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Numero d'incarto:
15.1999.00051
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00051
Lugano
29 luglio 1999/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 marzo 1999 di
contro
l’operato
dell’UE di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 19 gennaio,
spedito il 24 febbraio 1999 nell'ambito delle esecuzioni di cui al gruppo n.
__________ promosse nei confronti del ricorrente da diversi creditori,
viste le osservazioni 22 marzo 1999
__________,
1°
aprile 1999 dell'UEF di Mendrisio,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti.
Il 24 febbraio 1999 l'UEF di Mendrisio ha inviato al debitore e ai creditori il
verbale di pignoramento, datato 19 gennaio 1999, con l'indicazione del calcolo
effettuato:
Introiti
debitore fr. 4'091.--
Introiti
moglie del debitore fr. 3'693.--
Totale
introiti fr. 7'784.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.--
alimenti
figli minorenni fr. 1'750.--
locazione fr.
880.--
cassa
malati convivente fr. 278.--
trasferte fr.
300.--
custodia
figli fr. 300.--
ass. fr.
50.--
Totale
deduzioni fr. 4'978.--
Quota
min. esistenza. a carico
del
debitore: 4'978 x 4'091 = 2'616.--
7'784
Ecc.
mens. pignorabile: fr. 4'091.-- ./. fr. 2'616.-- = fr. 1'475.--
C. Contro
il pignoramento si è aggravato l'11 marzo 1999 __________ sostenendo che la
giurisprudenza federale ha indicato come ragionevole la partecipazione della
concubina in ragione di un mezzo alle spese comuni. In concreto le spese comuni
sarebbero unicamente quelle relative alla locazione, al telefono, agli oneri
domestici e al sostentamento. Si sarebbe quindi dovuto considerare unicamente
la quota del reddito della convivente dell'escusso__________, a copertura delle
spese comuni. Ne deriverebbe una quota pignorabile di fr. 480.-- mensili.
D. Con
osservazioni 22 marzo 1999 __________ si è rimessa al giudizio della Camera.
L'UEF di Mendrisio si invece limitato a confermare l'esattezza del proprio
operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
L'art.
22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
-
Nel
caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito,
occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia.
La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF
116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito
pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i
coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo
vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del
reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale
dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und
Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179; Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 34 ad art. 93 LEF).
Concubini con figli comuni devono essere equiparati ai coniugi e i loro
rispettivi redditi devono essere considerati nel calcolo del pignoramento (cfr.
anche Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93 LEF). In assenza di figli comuni
si deve tener conto unicamente del reddito dell'escusso, ritenuto che va
computato l'importo base del minimo vitale per persona che vive presso parenti
(fr. 925.--, cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, punto 1.1; cfr. anche Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93 LEF e
giurisprudenza ivi citata). La concubina è tenuta, di regola, a contribuire
alle spese comuni in ragione di ½ (cfr. in questo senso DTF 109 III 102).
-
In
concreto l'escusso convive con __________ senza avere figli comuni. Solo il
reddito di __________ deve costituire quindi la base di calcolo per la
determinazione dell'eccedenza pignorabile. Quale importo base mensile del
minimo esistenziale va considerata la somma di fr. 925.--.
-
Dalla
documentazione prodotta dal ricorrente traspare che, a seguito di accordo con
la creditrice di alimenti, egli versa mensilmente solo fr. 1'500.- a titolo di
contributo alimentare per i figli. Il contratto di locazione 1° novembre 1998,
che indica quali locatari entrambi i conviventi, prevede una pigione mensile di
fr. 780.-- oltre a fr. 100.-- quale acconto spese per un totale di fr. 880.--,
di cui la metà da considerare nel minimo esistenziale dell'escusso. La polizza
di assicurazione malattia di __________ attesta un onere mensile per la
copertura obbligatoria LAMal di fr. 250.-- che deve essere riconosciuto.
L'ufficio ha correttamente omesso di considerare le assicurazioni facoltative
sottoposte alla LCA. Sono invece eccessivi gli importi riconosciuti dall'UEF
per le trasferte (fr. 300.--) e la custodia dei figli durante l'esercizio del
diritto di visita (fr. 300.--). L'escusso, disoccupato, ha un limitato bisogno
di spostamento che può essere coperto con fr. 150.-- mensili. Le spese per la
custodia dei figli possono essere quantificate in fr. 150.-- mensili. L'importo
di fr. 50.--, riconosciuto per non meglio specificate assicurazioni, deve
essere stralciato.
-
L'eccedenza
pignorabile di __________ va di conseguenza ricalcolata sulla base dei considerandi
precedenti, e meglio:
Introiti
debitore fr. 4'091.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 925.--
alimenti
figli minorenni fr. 1'500.--
½
locazione fr.
440.--
cassa
malati fr. 250.--
trasferte fr.
150.--
custodia
figli fr.
150.--
Totale
deduzioni fr. 3'415.--
Ecc.
mens. pignorabile: fr. 4'091.-- ./. fr. 3'415-- = fr. 676.--
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamato l'art. 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 11 marzo 1999 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza la quota pignorabile dell'indennità di disoccupazione che
__________ percepisce dalla Cassa disoccupazione __________, è fissata in fr.
676.-- mensili.
1.2. E’
fatto ordine all’UEF di Mendrisio di retrocedere a __________, una volta
cresciuto in giudicato il presente pronunciato, l'eventuale differenza tra
quanto pignorato (fr. 676.-- mensili) e quanto nel frattempo incassato dalla
Cassa disoccupazione __________.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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