti della domanda di revisione ex art. 28 cpv. 2 LPR.
-
La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und
Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41–42, p. 371). Con l’azione di
contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio
l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore
(cfr. Amonn/Gasser, op. cit., §
46 n.45–47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84). L’azione di contestazione
della graduatoria è però preclusa al fallito, come rettamente evidenziato dal
ricorrente, il quale può inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria
sollevando censure di carattere formale (cfr. Dieter
Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea, Ginevra, Monaco
1998, n. 22 ad art. 250 LEF) Egli non ha per contro alcun interesse giuridico
quando l’oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango
attribuito ad un creditore (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250 LEF).
-
Per
l’art. 246 LEF i crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non
insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.
Siccome a Registro fondiario viene iscritto il tasso d’interesse massimo delle
cartelle ipotecarie, l’amministrazione fallimentare non può iscrivere
nell’elenco oneri tale dato d’ufficio. Pertanto se il creditore pretende, oltre
agli interessi in corso, anche quelli scaduti, egli deve notificarli espressamente
(cfr. Hierholzer, op. cit., n. 7
ad art. 246 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit. , n. 4 ad art. 246 LEF).
Giusta
l’art. 818 cpv. 1 n.3 CC il pegno immobiliare garantisce il creditore per tre
interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di fallimento o della
domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall’ultima scadenza.
-
Nel
caso in esame il ricorrente sostiene che le insinuazioni di credito della __________
e della __________ non dovevano essere accettate in quanto le stesse non
indicherebbero il tasso d’interesse vantato dalle Banche, nonché il periodo di
decorrenza degli interessi. Orbene la notifica di credito della __________
indica chiaramente il credito vantato nei confronti del fallito con il relativo
tasso d’interesse ed il periodo per il quale sono richiesti tali interessi. I
titoli ipotecari risultanti dal Registro fondiario sono iscritti ad elenco
oneri con il tasso d’interesse notificato dalla Banca compresa la garanzia di
cui all’art. 818 cpv. n. 3 CC. Ne consegue che la notifica della __________ è
stata iscritta correttamente. Per contro la __________ nella propria
insinuazione di credito si è limitata ad indicare il credito in capitale e i
titoli ipotecari a garanzia del proprio credito, omettendo d‘insinuare gli
interessi ed il relativo tasso. L’amministrazione fallimentare speciale ha
erroneamente iscritto negli elenchi oneri i relativi titoli ipotecari con il
tasso d’interesse risultante dal Registro fondiario e la garanzia prevista dall’art.
818 cpv. 1 n. 3 CC, malgrado la __________ abbia omesso d’indicare tali dati.
S’impone quindi la rettifica degli elenchi oneri, nel senso che dagli stessi
vanno depennati gli interessi scaduti al momento del fallimento ed indicati
unicamente quelli correnti, così come previsto dall’art. 246 LEF. Alla Banca va
inoltre fissato il termine di cui all’art. 59 cpv. 1 RUF per indicare il tasso
d’interesse applicabile al credito vantato nei confronti del fallito.
L’amministrazione fallimentare speciale dovrà in seguito ridepositare la
graduatoria e gli elenchi oneri rettificati dandone avviso al debitore e a
tutti i creditori mediante pubblicazione sul _________ ( cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n. 44, p.
372).
-
Le
censure del ricorrente circa l’errata collocazione in I classe del credito
notificato dalla __________, nonché la collocazione in III classe del credito
vantato dal Comune di __________, non devono essere esaminate, non avendo il
fallito alcun interesse giuridico ad impugnare la graduatoria quando l’oggetto
del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango attribuito ad un
creditore (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n. 3 ad art. 250 LEF). Se il ricorrente ritiene che gli importi
notificati non siano dovuti egli deve contestare i crediti, sui quali il
fallito è tenuto ad esprimersi in virtù dell’art. 244 LEF. In tal caso
l’attestato di carenza beni non varrà quale riconoscimento di debito ex art. 82
LEF (cfr. art. 265 cpv. 1 LEF).
-
Ne
consegue il parziale accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17, 244, 246 e 265 LEF, 59 RUF
pronuncia: 1. La
domanda di revisione 20 agosto 1999 __________ è accolta.
1.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 3 agosto 1999 di questa Camera
(inc.15.99.61) che viene così riformata:
-
Il
ricorso 8 aprile 1999 di __________, è parzialmente accolto.
-
E’
fatto ordine all’amministrazione fallimentare speciale di determinarsi come al
considerando 7 di questa sentenza.
-
Non
si prelevano spese , né si assegnano indennità.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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