AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1999.00076
Data decisione, Autorità:
23.06.2000, CEF
Incarto n.
15.1999.00076
Lugano
23 giugno
2000
/CJ/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 aprile 1999 della ditta
contro
e meglio contro la decisione 16 marzo 1999 relativa al riparto
provvisorio di affitti emanata nell'ambito delle esecuzioni __________ e
__________ inoltrate da
rispettivamente
da
e
diretta contro la ditta ricorrente;
visto
l'incarto completo relativo alla procedura ricorsuale (inc. __________),
ritenuto
in fatto: A. Le
ditte __________ et __________ procedono contro la ditta __________ in via di
realizzazione del pegno per l'incasso della somma di fr. 76'154,80, risp.
58'645,90, oltre interessi.
In
base a due decisioni di rigetto definitivo dell'opposizione (a concorrenza di
fr. 73'104,80, risp. di fr. 56'295,90, oltre interessi) entrambe del 10
febbraio 1998, __________, con atti 24 marzo 1998, hanno chiesto la
realizzazione dell'oggetto del pegno, e meglio del mappale n. __________ RFD di
__________ In data 28 maggio 1998, l'escussa è stata
avvisata che le pigioni del suddetto immobile sarebbero state d'ora in poi
riscosse dall'UEF.
B. Mediante
decisione 16 marzo 1999, l'UEF ha comunicato all'escusso ed al patrocinatore
delle resistenti il riparto provvisorio di una somma di fr. 40'000.--
proveniente dagli affitti incassati, da suddividere, dopo prelievo delle spese
(in fr. 592,50), tra ____________________ (per fr. 22'263.--) e __________ (per
fr. 17'144,50). Tale avviso indicava pure in calce: "Termine per le contestazioni:
20 giorni alla Pretura di Bellinzona".
C. Con
ricorso 6 aprile 1999, l'escussa ha chiesto l'annullamento di questo avviso, sostenendo
che la ripartizione degli affitti era illegale, l'immobile non essendo ancora
stato venduto né alcun elenco oneri allestito, che il termine di 20 giorni per
le contestazioni non era previsto dalla legge e che un'eventuale ripartizione
provvisoria presupponeva l'allestimento di una graduatoria ai sensi dell'art.
157 cpv. 3 LEF, nella quale avrebbero dovuto figurare pure gli altri creditori
pignoratizi, e meglio le Aziende __________ (es. n. __________), la __________
(es. n. __________ e __________) e lo __________ __________ (es. n. __________,
__________ e __________).
D. Nelle
sue osservazioni 20 maggio 1999, il patrocinatore di ____________________ e
__________ ha chiesto il rigetto dei ricorsi, asserendo che gli altri creditori
citati dal ricorrente non avevano alcun diritto sul provento degli affitti,
avendo gli stessi inoltrato esecuzioni in via di pignoramento e non di realizzazione
del pegno.
E. L'UEF
di Bellinzona, nel proprio allegato di osservazioni 27 maggio 1999, ha condiviso
il parere delle resistenti.
F. Dagli
accertamenti effettuati d’ufficio da questa Camera, risulta che il mappale n.
__________ RFD di __________ è stato pignorato a favore di ben 6 gruppi di creditori,
in data 14 aprile 1997 (per il gruppo di cui fanno parte le esecuzioni n.
__________ e __________), nonché 13 gennaio 1998 (per il gruppo di cui fa parte
l'esecuzione n. __________), 15 maggio 1998, 22 febbraio 1999, 16 luglio 1999 e
18 gennaio 2000. L’avviso di riparto impugnato non è stato notificato ai
creditori ordinari. L’elenco oneri non è ancora stato allestito, poiché l’UEF
sta tuttora aspettando la perizia estimativa.
Considerato
in diritto: 1. L’escusso,
poiché ha interesse a che l’esecuzione diretta contro di lui si svolga regolarmente,
è legittimato a ricorrere contro la graduatoria e/o lo stato di ripartizione,
quando l’ufficio di esecuzione ha violato le disposizioni applicabili al loro
allestimento (cfr. Christian Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. II, n. 63 e 77 ad art. 148; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de
la LP, t. II, Losanna 2000, n. 35-36 ad art. 148, con rif.). Questo vale evidentemente
pure per lo stato di riparto provvisorio ai sensi dell’art. 144 cpv. 2 LEF ed
anche nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di pegno (cfr. art.
157 cpv. 4 LEF).
- Secondo
l'art. 806 cpv. 1 CC, "se il fondo gravato è dato in locazione, il diritto
del creditore si estende anche ai crediti per pigioni e fitti decorrenti dopo
introdotta l'esecuzione per realizzazione del pegno o dopo la dichiarazione di
fallimento del debitore, fino alla realizzazione". Per l'art. 101 cpv. 1
RFF, "a datare dalla domanda di vendita l'ufficio provvederà alla
amministrazione ed alla cultura del fondo nel modo previsto per l'esecuzione in
via di pignoramento (art. 155 cpv. 1, 102 cpv. 3 LEF e 16 e segg. e 23c RFF), a
meno che il creditore [pignoratizio] istante avesse espressamente dichiarato
rinunciarvi". Secondo le ultime disposizioni citate, l'ufficio di esecuzione,
finché dura il pignoramento, deve d'ufficio provvedere all'amministrazione ed
alla cultura dei fondi pignorati, dietro anticipo delle spese di
amministrazione da parte dei creditori procedenti, ove ne ritenga insufficienti
i redditi. Sulla ripartizione, l'art. 22 cpv. 1 RFF dispone: "Il ricavo
dei frutti ed i redditi incassati serviranno anzitutto a soddisfare le spese di
amministrazione e, al caso, a somministrare al debitore il contributo
concessogli per il suo sostentamento e quello della sua famiglia (art. 103 cpv.
2 LEF). Trascorso il termine di partecipazione a stregua degli articoli 110 e
111 della LEF e previo deposito di uno stato provvisorio di riparto,
l'eventuale eccedenza sarà distribuita tra gli aventi diritto mediante
versamenti periodici in acconto. Verranno soddisfatti in precedenza i creditori garantiti da pegno immobiliare che
promossero esecuzione incontestata in via di realizzazione del pegno
anteriormente alla realizzazione dei frutti”. In caso di pluralità di creditori
pignoratizi procedenti, il creditore poziore in grado avrà diritto di
preferenza sulle pigioni e affitti scaduti posteriormente alla sua domanda di
esecuzione (art. 114 cpv. 2 RFF).
a) In casu, le
creditrici pignoratizie procedenti __________ e __________ hanno quindi diritto
ad essere soddisfate prioritariamente sugli affitti incassati dall'UEF di
Bellinzona, nell’ordine del loro rango. La questione di sapere se, giusta il
summenzionato art. 22 cpv. 1 RFF, il diritto dei creditori pignoratizi si
estende agli affitti incassati tra la loro domanda di esecuzione e quella di
realizzazione dell'immobile, anche senza richiesta esplicita in tal senso (cfr.
art. 91 cpv. 1 e 114 cpv. 1 RFF, dai quali sembra risultare una risposta
negativa; in tale senso: Gilliéron,
op. cit., Losanna 2000, n. 30 ad art. 157), può rimanere aperta, visto che
l'avviso ai locatari è stato dato solo dopo la domanda di realizzazione (si
suppone quindi che l'immobile non fosse amministrato dall'UEF precedentemente).
b) Dagli
accertamenti effettuati da questa Camera risulta che le esecuzioni inoltrate
dalle __________, dalla __________ e dal __________, lo sono tutte state in via
ordinaria. Gli affitti provenienti dalla gestione del mappale n. __________ RFD
di __________ spettano pertanto a questi ultimi, nonché agli altri creditori a
favore dei quali detto immobile è stato pignorato, nell’ordine cronologico dei
gruppi, solo se e nella misura in cui i creditori pignoratizi saranno
interamente tacitati.
- In
virtù dell'art. 95 cpv. 2 RFF, “a più
creditori, che abbiano promosso esecuzione in via di realizzazione del pegno
sul medesimo fondo, potranno essere versati degli acconti, ove tutti siano
d'accordo sul modo di ripartirli, o, in caso contrario, ove l'esistenza ed il
grado dei crediti garantiti siano stati accertati mediante graduatoria allestita
in conformità dell'articolo 157 capoverso 3 della LEF. Le ripartizioni saranno
fatte in base ad uno stato di riparto”. Siccome __________ e __________
non hanno contestato la decisione impugnata, anzi chiedono il rigetto del
ricorso, il provvedimento dell’UEF appare corretto e va qualificato quale stato
di riparto ai sensi della disposizione testé citata.
L’art.
95 cpv. 2 RFF, inserito tra le norme relative alla procedura di realizzazione
del pegno immobiliare, non contempla però la situazione in cui l'immobile dato
a pegno è stato pure pignorato. Siccome ai creditori escutenti vanno comunicati
l'elenco oneri nonché il termine e le condizioni di impugnazione, e ciò indipendentemente
dal fatto che l'elenco oneri sia stato allestito per primo nell'ambito della
procedura in via di pignoramento (art. 140 cpv. 2 LEF; 37 RFF) o nella
procedura di realizzazione del pegno (art. 156 cpv. 1 LEF e il rinvio all'art.
140 cpv. 2 LEF; art. 102 RFF e il rinvio all'art. 37 RFF; Philipp Känzig / Marc Bernheim,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, Vol. II, n. 12 ad
art. 156), il riparto provvisorio di acconti ai sensi dell'art. 95 cpv. 2 RFF
non può avvenire senza il consenso dei creditori che hanno ottenuto il
pignoramento dell’immobile gravato da pegno o,
in caso contrario, senza che l'esistenza ed il grado dei crediti garantiti
siano stati accertati mediante elenco oneri cresciuto in giudicato. L’art. 95
cpv. 2 RFF pone certo quale condizione della ripartizione provvisoria
l’allestimento della graduatoria, ma il legislatore delegato ha ovviamente
dimenticato che l’ammontare ed il grado dei crediti garantiti da pegno
immobiliare non può più essere contestato allo stadio della collocazione,
l’elenco oneri essendo a questo proposito determinante (art. 37 cpv. 2 e 112
cpv. 1 RFF; Känzig/Bernheim, op.
cit., n. 50 ad art. 157).
-
In
casu, nessun elenco oneri è stato allestito e nemmeno lo stato di riparto è
stato comunicato a tutti gli interessati, di modo che la decisione impugnata va
annullata. Il termine di 20 giorni indicato dall’UEF è del resto erroneo, lo
stato di riparto, definitivo o provvisorio, potendo essere impugnato solo con
ricorso presso l’autorità di vigilanza nel termine ordinario di 10 giorni (la
fissazione di un termine di 20 giorni per promuovere azione davanti al Pretore
si giustifica invece quando il debitore o un creditore contestano il diritto di
un terzo iscritto nell’elenco oneri, cfr. art. 108 cpv. 2 LEF, per rinvio
dall’art. 140 cpv. 2 LEF). Prima di un qualsiasi riparto provvisorio, l’ufficio
provvederà pertanto all’allestimento dell’elenco oneri relativo al mappale n.
__________ RFD di __________ e lo comunicherà al debitore ed a tutti gli interessati
(ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF), in particolare ai creditori pignoratizi e
chirografari a favore dei quali l’immobile è stato pignorato.
-
Sulle tasse occorre ricordare
che ‑ benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di
diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 140 LEF; 22 cpv. 1, 95 cpv. 2, 101 cpv. 1 e
114 cpv. 2 RFF; 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso
6 aprile 1999 della ditta __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la decisione di riparto provvisorio 16 marzo 1999 dell’UEF di
Bellinzona è annullata.
1.2. Prima di un
qualsiasi riparto provvisorio degli affitti relativi al mappale n. __________ RFD di __________, l’UEF procederà
all’allestimento ed alla comunicazione dell’elenco oneri a tutti gli
interessati.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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