Execution notice not annulled despite disputed debt and domicile error

15.1998.90Other CourtJan 29, 1999Dismissed

Summary

The debtor filed a supervisory complaint against an enforcement notice, claiming that the debt did not exist and that the notice had been served to the wrong domicile. The supervisory chamber held that it could not examine the substantive existence of the claim, since that question belongs to the objection-removal or merits court. As to the domicile indication, the chamber found that the notice had to be corrected, but not annulled, because the debtor’s procedural rights were not impaired and the relevant places were in the same enforcement district. The complaint was therefore dismissed; the enforcement office was ordered to correct the domicile designation, and no costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 67 cpv. 1 n. 2, 69 cpv. 2 n. 1 e 74 LEF; portata del controllo dell’autorità di vigilanza sull’ingiunzione esecutiva. La legittimazione materiale del creditore e l’esistenza del credito esulano dal potere cognitivo dell’organo d’esecuzione e dell’autorità di vigilanza, essendo riservate al giudice del rigetto dell’opposizione o del merito (consid. 1). Un’indicazione inesatta o ambigua del domicilio dell’escusso non comporta necessariamente la nullità dell’esecuzione: se l’errore non pregiudica l’esercizio dei diritti procedurali e non genera complicazioni territoriali, è sufficiente la rettifica dell’atto viziato (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.90

Data decisione, Autorità: 29.01.1999, CEF

Incarto n. 15.98.00090

Lugano 29 gennaio 1999 /FC/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 maggio 1998 di


(patr. dall'avv. __________)

contro l’operato dell’UEF di __________

nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da


in materia di domanda d'esecuzione;

viste le osservazioni 17 giugno 1998 dell'UEF di __________

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ procede contro __________ per fr. 46'743.90 oltre accessori per il titolo di "saldo liquidazione del 7 settembre 1994 per opere da capomastro al mapp. __________ di __________ ";

che al precetto esecutivo __________ ha interposto il 12 maggio 1998 tempestiva opposizione;

che il ricorrente è dell'avviso che il PE n. __________ vada annullato per due motivi:

a) il PE riguarda un saldo di liquidazione vantato dalla __________ nei confronti della __________ e non doveva pertanto essere indirizzato e intimato a __________;

b) il PE sarebbe comunque dovuto essere intimato a __________ al suo domicilio di __________ e non ad __________ o __________ dove egli non abita;

che, sulla censura di inesistenza di un debito di __________ nei confronti della __________, va ricordato che è principio fondamentale del diritto esecutivo che la legittimazione materiale, fondata sulla titolarità del diritto materiale dedotto in giudizio, è sottratta al potere di cognizione dell'organo d'esecuzione e fallimento, come pure dell'Autorità cantonale di vigilanza, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice del rigetto dell'opposizione o del merito (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996 I, p.286, n. 3.1.6.b);

che __________ è tutelato nei suoi diritti dall'istituto dell'opposizione ex art. 74 LEF, cui è ricorso tempestivamente;

che, sulla censura di erronea indicazione del domicilio dell'escusso, la domanda d'esecuzione deve enunciare il nome e il domicilio del debitore (art. 67 cpv.1 n.2 LEF);

che ex art. 69 cpv.1 LEF l'organo d'esecuzione, ricevuta la domanda, deve stendere il precetto esecutivo, ritenuto che per l'art. 69 cpv.2 n.1 LEF il precetto deve contenere le indicazioni della domanda d'esecuzione;

che l'UEF di __________ si è limitato a stendere e notificare nel senso dell'art. 71 cpv.1 LEF il precetto come alle indicazioni della domanda d'esecuzione e nelle forme di rito (art. 72 LEF);

che, secondo la giurisprudenza sviluppata in applicazione della pregressa disciplina, il precetto esecutivo, pena la nullità dell'esecuzione, deve, in linea di principio, indicare in modo chiaro e univoco il nome e il domicilio del debitore;

che quando, nonostante una indicazione imprecisa o ambigua, il debitore è in grado di far valere ogni suo diritto procedurale - censurando ad esempio la carente indicazione del suo domicilio, sito comunque nello stesso circondario d'esecuzione - non si giustifica l'annullamento dell'esecuzione, ma è sufficiente una rettifica dell'atto viziato (STF [CEF] 3 aprile 1997 in re W. K. c. T. T. e G. S. cons.2; DTF 114 III 63 cons.1, 98 III 26; CEF 24 febbraio 1998 in re D. G. c. T. Sagl);

che __________, __________ e __________ appartengono al medesimo circondario di esecuzione - l'UEF di __________ - e non si pongono quindi complicanze connesse al luogo dell'esecuzione ex art. 46 LEF;

che è pertanto fatto ordine all'UEF di __________ di indicare __________ come domicilio dell'escusso;

che il ricorso deve di conseguenza essere respinto;

che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17, 46, 67 cpv.1 n.2, 69 cpv.2 n.1 e 74 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 21 maggio 1998 di __________, è respinto.

  1. È fatto ordine all'UEF di __________ di indicare __________ come domicilio dell'escusso nell'esecuzione n. __________.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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