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Numero d'incarto:
15.1998.94
Data decisione, Autorità:
10.07.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00094
Lugano
10 luglio 1998/FC/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 giugno 1998 di
__________, in qualità di Amministrazione fallimentare
speciale della __________
Contro
in materia di assistenza ex
art. 4 cpv.2 primo periodo LEF (vendita a trattative private fuori circondario
di fondi);
sentito l'UF di Lugano anche in
relazione al procedimento inc. 15.98.78;
ritenuto
in fatto:
A. L'Amministrazione
fallimentare speciale __________, nel circondario dei fallimenti di
Berna-Mittelland, ha chiesto il 2 giugno 1998 all'Ufficio fallimenti di Lugano
di autorizzare la vendita a trattative private ad opera dell'Amministrazione
fallimentare speciale stessa - senza ricorrere all'assistenza in via di
rogatoria dell'Ufficio fallimenti di Lugano - di due fondi ubicati nel
circondario dell'UF di Lugano (particelle n. __________ e __________ RF di
__________).
B. Con provvedimento,
erroneamente datato "14 novembre 1997" ma notificato l'11 giugno
1998, l'UF di Lugano ha ritenuto applicabile l'art. 4 cpv.2 secondo periodo LEF
anche alla vendita a trattative private e di conseguenza non ha potuto dare
quel consenso che altrimenti non avrebbe negato.
C. Con tempestivo
ricorso 22 giugno 1998 l'Amministrazione fallimentare speciale ha chiesto di
poter procedere direttamente alla vendita a trattative private dei due fondi
senza dover ricorrere ad atti di assistenza rogatoriale, atteso che l'art. 4
cpv.2 secondo periodo LEF si applica alla realizzazione ai pubblici incanti ma
non alla vendita a trattative private. In concreto si deve far capo all'art. 4
cpv.2 primo periodo LEF e non vi sono quindi in linea di principio ragioni
fondate per opporsi alla domanda dell'Amministrazione fallimentare speciale di
procedere direttamente.
Considerando
in diritto:
- Per l'art. 4 cpv.2
primo periodo LEF gli uffici d'esecuzione e fallimento, le amministrazioni
speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti
del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l'ufficio
competente per territorio vi acconsente.
Ex art. 4 cpv.2 secondo
periodo LEF vi è per contro l'obbligo di ricorrere all'organo d'esecuzione
forzata competente per territorio in quattro ipotesi di assistenza rogatoriale
coatta, espressamente definite in termini di enumerazione esaustiva:
a) per
la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta;
b) per il
pignoramento;
c) per la vendita agli
incanti;
d) per la richiesta di
intervento della forza pubblica.
-
L'art. 4 LEF
sull'obbligo generale di reciproca assistenza nella procedura esecutiva e di
fallimento è stato introdotto con la revisione in vigore dal 1. gennaio 1997 e
codifica la prassi invalsa da tempo (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4.
ediz. 1997, n.2 ad art. 4). La norma rende più chiara la collaborazione tra
organi dell'esecuzione forzata nell'assistenza rogatoriale ed è stata accolta
dal favore generale nella procedura di consultazione (cfr. Ergebnisse des
Vernehmlassungsverfahrens über den Vorentwurf zu einer Teilrevision des SchKG,
Berna 1984, p.66 s.). In sede di discussione davanti al legislativo federale
l'art. 4 LEF non ha formato oggetto d'intervento (cfr. Boll. uff. [Bollettino
ufficiale dell'Assemblea federale] CN 1993 I, p.10 e Boll. uff. CSt 1993 IV,
p.636).
-
L'art. 4 cpv.2 LEF
autorizza gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, gli amministratori speciali
del fallimento, i commissari e i liquidatori, per semplificare la procedura, a
compiere atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, anziché
richiedere l'assistenza rogatoriale ex art. 4 cpv.1 LEF. È tuttavia necessario
il consenso dell'ufficio competente per territorio (art. 4 cpv.2 primo periodo
LEF). A quest'ultimo ufficio sono riservate determinate operazioni, enumerate esaustivamente
nel secondo periodo del cpv.2: si tratta di atti d'ufficio per i quali il
potere coercitivo dello Stato viene esercitato nei confronti dell'interessato
nella maniera più diretta (cfr. FF 1991 III, p.18, n. 201.12).
a) Un articolo di legge
deve essere in primo luogo interpretato nel suo senso letterale (cfr. fra tante
DTF 120 III 129 cons.3a, 119 II 151 cons.b, 118 II 309 cons.a).
È unicamente possibile
scostarsi dal testo di una norma se vi sono seri motivi per ritenere che lo
stesso non riporti il vero senso della norma (DTF 120 III 129 cons.3a, 118 Ib
191 cons.5 e rif.).
b) Nel caso di specie
l'art. 4 cpv.2 secondo periodo LEF costituisce norma chiara, disciplinata sulla
base della volontà esplicita del legislatore di limitare il diritto degli
organi dell'esecuzione forzata - siano essi ordinari (statali) o speciali (nel
Cantone Ticino: "organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla
LORD" [Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti,
del 15 marzo 1995, in: RL 2.5.4.1], nella terminologia del diritto processuale
esecutivo ticinese ex art. 7 LALEF) - di compiere atti del loro ufficio anche
fuori del loro circondario (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1997, §26, n.14, p.212). Il limite, espresso in termini
esaustivi, si riferisce alla vendita agli incanti ma non alla vendita a
trattative private: in quest'ultima ipotesi si applica pertanto la norma
generale espressa all'art. 4 cpv.2 primo periodo LEF, che consente l'intervento
diretto fuori circondario - senza dover ricorrere alla richiesta di atti di
assistenza rogatoriale - dell'amministrazione fallimentare speciale, alla sola
condizione che l'ufficio competente per territorio vi acconsenta (cfr. in senso
convergente Amonn/Gasser, op. cit., §26 n.14, p.212 e Franco
Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, tesi San Gallo 1994, p.136).
Da un'interpretazione
letterale del testo legale non vi è spazio alcuno per poter negare all'amministrazione
fallimentare speciale richiedente la facoltà di procedere alla vendita di fondi
a trattative private.
c) L'Ufficio fallimenti
di Lugano non ha motivi per negare il chiesto consenso, dopo che è stata
chiarita la liceità della vendita a trattative private dei due fondi di
__________ anche ad opera di organo fuori circondario.
- Ne consegue
l'accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2
OTLEF).
Richiamati gli art. 4, 17 e
256 LEF, in particolare l'art. 4 cpv.2 primo periodo LEF; l'art. 7 LALEF,
PRONUNCIA
- Il ricorso 22 giugno
1998 dell'avv. __________ e dell'avv. __________, in qualità di Amministrazione
fallimentare speciale della __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza
l'Amministrazione fallimentare speciale della __________, potrà procedere con
atti propri alla vendita a trattative private delle particelle n. __________ e
__________ RF di __________.
-
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa
sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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