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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.87
Data decisione, Autorità:
28.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00087
Lugano
28 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 maggio 1998 di
contro
l’operato dell’UE di __________ e
meglio contro il verbale di pignoramento 20 aprile 1998
nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________ promosse nei confronti del ricorrente da
rappr.
dall'__________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo
__________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei suoi crediti.
B. Il
20 aprile 1998 l’UE di __________ pignorava il salario dell’escusso sulla base
del seguente calcolo:
Introiti fr.
5’036.85
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
1’104.--
cassa
malati fr. 214.--
trasferte fr.
107.--
pasti fr.
200.--
dentista fr.
50.--
totale
deduzioni fr. 2’700.--
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 2’336.85
C. Contro
tale provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ chiedendo che la
trattenuta mensile venga ridotta a fr. 1’800.--. Il ricorrente sostiene che il
pignoramento di salario nella misura stabilita dall’UE non gli permetterebbe
di condurre un’esistenza normale e di far fronte alle spese impreviste.
D. Delle
osservazioni dello __________ e dell’UE di __________ si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
Nel
caso di specie l’UE di Lugano nel determinare il reddito pignorabile ha correttamente
applicato i criteri stabiliti nella Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. Di
conseguenza non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre a quelle già
effettuate dall’Ufficio. Eventuali modifiche della situazione economica del
debitore potranno, se del caso, essere oggetto di revisione del pignoramento.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 maggio 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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