Restitution of time limit for objection refused

15.1998.82Other CourtAug 21, 1998Dismissed

Summary

The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a debtor’s request under Art. 33(4) SchKG to restore the ten-day period for filing an objection to a debt collection notice. Although the debtor relied on a medical certificate showing total work incapacity for a week, the court found that he could still communicate and therefore could have objected by telephone, in writing, or through a representative. The request was dismissed, and no costs or indemnities were imposed.

Regest

Art. 33 cpv. 4 LEF; restituzione del termine per opposizione al precetto esecutivo; nozione di impedimento non imputabile. La restituzione presuppone che il termine sia stato lasciato decorrere per un ostacolo oggettivamente insuperabile e non imputabile alla parte. Non basta una semplice incapacità lavorativa o uno stato di malattia se, nonostante ciò, l’interessato rimane in grado di manifestare la propria volontà e di far valere l’opposizione per telefono, per iscritto o mediante rappresentante. L’opposizione al precetto ex art. 74 LEF è atto semplice e non motivato; la parte deve quindi dimostrare concretamente di essere stata impedita a compierlo (consid. implicite).

Full text

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.82

Data decisione, Autorità: 21.08.1998, CEF

Incarto n. 15.98.00082

Lugano 21 agosto 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 28 maggio 1998 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da


nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da

__________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 5 giugno 1998;

completata l’istruttoria;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE di Lugano notificate il 14 maggio 1998;

che con atto 28 maggio 1998 __________ ha chiesto la restituzione del termine per poter far opposizione;

che __________, socio gerente della __________ ha sostenuto, sulla base di un certificato medico, che in seguito a grave malattia che ha comportato inabilità lavorativa totale, ha potuto interporre opposizione solo con l’istanza 28 maggio 1998;

che dal cerificato medico risulta che __________ è stato inabile al lavoro al 100% dal 21 al 28 maggio 1998 causa malattia;

che con ordinanza presidenziale 8/9 giugno 1998 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l’opposizione tardiva dell’escussa;

che __________ ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________, atteso che poteva opporsi al PE in tempo utile dal 14 al 20 maggio 1998 e che nel periodo ci completa inabilità al lavoro di __________, l’escussa avrebbe potuto nominare un suo rappresentante;.

che interrogato formalmente __________ ha dichiarato di avere avuto forti dolori addominali e problemi intestinali, di essere stato a casa dal 21 al 28 maggio 1998, ma di essere stato in tale periodo in grado di esprimersi e che durante la sua assenza in negozio c’era solo il venditore;

che ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso;

che la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato per un impedimento non imputabile all’istante (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 11 n. 28 p. 83);

che ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;

che secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;

che nonostante la sua affezione e conseguente inabilità lavorativa, il socio gerente della __________, ha dichiarato di essere in grado di esprimersi, per cui avrebbe senz’altro potuto interporre opposizione al PE in esame entro il termine di dieci giorni sia telefonicamente, che per iscritto con l’invio di una lettera all’UE di Lugano, come pure anche tramite un rappresentante;

che in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile all’istante, per cui non può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;

che l’istanza di restituzione del termine deve di conseguenza essere respinta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv. 1 LEF

pronuncia:

  1. L'istanza di restituzione del termine 28 maggio 1998 di __________, è respinta.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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